Testo dell'articoloVigente
Art. 4 Reg. (UE) 2024/1689 – Alfabetizzazione in materia di IA
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: perché l'alfabetizzazione in materia di IA
Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (di seguito «AI Act») non si limita a fissare divieti e requisiti tecnici per i sistemi di IA: si preoccupa anche di chi li usa. L'articolo 4 introduce un obbligo trasversale che riguarda sia i fornitori - coloro che sviluppano o immettono sul mercato un sistema di IA - sia i deployer - coloro che lo utilizzano sotto la propria responsabilità nel corso di un'attività professionale. Entrambi devono fare in modo che il loro personale, nonché chiunque altro operi per loro conto nel gestire e usare il sistema, disponga di un livello di comprensione adeguato. Questa scelta normativa riflette la consapevolezza che la conformità non può ridursi a carta: un sistema formalmente conforme, messo in mano a persone che non ne capiscono il funzionamento, genera rischi concreti.
Il perimetro soggettivo: chi è tenuto e nei confronti di chi
L'obbligo grava su due categorie distinte. Il fornitore (colui che progetta o immette il sistema sul mercato UE) deve curare la formazione del proprio personale tecnico, ma anche dei team commerciali e dei responsabili della gestione post-vendita. Il deployer (l'azienda o l'ente pubblico che integra il sistema nei propri processi) deve garantire che i dipendenti e i collaboratori che interagiscono concretamente con il sistema - dall'operatore di sportello che usa un motore decisionale per valutare pratiche di credito, al medico che si avvale di un supporto diagnostico - abbiano le conoscenze necessarie per farlo in modo consapevole. La norma si estende anche alle persone che operano «per conto» del fornitore o del deployer: una formulazione ampia che comprende consulenti, agenti, lavoratori interinali e outsourcer.
Il metro di misura: cosa significa «livello sufficiente»
L'articolo 4 non stabilisce un curriculum minimo né un numero di ore di formazione. Il livello «sufficiente» va calibrato caso per caso tenendo conto di quattro parametri: (a) le conoscenze tecniche già possedute; (b) l'esperienza pregressa con sistemi analoghi; (c) l'istruzione e la formazione ricevute; (d) il contesto d'uso del sistema. A questo si aggiunge un quinto elemento di natura oggettiva: le caratteristiche delle persone o dei gruppi sui quali il sistema viene utilizzato. Chi impiega un sistema di IA per prendere decisioni che riguardano soggetti vulnerabili - minori, persone con disabilità, richiedenti asilo - deve garantire un livello di consapevolezza più elevato rispetto a chi gestisce un sistema di automazione industriale privo di interazioni con le persone.
La clausola «nella misura del possibile» e le sue implicazioni pratiche
La norma non impone un risultato garantito, ma uno sforzo adeguato. La locuzione «nella misura del possibile» introduce un parametro di proporzionalità che tiene conto delle dimensioni dell'organizzazione, delle risorse disponibili e della complessità del sistema impiegato. Una piccola impresa che usa un chatbot per rispondere alle e-mail dei clienti non è tenuta agli stessi investimenti formativi di una grande banca che impiega un sistema di scoring del credito classificato come ad alto rischio ai sensi dell'allegato III. Tuttavia la clausola non è un'esimente: in caso di incidente o di contestazione da parte dell'autorità di vigilanza, l'operatore dovrà dimostrare di aver adottato misure concrete, documentate e proporzionate al rischio.
Il collegamento sistematico con la supervisione umana e gli obblighi di alto rischio
L'alfabetizzazione non è un fine in sé: è il presupposto per poter esercitare la supervisione umana che l'AI Act richiede per i sistemi ad alto rischio (art. 14). Un deployer che affida la gestione di un sistema ad alto rischio a personale che non comprende cosa il sistema fa, perché si attiva e come interpretarne gli output, non è in grado di intervenire per prevenire o correggere gli esiti indesiderati. Questo significa che, nella pratica, la formazione prevista dall'art. 4 si intreccia strettamente con le istruzioni d'uso che il fornitore deve fornire ai sensi dell'art. 13 (trasparenza) e con le procedure interne di controllo che il deployer deve predisporre. Per i deployer che sono anche datori di lavoro, la formazione in materia di IA si sovrappone - senza necessariamente coincidere - con gli obblighi formativi già previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Come adempiere in concreto: indicazioni operative
Un approccio strutturato all'alfabetizzazione in materia di IA può articolarsi in tre fasi. La prima fase è la mappatura: identificare i sistemi di IA in uso (o in sviluppo) e i ruoli che interagiscono con essi, distinguendo chi prende decisioni basate sull'output del sistema da chi lo gestisce tecnicamente. La seconda fase è la valutazione delle lacune: per ciascun ruolo, confrontare le competenze attuali con quelle necessarie, tenendo conto del livello di rischio del sistema. La terza fase è il piano formativo: modulare l'intervento in base al profilo (sessioni tecniche per i team IT, formazione funzionale per gli utenti finali, aggiornamento periodico in caso di modifiche rilevanti al sistema). È opportuno documentare il percorso formativo - programmi, partecipanti, date - per poterlo esibire in caso di controllo da parte dell'autorità di vigilanza del mercato o dell'autorità di supervisione settoriale competente.
Casi pratici
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Domande frequenti
L'art. 4 si applica anche alle piccole imprese?
Sì, ma con proporzionalità. La formula «nella misura del possibile» implica che una micro-impresa o una piccola impresa non è tenuta agli stessi investimenti formativi di una grande azienda. L'intensità degli obblighi va commisurata alle dimensioni, alle risorse disponibili e al livello di rischio del sistema di IA impiegato.
Chi è responsabile tra fornitore e deployer?
Entrambi hanno obblighi autonomi ai sensi dell'art. 4. Il fornitore deve garantire l'alfabetizzazione del proprio personale (sviluppatori, commerciali, assistenza); il deployer deve formare coloro che gestiscono e usano il sistema nell'ambito della propria attività. I contratti di fornitura possono prevedere supporto formativo, ma non trasferiscono la responsabilità primaria.
Cosa si deve documentare?
Sebbene l'art. 4 non preveda un obbligo esplicito di documentazione, è fortemente consigliabile conservare evidenza delle misure adottate: piani formativi, registri di partecipazione, materiali didattici. In caso di controllo o di incidente, questa documentazione consente di dimostrare la diligenza adottata.
L'art. 4 si applica anche ai sistemi di IA non ad alto rischio?
Sì. L'art. 4 è una disposizione generale del regolamento, collocata nel capo I dedicato alle disposizioni generali, e si applica indipendentemente dalla classificazione del sistema. Anche chi impiega un chatbot di rischio limitato o uno strumento di automazione a rischio minimo deve garantire un'adeguata alfabetizzazione del personale che lo usa.
Il coordinamento con il GDPR crea obblighi aggiuntivi?
Quando il sistema di IA tratta dati personali, l'art. 4 dell'AI Act si affianca agli obblighi di formazione già previsti dal GDPR (art. 39, lett. b, per il DPO; art. 29 per il personale autorizzato al trattamento). Le due discipline sono complementari: la formazione GDPR non esaurisce quella AI Act, che richiede una comprensione più specifica del funzionamento del sistema e dei suoi rischi operativi.