Testo dell'articoloVigente
Art. 44 D.Lgs. 198/2006 – Finanziamento
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Entro il termine indicato nel bando di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L’accesso ai fondi dell’Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all’articolo 8. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 44 del D.Lgs. 198/2006 disciplina le modalita di finanziamento pubblico dei progetti di azioni positive per la parita di genere nel lavoro. I datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali possono richiedere al Ministero del lavoro il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per realizzare progetti di azioni positive presentati in risposta ai bandi ministeriali. Il Ministero valuta e approva i progetti, autorizzando le relative spese. I progetti concordati tra datori di lavoro e sindacati hanno precedenza nell'accesso al beneficio. L'accesso ai fondi europei per le azioni positive e subordinato al parere del Comitato nazionale.Indice dei contenuti
Il meccanismo del rimborso parziale o totale degli oneri finanziari
L'articolo 44 del D.Lgs. 198/2006 costruisce il meccanismo finanziario che rende concretamente sostenibili le azioni positive per le imprese. Il modello adottato non e quello del contributo preventivo a fondo perduto, ma del rimborso successivo degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti: l'azienda o l'ente promotore realizza il progetto di azioni positive anticipando le risorse necessarie, e successivamente riceve dal Ministero del lavoro il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti. Questo sistema incentiva la seriosita e la completezza dei progetti presentati, poiche il rimborso e condizionato all'effettiva realizzazione degli interventi previsti.
Il bando ministeriale come strumento di programmazione
Il comma 1 dell'articolo 44 individua come punto di riferimento procedurale il bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), che viene pubblicato dal Ministero del lavoro sulla base degli indirizzi formulati annualmente dal Comitato nazionale di cui all'articolo 8. Il bando definisce i termini di presentazione delle domande, le tipologie di progetti ammissibili, i criteri di valutazione e le risorse disponibili. I soggetti legittimati a presentare domanda, individuati dal comma 1 dell'articolo 44, sono i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali. E una platea ampia, coerente con il sistema plurale di promozione delineato dall'articolo 43.
Il procedimento di valutazione e approvazione dei progetti
Il comma 2 dell'articolo 44 disciplina la fase di valutazione dei progetti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di valutazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio del rimborso e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. La necessita di sentire la commissione di valutazione garantisce un controllo di merito sul contenuto dei progetti, assicurando che essi siano effettivamente orientati alle finalita dell'articolo 42. Il comma 2 aggiunge un requisito temporale importante: l'attuazione dei progetti deve avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Questa previsione evita che i progetti approvati rimangano lettera morta per inerzia dei promotori, garantendo un avvio tempestivo delle iniziative finanziate.
La preferenza per i progetti concordati con le organizzazioni sindacali
Il comma 3 dell'articolo 44 introduce un criterio di precedenza: i progetti di azioni positive concordati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale hanno priorita nell'accesso al beneficio del rimborso. Questa disposizione riflette la valorizzazione del dialogo sociale come strumento per la promozione della parita di genere: i progetti costruiti con il coinvolgimento delle parti sociali sono considerati piu efficaci e meglio radicati nelle realta produttive rispetto a quelli elaborati unilateralmente dai datori di lavoro. La concertazione sindacale costituisce quindi non solo un valore in se, ma anche un fattore di qualita che il legislatore ha ritenuto meritevole di una corsia preferenziale nell'accesso alle risorse pubbliche.
Il coordinamento con i fondi europei
Il comma 4 dell'articolo 44 si occupa dei fondi dell'Unione europea destinati a programmi o progetti di azioni positive, con l'esclusione di quelli di cui all'articolo 45 (relativi alla formazione professionale). Per questi fondi, l'accesso e subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8. Si tratta di un meccanismo di raccordo tra le risorse nazionali e quelle europee: il Comitato svolge una funzione di controllo e indirizzo che garantisce la coerenza tra i progetti finanziati dall'Unione europea e le priorita nazionali in materia di parita di genere. Questo raccordo e particolarmente rilevante con riferimento ai programmi del Fondo sociale europeo, che tradizionalmente destina una quota significativa delle proprie risorse a iniziative di promozione dell'occupazione femminile e della parita di genere.
Obblighi di avvio e rischio di decadenza dal beneficio
La previsione del termine di due mesi per l'avvio dell'attuazione del progetto si raccorda con la disciplina di cui all'articolo 47, che prevede la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente gia riscosse in caso di mancata attuazione del progetto. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata. Questo sistema di responsabilizzazione del beneficiario e funzionale a garantire che le risorse pubbliche destinate alle azioni positive producano effetti concreti e verificabili, evitando che i finanziamenti vengano distratti verso finalita diverse da quelle dichiarate nei progetti approvati.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si ottiene il rimborso per un progetto di azioni positive?
I datori di lavoro, le associazioni e le organizzazioni sindacali presentano domanda al Ministero del lavoro entro i termini del bando. Il Ministero, sentita la commissione di valutazione, ammette i progetti al rimborso e autorizza le spese. L'attuazione deve iniziare entro due mesi dall'autorizzazione.
I progetti sindacali hanno precedenza nel finanziamento?
Si. Il comma 3 dell'articolo 44 prevede che i progetti concordati tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative abbiano precedenza nell'accesso al beneficio del rimborso.
E possibile ottenere un rimborso totale o solo parziale?
La norma prevede la possibilita di rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione del progetto. L'entita del rimborso dipende dalle disponibilita finanziarie e dai criteri stabiliti nel bando ministeriale.
Cosa accade se il progetto non viene attuato dopo aver ottenuto l'autorizzazione?
Ai sensi dell'articolo 47, la mancata attuazione comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente gia riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata.
Per accedere ai fondi europei per azioni positive serve un parere aggiuntivo?
Si. Il comma 4 dell'articolo 44 subordina l'accesso ai fondi dell'UE destinati ad azioni positive (diversi da quelli per la formazione professionale di cui all'articolo 45) al parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.