Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 D.Lgs. 171/2005 – Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 36 del D.Lgs. 171/2005 disciplina chi può svolgere i servizi di bordo sulle unità da diporto, distinguendo tra imbarcazioni e navi da diporto. Sulle imbarcazioni, il comandante può autorizzare gli ospiti a svolgere i servizi di coperta, camera e cucina (purché abbiano almeno 16 anni) e i servizi di macchina (purché abbiano almeno 18 anni). Sulle navi da diporto, invece, i servizi devono essere svolti da personale iscritto nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, con la sola eccezione dei servizi complementari di camera e cucina per cui sono ammessi gli ospiti con almeno 16 anni. La norma chiarisce infine che il personale della gente di mare che presta servizio su unità da diporto avvalendosi della patente nautica non matura anzianità di navigazione rilevante ai fini professionali.
Indice dei contenuti

La distinzione fondamentale tra imbarcazioni e navi da diporto

L'articolo 36 del Codice della nautica da diporto introduce una distinzione netta tra il regime applicabile alle imbarcazioni da diporto (scafo superiore a 10 e fino a 24 metri) e quello riservato alle navi da diporto (scafo superiore a 24 metri), rispecchiando la diversa complessità operativa dei due tipi di unità. Mentre per le imbarcazioni il legislatore ammette una gestione flessibile e partecipativa dei servizi di bordo - con gli ospiti che possono rendersi utili a bordo - per le navi da diporto la professionalità del personale è requisito inderogabile per i servizi principali, con solo una piccola apertura per i servizi complementari di camera e cucina.

I servizi di bordo sulle imbarcazioni da diporto: il ruolo degli ospiti

Il comma 1 dell'articolo 36 consente al comandante o al conduttore di avvalersi delle persone imbarcate come ospiti per i servizi di coperta, camera e cucina, fissando il limite minimo di età a 16 anni, e per i servizi di macchina, per i quali il limite sale a 18 anni. La norma è manifestamente orientata a riflettere la realtà della navigazione da diporto privata, dove i partecipanti alla crociera contribuiscono normalmente alle manovre e alla vita di bordo. La distinzione per fasce d'età non è casuale: i servizi di macchina, che coinvolgono sistemi propulsivi, combustibili e potenziali rischi tecnici, richiedono una maturità maggiore rispetto alle mansioni di coperta o di servizio in cabina. Il comando spetta comunque sempre al comandante o al conduttore abilitato.

I servizi di bordo sulle navi da diporto: obbligo di personale professionale

Il comma 2 introduce una regola più rigorosa per le navi da diporto: i servizi di bordo devono essere svolti da personale iscritto nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna. Questo significa che chi lavora a bordo di una nave da diporto deve essere inquadrato come lavoratore marittimo, con tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e di qualificazione professionale che ne derivano, ai sensi del codice della navigazione e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva sulla formazione dei marittimi. Il comma 3 tempera questa severità consentendo agli ospiti di svolgere i «servizi complementari di bordo, di camera e di cucina» (ma non quelli principali di coperta o di macchina) purché abbiano almeno 16 anni.

La clausola sull'anzianità di navigazione: un'importante precisazione professionale

Il comma 4 affronta una questione specifica ma rilevante per il personale della gente di mare: quando un marittimo presta servizio a bordo di un'imbarcazione o nave da diporto avvalendosi della sola patente nautica (e non del titolo professionale marittimo), la navigazione compiuta non è riconosciuta ai fini della carriera professionale prevista dal codice della navigazione e dai suoi regolamenti di esecuzione. In altre parole, i giorni di navigazione effettuati in questo contesto non si computano per il conseguimento o il rinnovo dei titoli professionali marittimi. La ratio è chiara: la patente nautica da diporto certifica competenze diverse e più limitate rispetto ai titoli professionali della gente di mare, e sarebbe incongruo consentire che il servizio a bordo di uno yacht privato valga come tirocinio per la carriera di ufficiale di navigazione.

Il coordinamento con la disciplina del lavoro marittimo

Per le navi da diporto, le norme sull'impiego del personale professionale si intrecciano con il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, che ha recepito la direttiva 2001/25/CE sull'addestramento dei marittimi, con il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 271, sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e con la Convenzione del lavoro marittimo (MLC 2006) ratificata dall'Italia con legge 23 marzo 2012, n. 450. Questi strumenti garantiscono che i marittimi professionali imbarcati abbiano contratti di lavoro regolari, siano tutelati sul piano previdenziale e abbiano superato i corsi di addestramento previsti (STCW). Il comandante della nave da diporto deve assicurarsi che il personale professionale a bordo rispetti questi requisiti prima della partenza.

Differenze rispetto alle unità impiegate in noleggio

L'articolo 36 si applica alle unità da diporto in uso privato. Le imbarcazioni e le navi impiegate in attività di noleggio ricadono nell'ambito dell'articolo 37 del codice, che rinvia a un decreto ministeriale per la definizione dei titoli e delle qualifiche professionali specifici per i servizi di bordo in tale contesto commerciale. La distinzione è importante: sulle unità noleggiate, dove i passeggeri sono clienti paganti e le responsabilità del noleggiante sono più stringenti (si veda l'articolo 48 del codice), il quadro professionale del personale di bordo deve rispettare requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il diporto privato.

Aspetti pratici: cosa può fare un ospite a bordo

Nella pratica, la distinzione operata dall'articolo 36 significa che su un'imbarcazione da diporto privata un ospite sedicenne può aiutare a issare le vele, cucinare in cambusa o fare le guardie di coperta sotto la supervisione del comandante, mentre per manovrare il motore o gestire l'impianto di propulsione occorrono 18 anni. Su una nave da diporto di lusso, invece, la stessa persona può al massimo dare una mano in cucina o fare il servizio in cabina, ma non può svolgere i servizi operativi di coperta, che spettano esclusivamente al personale professionale iscritto nelle matricole della gente di mare. Il comandante che violi questi limiti risponde delle eventuali conseguenze sia sul piano disciplinare che su quello della responsabilità civile.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un ospite senza patente nautica può aiutare alla manovra su un'imbarcazione da diporto?

Sì, purché abbia almeno 16 anni per i servizi di coperta, camera e cucina, e almeno 18 anni per i servizi di macchina. La decisione spetta al comandante ai sensi dell'articolo 36, comma 1.

Chi deve essere a bordo di una nave da diporto (oltre 24 metri) per i servizi di coperta?

Personale iscritto nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 36, comma 2. Gli ospiti possono svolgere solo i servizi complementari di camera e cucina, purché abbiano almeno 16 anni.

Un marittimo professionista che naviga su uno yacht da diporto con la patente nautica matura anzianità professionale?

No. Il comma 4 dell'articolo 36 esclude espressamente che la navigazione compiuta avvalendosi della sola patente nautica da diporto sia riconosciuta ai fini dell'anzianità professionale prevista dal codice della navigazione.

Le regole cambiano se l'imbarcazione è impiegata in noleggio?

Sì. Per le unità adibite al noleggio si applica l'articolo 37, che rinvia a uno specifico decreto ministeriale per titoli e qualifiche del personale di bordo, con requisiti più dettagliati rispetto a quelli previsti per il diporto privato.

A partire da quale dimensione dell'unità scatta l'obbligo di personale professionale per i servizi di bordo?

Quando lo scafo supera i 24 metri, ossia quando l'unità rientra nella categoria delle navi da diporto ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 171/2005.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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