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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 97 disciplina le condizioni formali per l'esercizio del potere di delega conferito alla Commissione europea in materia di AI Act: durata, revocabilità e procedura di adozione degli atti delegati.
  • Il potere di adottare atti delegati è conferito per cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2024, con proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio.
  • Prima dell'adozione di ogni atto delegato, la Commissione è tenuta a consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2016.
  • Parlamento europeo e Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di revoca nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
  • Gli atti delegati entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro tre mesi dalla notifica (prorogabili di altri tre mesi).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 Reg. (UE) 2024/1689 — Esercizio della delega

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi 6 e 7, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafi 5 e 6, all'articolo 47, paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 5 e 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi 6 e 7, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafi 5 e 6, all'articolo 47, paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 5 e 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Qualsiasi atto delegato adottato a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 o 7, dell'articolo 7, paragrafi 1 o 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafi 5 o 6, dell'articolo 47, paragrafo 5, dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 4, o dell'articolo 53, paragrafi 5 o 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Commento

La delega legislativa nel diritto UE: il quadro dell'articolo 290 TFUE

Il Regolamento (UE) 2024/1689 affida alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per integrare o modificare elementi non essenziali del regolamento stesso. Questo strumento — disciplinato dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — consente di mantenere il testo normativo principale più stabile, delegando all'esecutivo europeo la definizione o l'aggiornamento di aspetti tecnici o di dettaglio che richiedono flessibilità e rapidità di adeguamento all'evoluzione tecnologica. L'articolo 97 dell'AI Act costituisce la norma di attuazione interna di questo schema: stabilisce le condizioni specifiche per l'esercizio della delega nell'ambito del regolamento.

Il ricorso agli atti delegati è particolarmente appropriato nel contesto dell'AI Act, dove la tecnologia evolve rapidamente: aggiornare l'elenco dei sistemi ad alto rischio (allegato III), i criteri per i modelli GPAI con rischio sistemico (allegato XIII) o le procedure di valutazione della conformità (articoli 43, 47, 51) tramite il normale iter co-decisionale richiederebbe anni, durante i quali il regolamento rischierebbe di diventare obsoleto rispetto allo stato dell'arte.

L'ambito della delega: quali articoli possono essere modificati

Il paragrafo 2 elenca tassativamente le disposizioni per le quali la Commissione è titolare del potere di delega:

  • Articolo 6, paragrafi 6 e 7: classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio.
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 3: modifiche dell'allegato III (aggiunta o rimozione di casi d'uso ad alto rischio).
  • Articolo 11, paragrafo 3: documentazione tecnica dei sistemi ad alto rischio.
  • Articolo 43, paragrafi 5 e 6: procedure di valutazione della conformità.
  • Articolo 47, paragrafo 5: dichiarazione di conformità UE.
  • Articolo 51, paragrafo 3: classificazione dei modelli GPAI con rischio sistemico.
  • Articolo 52, paragrafo 4: procedura di designazione dei modelli GPAI con rischio sistemico (criteri dell'allegato XIII).
  • Articolo 53, paragrafi 5 e 6: obblighi dei fornitori di modelli GPAI.

L'elenco è tassativo: la Commissione non può esercitare il potere di delega su articoli non compresi in questo elenco. Qualsiasi modifica al testo del regolamento che non rientri nelle deleghe espressamente conferite richiede la procedura legislativa ordinaria.

La durata e la proroga della delega

Il potere di delega è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2024. Al più tardi nove mesi prima della scadenza, la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega. Il meccanismo di proroga è tacito: il periodo si rinnova automaticamente per ulteriori cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano entro tre mesi prima della scadenza. Questo meccanismo di rinnovo automatico garantisce la continuità del potere esecutivo senza richiedere un atto formale di rinnovo, pur preservando il controllo parlamentare e intergovernativo.

La revocabilità della delega e il controllo parlamentare

Il paragrafo 3 disciplina la revoca della delega: il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocarla in qualsiasi momento, con una decisione che pone fine alla delega di potere ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore: chi ha già adeguato la propria documentazione tecnica a un atto delegato non deve preoccuparsi di una revoca successiva.

