Testo dell'articoloVigente
Art. 4 L. 218/1995 – Accettazione e deroga della giurisdizione
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 4 della legge 218/1995 disciplina la possibilità delle parti di intervenire sulla determinazione della giurisdizione italiana, sia accettandola volontariamente anche quando non sussisterebbe in base all'articolo 3, sia derogando ad essa a favore di giudici stranieri o arbitri esteri. L'accettazione può essere espressa (per iscritto) o tacita (mancata eccezione nel primo atto difensivo). La deroga è ammessa per iscritto e solo su diritti disponibili, ma diventa inefficace se il giudice o gli arbitri stranieri declinano la competenza o non possono comunque conoscere della causa.Indice dei contenuti
La prorogazione volontaria della giurisdizione italiana
Il comma 1 dell'articolo 4 contempla due ipotesi di accettazione volontaria della giurisdizione italiana in assenza dei criteri ordinari dell'articolo 3. La prima è l'accettazione espressa: le parti possono convenire per iscritto che le eventuali controversie siano devolute ai giudici italiani, anche se nessuna di esse è domiciliata o residente in Italia. Questa clausola di proroga della giurisdizione (in italiano «accordo di scelta del foro») deve essere provata per iscritto, per ragioni di certezza giuridica. La seconda ipotesi è l'accettazione tacita: se il convenuto compare nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo, si considera che abbia accettato la giurisdizione italiana. La ratio è quella di evitare che il convenuto possa sfruttare la questione di giurisdizione come strumento dilatorio, rinunciandovi per comportamento concludente.
La deroga convenzionale della giurisdizione italiana
Il comma 2 disciplina il fenomeno speculare e opposto: la deroga della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero. La deroga è ammessa a due condizioni: deve essere provata per iscritto e la causa deve vertere su diritti disponibili. Il requisito della forma scritta, analogamente a quanto previsto per la proroga, garantisce che le parti abbiano consapevolmente rinunciato alla giurisdizione italiana. Il requisito della disponibilità dei diritti è invece sostanziale: non è possibile derogare la giurisdizione italiana per materie sottratte alla libera disponibilità delle parti, come lo stato delle persone, i diritti della personalità, il diritto di famiglia in senso stretto. In queste materie, la giurisdizione è «imposta» dall'ordinamento nell'interesse generale, non solo nell'interesse delle parti.
L'inefficacia della deroga in caso di declinatoria del giudice straniero
Il comma 3 introduce una regola di grande importanza pratica: la deroga della giurisdizione italiana diventa inefficace se il giudice straniero (o gli arbitri esteri) a cui è stata affidata la causa declina la propria giurisdizione o comunque non può conoscere della causa. Questa disposizione evita il rischio del cosiddetto «vuoto di tutela»: senza di essa, potrebbe verificarsi la situazione paradossale in cui la parte ha rinunciato alla giurisdizione italiana e il giudice straniero si dichiara privo di giurisdizione, lasciando la controversia senza un giudice competente. Con il comma 3, in tale eventualità la deroga cade e la giurisdizione italiana torna a sussistere.
La forma scritta: requisiti e interpretazione
Il requisito della forma scritta per la proroga e la deroga è interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in modo sostanziale, non formalistico. Non è necessario un documento separato: è sufficiente che la clausola sia contenuta nel contratto tra le parti, purché sia sufficientemente chiara e specifica. Anche lo scambio di comunicazioni scritte (lettere, messaggi email, fax) può soddisfare il requisito, purchè risulti in modo inequivoco la volontà delle parti di attribuire o escludere la giurisdizione italiana. La giurisprudenza ha ritenuto che la mera clausola di rinvio a condizioni generali di contratto stampate sul retro di un modulo non sia sufficiente se la parte non ne aveva effettiva conoscenza.
Diritti disponibili e limiti alla deroga
Il requisito che la causa verta su «diritti disponibili» esclude la possibilità di deroga per le materie di stato e capacità delle persone, i rapporti di famiglia, la tutela e la curatela, le materie di ordine pubblico. Sono invece pienamente derogabili le controversie di natura patrimoniale: contratti commerciali, risarcimento danni, diritti reali su beni mobili. Particolarmente rilevante in ambito commerciale internazionale è la deroga a favore dell'arbitrato internazionale: le clausole compromissorie che deferiscono le controversie a camere arbitrali internazionali (Camera di Commercio Internazionale, London Court of International Arbitration, ecc.) costituiscono deroghe della giurisdizione statale ammesse dall'articolo 4, comma 2.
Il coordinamento con il Regolamento Bruxelles I bis
Nelle materie disciplinate dal Regolamento Bruxelles I bis (n. 1215/2012), i requisiti per le clausole di scelta del foro sono disciplinati dall'articolo 25 del Regolamento, che prevale sull'articolo 4 della legge 218/1995 in forza del principio di prevalenza sancito dall'articolo 2. Il Regolamento richiede anch'esso la forma scritta o assimilata (art. 25, paragrafo 1, lettere a-c) e pone limiti specifici per la tutela dei consumatori e dei lavoratori. Per le materie escluse dal Regolamento Bruxelles I bis (stato delle persone, arbitrato), l'articolo 4 della legge 218/1995 conserva piena rilevanza.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le parti possono scegliere liberamente il giudice competente nelle controversie internazionali?
Sì, ma con limiti. La proroga (accettazione della giurisdizione italiana) e la deroga (rinuncia a favore di giudici stranieri o arbitri esteri) sono entrambe ammesse dall'articolo 4, ma richiedono la forma scritta. La deroga è consentita solo per diritti disponibili.
Cosa succede se il convenuto non eccepisce il difetto di giurisdizione?
Se il convenuto si costituisce in giudizio senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo, si considera che abbia accettato tacitamente la giurisdizione italiana, che si consolida per effetto di questa accettazione implicita (art. 4, comma 1).
Quando la deroga della giurisdizione italiana a favore di giudici stranieri diventa inefficace?
La deroga diventa inefficace se il giudice straniero o gli arbitri incaricati declinano la propria giurisdizione o non possono comunque conoscere della causa (art. 4, comma 3). In tal caso la giurisdizione italiana torna a sussistere per evitare un vuoto di tutela.
È possibile derogare la giurisdizione italiana per una causa di divorzio?
No. Il divorzio riguarda materie di stato personale non disponibili per le parti, per le quali la deroga non è ammessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, che la limita alle cause su diritti disponibili.
Una clausola arbitrale in un contratto internazionale deroga la giurisdizione italiana?
Sì. La clausola compromissoria che devolve le controversie a un arbitrato estero costituisce una deroga della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, purché sia in forma scritta e la controversia riguardi diritti disponibili.