Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3 L. 218/1995 – Ambito della giurisdizione

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’ articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

In sintesi

L'articolo 3 della legge 218/1995 definisce i criteri generali che determinano la sussistenza della giurisdizione italiana nelle controversie civili con elementi di estraneità. Il primo comma stabilisce il criterio principale: la giurisdizione sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Il secondo comma estende la giurisdizione italiana ai criteri della Convenzione di Bruxelles del 1968 (poi sostituita dal Regolamento Bruxelles I bis) per le materie rientranti nel suo campo di applicazione, e ai criteri di competenza territoriale per le materie escluse. L'articolo 3 costituisce la disposizione-cardine sull'accesso alla giustizia italiana in cause internazionali.
Indice dei contenuti

Il criterio fondamentale: domicilio o residenza del convenuto

Il comma 1 dell'articolo 3 individua nel domicilio o nella residenza del convenuto in Italia il criterio principale di attribuzione della giurisdizione italiana. Questo criterio rispecchia il principio generale actor sequitur forum rei, secondo cui il convenuto ha il diritto di essere citato davanti ai giudici del proprio foro. La scelta di questo criterio è coerente con la tradizione processualistica europea e con le soluzioni adottate nei principali strumenti internazionali. Oltre al domicilio e alla residenza, il comma 1 prevede la giurisdizione quando il convenuto ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile: si tratta di un criterio sussidiario che tutela l'attore consentendogli di agire in Italia quando la controparte, pur non essendo domiciliata in Italia, vi ha un mandatario legale.

Il rinvio alla Convenzione di Bruxelles e al Regolamento Bruxelles I bis

Il comma 2 dell'articolo 3 introduce un meccanismo di recepimento dinamico dei criteri della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In particolare, il legislatore ha richiamato le sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione, che riguardano rispettivamente le competenze speciali (forum contractus, forum delicti, foro del consumatore), la competenza in materia di assicurazioni e quella in materia di contratti conclusi con i consumatori. Questi criteri si applicano anche quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente, ampliando quindi la portata della giurisdizione italiana rispetto al solo criterio del domicilio. Oggi, la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita dal Regolamento Bruxelles I (n. 44/2001) e poi dal Regolamento Bruxelles I bis (n. 1215/2012), che in base all'articolo 2 della legge 218/1995 prevalgono su questa.

Il criterio della competenza territoriale per le materie escluse

Per le materie non comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles (e oggi del Regolamento Bruxelles I bis), il comma 2 prevede che la giurisdizione italiana sussista «in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio». Questo rinvio ai criteri di competenza territoriale del codice di procedura civile (articoli 18 e seguenti) opera come norma di chiusura del sistema: se un giudice italiano sarebbe territorialmente competente in base alle norme interne sulla competenza per territorio (foro del convenuto, foro reale, foro obbligatorio), allora sussiste anche la giurisdizione italiana in senso internazionale. Si tratta di una soluzione che persegue l'obiettivo di consentire l'accesso alla giustizia ogni volta che esiste un collegamento significativo della causa con il territorio italiano.

La distinzione tra giurisdizione e competenza interna

È importante non confondere la giurisdizione internazionale disciplinata dall'articolo 3 con la competenza interna, che riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi uffici giudiziari italiani. La giurisdizione risponde alla domanda «possono i giudici italiani (in generale) pronunciarsi su questa controversia?»; la competenza risponde alla domanda «quale specifico ufficio giudiziario italiano è competente?». L'articolo 3 risolve solo la prima questione; la seconda è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile sulla competenza per materia, valore e territorio. Il difetto di giurisdizione è rilevabile in qualunque stato e grado del processo (articolo 11 della legge 218/1995), mentre il difetto di competenza è soggetto a regole diverse.

Gli «altri casi previsti dalla legge»

La formula di chiusura del comma 1 («negli altri casi in cui è prevista dalla legge») rimanda alle numerose disposizioni speciali disseminate nella legge 218/1995 che stabiliscono criteri di giurisdizione specifici per singole materie: l'articolo 32 per il matrimonio, l'articolo 37 per la filiazione, l'articolo 40 per l'adozione, l'articolo 50 per le successioni, e così via. Queste disposizioni speciali si affiancano ai criteri generali dell'articolo 3, ampliando la giurisdizione italiana per le materie che presentano un collegamento personale (cittadinanza italiana di una delle parti) o reale (situazione in Italia di persone o beni) con l'ordinamento italiano.

La giurisdizione italiana nelle cause contro convenuti stranieri non residenti

Uno dei profili più delicati dell'articolo 3 riguarda la possibilità di esercitare la giurisdizione italiana nei confronti di soggetti non domiciliati e non residenti in Italia. In base al comma 2, i criteri della Convenzione di Bruxelles (e oggi del Regolamento Bruxelles I bis) si applicano «anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente». Questo significa, ad esempio, che la giurisdizione italiana può sussistere per un contratto da eseguirsi in Italia anche se il convenuto è un soggetto extracomunitario non residente in Italia, purché la causa rientri nel campo di applicazione materiale della Convenzione/Regolamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando sussiste la giurisdizione italiana in una causa civile internazionale?

La giurisdizione italiana sussiste principalmente quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia (art. 3, comma 1), ma anche in base ai criteri speciali del Regolamento Bruxelles I bis (forum contractus, forum delicti, ecc.) e, per le materie escluse, ai criteri di competenza territoriale del codice di procedura civile.

La giurisdizione italiana può essere esercitata nei confronti di un convenuto straniero non residente in Italia?

Sì, in certi casi. Il comma 2 dell'articolo 3 consente di applicare i criteri speciali del Regolamento Bruxelles I bis anche quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato UE, purché la causa rientri nel campo di applicazione materiale di quel regolamento.

Qual è la differenza tra giurisdizione italiana e competenza territoriale interna?

La giurisdizione risponde alla domanda se i giudici italiani in generale possono conoscere di una controversia internazionale. La competenza territoriale riguarda quale specifico tribunale italiano è competente. Sono due questioni distinte: prima si verifica la giurisdizione, poi la competenza interna.

Cosa succede se il convenuto ha un rappresentante in Italia ma non vi è domiciliato?

Anche in questo caso la giurisdizione italiana sussiste, se il rappresentante è autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile. È un criterio sussidiario che tutela l'attore quando non può agire nel foro del domicilio del convenuto.

Il Regolamento Bruxelles I bis ha sostituito la Convenzione di Bruxelles richiamata dall'articolo 3?

Sì. La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata progressivamente sostituita dal Regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) e poi dal Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). In forza dell'articolo 2 della legge 218/1995, questi regolamenti UE prevalgono sulle disposizioni della legge.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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