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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Commissione europea designa una o più strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA per supportare l'attività di vigilanza del mercato ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1020.
  • Le strutture forniscono anche pareri tecnici o scientifici indipendenti su richiesta del Consiglio per l'IA, della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato nazionali.
  • L'obiettivo è garantire una capacità tecnica centralizzata e indipendente per il testing dei sistemi di IA, evitando disparità tra Stati membri nelle attività di enforcement.
  • Le strutture si integrano con il gruppo di esperti scientifici (art. 68-69) nel quadro complessivo di supporto tecnico all'enforcement europeo dell'AI Act.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 84 Reg. (UE) 2024/1689 — Strutture di sostegno dell’Unione per la prova dell’IA

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. La Commissione designa una o più strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020/nel settore dell'IA.

2. Fatti salvi i compiti di cui al paragrafo 1, le strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA forniscono anche pareri tecnici o scientifici indipendenti su richiesta del consiglio per l'IA, della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato.

Commento

Il ruolo delle strutture di sostegno per la prova nel sistema di vigilanza

L'art. 84 istituisce uno strumento infrastrutturale essenziale per l'effettività dell'AI Act: le strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA. Si tratta di organismi tecnici designati dalla Commissione europea con il compito di fornire capacità di testing specialistiche ai soggetti coinvolti nella vigilanza del mercato sull'IA. La norma è breve — due soli paragrafi — ma le sue implicazioni sono significative per l'intero sistema di enforcement del Regolamento.

La base giuridica di riferimento per il par. 1 è il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che all'art. 21 disciplina le «strutture di sostegno dell'Unione per le prove», prevedendo la possibilità che la Commissione designi laboratori o centri di test dell'UE in settori in cui le capacità di prova a livello nazionale siano insufficienti o disomogenee. L'art. 84 applica questo meccanismo al settore dell'IA.

Le funzioni di vigilanza del mercato

Ai sensi dell'art. 21, par. 6, del Regolamento (UE) 2019/1020, le strutture di sostegno svolgono principalmente attività di prova tecnica su prodotti oggetto di azioni di vigilanza del mercato. Nel contesto dell'IA, ciò significa: effettuare test di conformità su sistemi di IA ad alto rischio segnalati o selezionati per verifiche; valutare le metodologie di prova adottate dagli organismi notificati; fornire capacità di testing nei casi in cui le autorità nazionali di vigilanza non dispongano delle infrastrutture necessarie per analizzare sistemi di IA complessi.

Il testing di sistemi di IA è tecnicamente molto più complesso rispetto a quello di prodotti fisici tradizionali. Un sistema di IA può comportarsi in modo diverso a seconda dei dati di input, del contesto operativo, della versione del software e di molte altre variabili. Le strutture di sostegno devono disporre non solo di infrastrutture computazionali adeguate, ma anche di metodologie di prova consolidate e di personale con competenze multidisciplinari (informatica, statistica, scienze cognitive, diritto).

I pareri tecnici e scientifici indipendenti

Il par. 2 estende le funzioni delle strutture oltre le attività di vigilanza del mercato: esse forniscono pareri tecnici o scientifici indipendenti su richiesta del Consiglio per l'IA, della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato nazionali. La qualificazione come «indipendenti» è rilevante: i pareri devono essere elaborati senza condizionamenti da parte dei soggetti che li richiedono, e le strutture devono quindi disporre di garanzie organizzative e procedurali di indipendenza.

Questa funzione consultiva è complementare a quella degli esperti scientifici del gruppo (artt. 68-69): mentre il gruppo è composto da esperti individuali che forniscono consulenza scientifica, le strutture di sostegno per la prova dispongono di infrastrutture fisiche e computazionali per condurre test pratici sui sistemi. Le due risorse operano in modo sinergico, come esplicitamente riconosciuto dall'art. 69, par. 3, che impone alla Commissione di garantire un uso efficiente e integrato di entrambe.

Il raccordo con le AI regulatory sandboxes

Le strutture di sostegno per la prova dell'IA si collocano in un ecosistema più ampio di infrastrutture di supporto previste dall'AI Act. Le sandbox regolamentari per l'IA (art. 57 ss.) sono ambienti controllati in cui i fornitori possono sviluppare e testare sistemi innovativi prima dell'immissione sul mercato, sotto la supervisione delle autorità nazionali competenti. Le strutture di sostegno per la prova si distinguono dalle sandbox perché non sono destinate al fornitore, ma alle autorità di vigilanza: esse forniscono la capacità tecnica per verificare i sistemi già immessi o in procinto di essere immessi sul mercato, non per svilupparne di nuovi.

Prospettive di implementazione

Al momento dell'adozione dell'AI Act, la designazione concreta delle strutture di sostegno era ancora da effettuare. La Commissione europea ha avviato consultazioni e mappature delle capacità di testing disponibili a livello europeo, coinvolgendo centri di ricerca, istituti metrologici nazionali e laboratori accreditati. La scelta delle strutture da designare terrà conto della copertura geografica, delle competenze tecniche disponibili e della capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze delle autorità di vigilanza in tutti gli Stati membri.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le strutture di sostegno per la prova dell'IA sono laboratori pubblici o privati?

L'AI Act non prescrive una forma organizzativa specifica. La Commissione può designare sia laboratori pubblici (istituti di ricerca, centri metrologici nazionali) sia privati, purché soddisfino i requisiti di indipendenza tecnica e organizzativa. La designazione avviene tramite un atto della Commissione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1020.

Un fornitore privato può richiedere il servizio di testing delle strutture di sostegno per l'IA?

Le strutture di sostegno sono primariamente destinate alle autorità di vigilanza del mercato, alla Commissione e al Consiglio per l'IA. I fornitori privati che vogliono testare volontariamente i propri sistemi prima dell'immissione sul mercato possono invece avvalersi delle AI regulatory sandboxes (art. 57 ss.) o di organismi notificati privati.

In che cosa differiscono le strutture di sostegno per la prova (art. 84) dalle AI regulatory sandboxes (art. 57)?

Le strutture di sostegno per la prova (art. 84) sono risorse destinate alle autorità di vigilanza per testare sistemi già immessi o in procinto di essere immessi sul mercato. Le sandbox (art. 57) sono invece ambienti supervisionati in cui i fornitori possono sviluppare e testare sistemi innovativi prima dell'immissione, con la guida delle autorità nazionali competenti.

Le strutture di sostegno si occupano anche di modelli GPAI, non solo di sistemi ad alto rischio?

La norma dell'art. 84 non limita esplicitamente le funzioni delle strutture ai soli sistemi ad alto rischio: fa riferimento alle attività di vigilanza del mercato in senso lato. I pareri tecnici del par. 2 possono riguardare qualsiasi questione tecnico-scientifica rilevante per l'applicazione del Regolamento, inclusi i modelli GPAI.

Come può un'autorità nazionale accedere alle strutture di sostegno designate dalla Commissione?

Le modalità di accesso saranno definite nell'atto di designazione della Commissione e nelle procedure operative delle strutture. In linea generale, l'accesso avviene su richiesta motivata dell'autorità nazionale di vigilanza, nell'ambito di una specifica attività di enforcement o di una richiesta di parere tecnico ai sensi del par. 2.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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