Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 L. 218/1995 – Azioni reali relative ad immobili siti all’estero

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 5 della legge 218/1995 pone un limite assoluto alla giurisdizione italiana: i giudici italiani non hanno giurisdizione nelle azioni reali (rivendicazione della proprietà, azioni negatorie, azioni possessorie, azioni di nunciazione) aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero. Si tratta di una riserva di giurisdizione a favore dei giudici dello Stato in cui l'immobile si trova (forum rei sitae), tradizionalmente riconosciuta come esclusiva e non derogabile nemmeno con accordo delle parti. Il limite opera automaticamente e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice, come stabilisce l'articolo 11 della stessa legge.
Indice dei contenuti

La riserva di giurisdizione esclusiva per gli immobili esteri

L'articolo 5 codifica il principio internazionalmente riconosciuto secondo cui le azioni reali immobiliari appartengono alla giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato in cui si trova l'immobile. Questo principio ha radici antichissime nel diritto internazionale privato comparato e si fonda su ragioni pratiche incontrovertibili: il giudice del luogo in cui si trova il bene è quello meglio posizionato per accertare i diritti reali sull'immobile, applicare la legge locale (lex rei sitae), disporre ispezioni e consulenze tecniche, e garantire l'effettiva esecuzione della propria decisione. Una sentenza italiana che accertasse la proprietà di un immobile sito in Spagna, ad esempio, non sarebbe riconosciuta e non potrebbe essere eseguita in Spagna, rendendo il processo italiano del tutto inutile.

Definizione di «azioni reali» ai fini dell'articolo 5

Il concetto di «azioni reali» rilevante ai fini dell'articolo 5 comprende tutte le domande giudiziali fondate direttamente su un diritto reale immobiliare: l'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), le azioni negatorie (art. 949 c.c.), le azioni di regolamento di confini (art. 950 c.c.), le azioni possessorie (reintegrazione e manutenzione), le azioni di nunciazione (denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto), le azioni petitorie legate ai diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione sull'immobile estero. Restano escluse le azioni personali o obbligatorie che abbiano ad oggetto un immobile estero (ad esempio, un'azione contrattuale per inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare): queste non rientrano nell'ambito dell'articolo 5 e la giurisdizione italiana può sussistere in base agli altri criteri dell'articolo 3.

Il carattere assoluto e inderogabile del limite

Il limite di giurisdizione posto dall'articolo 5 è assoluto e inderogabile: non può essere superato nemmeno con l'accordo delle parti. A differenza delle regole dell'articolo 4 (che consentono proroga e deroga per i diritti disponibili), la riserva di giurisdizione esclusiva per le azioni reali immobiliari estere non è nella disponibilità delle parti. L'articolo 11 della legge 218/1995 prevede che il difetto di giurisdizione sia rilevato d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo quando ricorre l'ipotesi dell'articolo 5: il giudice italiano non può procedere anche se nessuna delle parti solleva l'eccezione. Questa inderogabilità è confermata dal Regolamento Bruxelles I bis (art. 24, n. 1), che prevede una competenza esclusiva del giudice dello Stato in cui si trova l'immobile per i diritti reali immobiliari e per le locazioni di immobili situati nel territorio UE.

Il rapporto con la lex rei sitae come legge applicabile

Il principio forum rei sitae (il giudice del luogo dell'immobile è competente) si accompagna al principio lex rei sitae (la legge del luogo dell'immobile si applica), disciplinato dall'articolo 51 della legge 218/1995. Questi due principi sono complementari: il giudice competente in base all'articolo 5 applica la propria legge sostanziale ai diritti reali sull'immobile. La coerenza tra giudice e legge applicabile è uno degli obiettivi fondamentali del diritto internazionale privato, che evita la situazione in cui un giudice sia chiamato ad applicare il diritto sostanziale di un ordinamento straniero in materie di stretta inerenza territoriale.

L'articolo 5 e le azioni contrattuali con oggetto immobiliare

La distinzione tra azioni reali ed azioni personali/obbligatorie con oggetto immobiliare è cruciale nella pratica. Se Tizio acquista un immobile in Portogallo e il venditore non adempie all'obbligo di consegnare il bene, l'azione di Tizio per inadempimento contrattuale è un'azione personale, non un'azione reale: l'articolo 5 non si applica, e la giurisdizione italiana potrebbe sussistere in base ai criteri dell'articolo 3 (ad esempio, se il venditore è domiciliato in Italia). Al contrario, se Tizio vuole rivendicare la proprietà di quell'immobile contro un terzo che ne contesta il titolo, l'azione è reale e solo il giudice portoghese ha giurisdizione. Questa distinzione, talvolta sottile, richiede un'attenta qualificazione della domanda prima di proporre il ricorso.

Conseguenze processuali del difetto di giurisdizione ex articolo 5

Se un'azione reale relativa a un immobile estero viene erroneamente proposta dinanzi al giudice italiano, la conseguenza processuale è la declaratoria di difetto di giurisdizione. Come già ricordato, il difetto di giurisdizione nelle ipotesi dell'articolo 5 deve essere rilevato d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (art. 11). Il giudice italiano non può pronunciarsi nel merito e deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con sentenza. A tale dichiarazione si applicano, con gli adattamenti del caso, le norme del codice di procedura civile sulla translatio iudicii e la conservazione degli effetti della domanda.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un giudice italiano può pronunciarsi sulla proprietà di un immobile situato in un altro Paese?

No. L'articolo 5 della legge 218/1995 esclude la giurisdizione italiana per le azioni reali su immobili siti all'estero. Solo il giudice dello Stato in cui si trova l'immobile ha giurisdizione, e il giudice italiano deve rilevare il difetto d'ufficio.

Il limite dell'articolo 5 vale anche se le parti sono entrambe italiane?

Sì. Il limite è assoluto e opera indipendentemente dalla nazionalità delle parti: anche due soggetti italiani che si contendano la proprietà di un immobile sito all'estero devono rivolgersi al giudice straniero del luogo ove l'immobile è situato.

Se ho un contratto di compravendita non rispettato per un immobile estero, posso agire in Italia?

Dipende. Se l'azione è contrattuale (inadempimento del contratto di compravendita), l'articolo 5 non si applica e la giurisdizione italiana può sussistere se il convenuto è domiciliato in Italia. Se invece si tratta di un'azione reale (rivendicazione della proprietà), solo il giudice estero è competente.

Cosa succede se propongo un'azione reale su un immobile estero davanti al giudice italiano?

Il giudice italiano deve dichiarare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, anche se nessuna delle parti ha sollevato l'eccezione (artt. 5 e 11 della legge 218/1995).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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