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Art. 28 L. 218/1995 — Forma del matrimonio

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Art. 28 L. 218/1995 — Forma del matrimonio

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. articolo precedente articolo successivo