Il meccanismo di scrutinio preventivo — il «periodo di obiezione» disciplinato dal paragrafo 6 — è invece uno strumento di controllo ex ante: Parlamento e Consiglio hanno tre mesi dalla notifica dell'atto per sollevare obiezioni; se nessuno lo fa (o se entrambi comunicano che non intendono farlo), l'atto entra in vigore anche prima della scadenza del termine. Il termine può essere prorogato di altri tre mesi su iniziativa di una delle istituzioni. Questo doppio meccanismo di controllo — revoca della delega e obiezione al singolo atto — garantisce che la Commissione eserciti il potere delegato nel rispetto dell'intento del legislatore.

La consultazione degli esperti nazionali

Il paragrafo 4 impone alla Commissione di consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro prima di adottare ogni singolo atto delegato, nel rispetto dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Questa consultazione serve a garantire che la Commissione tenga conto delle specificità tecniche e delle prassi applicative nazionali prima di intervenire con norme di dettaglio. Per le imprese e i professionisti, il monitoraggio di queste consultazioni offre una finestra preventiva sugli orientamenti normativi in arrivo: le proposte di atti delegati vengono tipicamente pubblicate per commento nelle fasi preparatorie.

Rilevanza per le imprese: il monitoraggio degli atti delegati come obbligo di compliance

Per le imprese che operano nel settore dell'IA — sia come fornitori sia come deployer di sistemi ad alto rischio o di modelli GPAI — l'articolo 97 ha implicazioni pratiche dirette. Gli atti delegati adottati ai sensi di questo articolo possono modificare in modo significativo gli obblighi di conformità: un'impresa che ha investito nella certificazione del proprio sistema potrebbe dover ripetere parte della procedura se un atto delegato modifica i criteri di classificazione o le procedure di valutazione. Monitorare il registro degli atti delegati della Commissione e partecipare alle consultazioni pubbliche nella fase preparatoria è quindi una componente essenziale di una strategia di compliance proattiva nel settore dell'IA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Gli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 97 hanno effetto retroattivo sulla conformità già raggiunta?

No. Il paragrafo 3 precisa che la revoca della delega 'non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore'. Il principio generale del diritto UE esclude l'efficacia retroattiva degli atti normativi che impongono obblighi, salvo espressa disposizione contraria. Gli atti delegati che modificano obblighi di conformità prevedono tipicamente un periodo transitorio per l'adeguamento.

Un'impresa può opporsi formalmente a un atto delegato della Commissione che modifica i requisiti applicabili ai propri sistemi?

Non direttamente. Il controllo sugli atti delegati spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, che hanno tre mesi per sollevare obiezioni. Le imprese possono influenzare il processo indirettamente: partecipando alle consultazioni preparatorie, trasmettendo osservazioni agli esperti nazionali consultati dalla Commissione, o esercitando pressioni sulle proprie rappresentanze parlamentari europee.

Cosa succede se il Parlamento europeo solleva obiezioni a un atto delegato entro il periodo di tre mesi?

L'atto delegato non entra in vigore. La Commissione può ritirare l'atto, modificarlo e ripresentarlo, oppure avviare un dialogo con le istituzioni per trovare un accordo. Durante l'iter, gli obblighi esistenti restano invariati.

Qual è la differenza tra atti delegati e atti di esecuzione nel contesto dell'AI Act?

Gli atti delegati (articolo 290 TFUE, disciplinati dall'art. 97 AI Act) modificano o integrano elementi non essenziali del regolamento e richiedono il meccanismo di controllo parlamentare. Gli atti di esecuzione (articolo 291 TFUE, disciplinati dall'art. 98 AI Act) garantiscono condizioni uniformi di attuazione del regolamento e sono adottati con la procedura del comitato (comitologia). Nel diritto dell'AI Act, le designazioni di organismi notificati e alcune misure di sorveglianza del mercato sono adottate tramite atti di esecuzione.

Il potere di delega può essere esercitato dalla Commissione anche per aggiornare le sanzioni previste dall'articolo 99?

No. Le sanzioni sono disciplinate dall'articolo 99 come norma primaria del regolamento, non rientrante nell'elenco tassativo delle deleghe conferite dall'articolo 97. Qualsiasi modifica ai massimali sanzionatori richiederebbe una procedura legislativa ordinaria con co-decisione di Parlamento europeo e Consiglio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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