Testo dell'articoloVigente
Art. 45 D.Lgs. 198/2006 – Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l’impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all’articolo 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.
In sintesi
L'articolo 45 del D.Lgs. 198/2006 disciplina il finanziamento delle azioni positive che si realizzano attraverso la formazione professionale. Una quota del Fondo di rotazione istituito dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, determinata annualmente dal CIPE, e destinata ai progetti di formazione approvati dal Fondo sociale europeo e finalizzati alla parita di genere nel lavoro. La commissione regionale per l'impiego verifica entro il 31 marzo di ogni anno che i progetti siano effettivamente finalizzati alla parita; in caso di mancata verifica nei termini, il controllo passa al Comitato nazionale di cui all'articolo 8. La quota disponibile e ripartita tra le regioni in proporzione ai contributi richiesti.Indice dei contenuti
Il Fondo di rotazione come strumento di finanziamento della formazione
L'articolo 45 del D.Lgs. 198/2006 si occupa di una specifica tipologia di azioni positive: quelle realizzate mediante la formazione professionale. Per finanziare questi interventi, la norma prevede l'utilizzo di una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina la riforma del collocamento e del mercato del lavoro. Il Fondo di rotazione e uno strumento di finanza pubblica che consente di far confluire risorse provenienti da diverse fonti, inclusi i contributi europei, in un unico strumento finanziario da cui attingere per finanziare politiche attive del lavoro e iniziative di formazione. La scelta di utilizzare questo fondo per le azioni positive di formazione professionale legate alla parita di genere riflette la collocazione sistematica di tali iniziative nell'ambito piu ampio delle politiche attive del lavoro.
Il doppio requisito: autorizzazione nazionale e approvazione europea
Il comma 1 dell'articolo 45 individua due condizioni cumulative perche i progetti di formazione possano beneficiare del Fondo di rotazione. In primo luogo, i progetti devono essere autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge n. 845/1978, che disciplinano le fasi di valutazione e approvazione dei piani formativi nell'ambito del sistema nazionale di formazione professionale. In secondo luogo, i progetti devono essere approvati dal Fondo sociale europeo. Questo doppio requisito assicura che le risorse pubbliche nazionali vadano a sostenere iniziative che hanno superato una valutazione tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, garantendo un doppio filtro qualitativo sui progetti finanziati.
Il ruolo della commissione regionale per l'impiego nella verifica della finalizzazione
Il comma 2 dell'articolo 45 affida alla commissione regionale per l'impiego il compito di verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, che i progetti di formazione siano effettivamente finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di parita sostanziale tra uomini e donne nel lavoro definito dall'articolo 42, comma 1. Si tratta di un controllo di merito sul contenuto e sull'orientamento dei progetti: non e sufficiente che un progetto formativo menzioni genericamente le pari opportunita, ma occorre che esso sia concretamente volto a rimuovere gli ostacoli che impediscono la parita sostanziale. La commissione regionale, in quanto organismo di prossimita, e il soggetto meglio collocato per valutare la coerenza tra i progetti presentati e le specifiche situazioni di squilibrio presenti nel mercato del lavoro locale.
Il meccanismo sostitutivo: il Comitato nazionale in caso di inadempienza regionale
La norma prevede un meccanismo sostitutivo per garantire che la verifica di finalizzazione sia comunque effettuata anche in caso di inadempienza delle commissioni regionali. Se la commissione regionale per l'impiego non procede all'accertamento entro il termine del 31 marzo, il Comitato di cui all'articolo 8 provvede in sua sostituzione. Questo sistema di sussidiarieta ascendente evita che l'inerzia di un organismo territoriale blocchi l'accesso ai finanziamenti per i promotori dei progetti, garantendo al contempo che il controllo di merito venga sempre esercitato da qualche soggetto istituzionalmente competente. Il passaggio della competenza al Comitato nazionale non e automatico ma presuppone la scadenza del termine del 31 marzo senza che la commissione regionale abbia provveduto.
La ripartizione regionale del Fondo
Il comma 3 dell'articolo 45 stabilisce il criterio di riparto della quota del Fondo di rotazione tra le regioni: la ripartizione avviene in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati in ciascuna regione. Si tratta di un meccanismo di allocazione basato sulla domanda effettiva: le regioni che presentano un maggior numero di progetti approvati e un maggior fabbisogno finanziario ottengono una quota proporzionalmente piu alta del Fondo. Questo criterio incentiva le regioni a promuovere attivamente la presentazione di progetti di formazione per la parita di genere, poiche un maggior volume di iniziative si traduce in una maggiore quota del Fondo a disposizione del territorio.
Il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 44 e con i fondi europei
L'articolo 45 va letto in connessione con il comma 4 dell'articolo 44, che esclude espressamente i progetti di formazione di cui all'articolo 45 dall'obbligo di acquisire il parere del Comitato nazionale come condizione per accedere ai fondi europei. Mentre per gli altri progetti di azioni positive finanziati con risorse europee e necessario il parere del Comitato di cui all'articolo 8, per i progetti formativi approvati dal Fondo sociale europeo il percorso e diverso: la verifica di finalizzazione e affidata alle commissioni regionali (o, in via sostitutiva, al Comitato nazionale), ma l'accesso ai fondi europei non richiede un ulteriore parere del Comitato. Questa differenziazione procedimentale riflette la specificita dei progetti formativi, che hanno gia superato il vaglio del Fondo sociale europeo come condizione per beneficiare del Fondo di rotazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa finanzia l'articolo 45 del D.Lgs. 198/2006?
Finanzia i progetti di formazione professionale finalizzati alla parita di genere nel lavoro che siano stati sia autorizzati secondo le procedure nazionali della legge 845/1978 sia approvati dal Fondo sociale europeo, attraverso una quota del Fondo di rotazione.
Chi verifica che i progetti formativi siano realmente finalizzati alla parita di genere?
La commissione regionale per l'impiego, che deve completare la verifica entro il 31 marzo di ogni anno. Se non provvede nei termini, il Comitato nazionale di cui all'articolo 8 subentra in via sostitutiva.
Come viene ripartita la quota del Fondo di rotazione tra le regioni?
In misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati in ciascuna regione: le regioni con piu progetti approvati ottengono una quota proporzionalmente maggiore del Fondo.
I progetti formativi ex articolo 45 devono acquisire il parere del Comitato nazionale per accedere ai fondi UE?
No. Il comma 4 dell'articolo 44 esclude espressamente i progetti di cui all'articolo 45 dall'obbligo del parere del Comitato nazionale come condizione per l'accesso ai fondi europei. Per questi progetti la verifica spetta alle commissioni regionali.
Quale differenza c'e tra il finanziamento ex articolo 44 e quello ex articolo 45?
L'articolo 44 disciplina il rimborso degli oneri finanziari per i progetti di azioni positive in generale, con procedura ministeriale e commissione di valutazione. L'articolo 45 riguarda specificamente i progetti di formazione professionale approvati dal FSE, finanziati tramite il Fondo di rotazione con verifica di finalizzazione affidata alle commissioni regionali.