Art. 43 D.Lgs. 198/2006 — Promozione delle azioni positive ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Le azioni positive di cui all’articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l’impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 D.Lgs. 504/1995 — Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
- Articolo 43 L. 184/1983: Cittadini italiani all'estero e minori in stato di abbandono
- Art. 43 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione della conformità
- Art. 43 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 43 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni finanziarie
- Art. 43 D.Lgs. 159/2011 — Rendiconto di gestione