Testo dell'articoloVigente
Art. 13 L. 194/1978
Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8.
articolo precedente
articolo successivo
In sintesi
L'articolo 13 della legge n. 194 del 1978 disciplina la procedura per la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza quando la donna sia interdetta per infermità di mente. La norma prevede che la richiesta possa essere presentata, oltre che dalla donna stessa, anche dal tutore o dal marito non tutore che non sia legalmente separato. Nei casi in cui la richiesta provenga dall'interdetta o dal marito, è necessario il parere del tutore; se invece la richiesta proviene dal tutore o dal marito, deve essere confermata dalla donna. Il medico trasmette al giudice tutelare, entro sette giorni, una relazione che illustra la domanda, l'atteggiamento della donna, la gravità e la specie dell'infermità mentale e il parere del tutore. Il giudice tutelare, sentiti se opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni con provvedimento che ha gli effetti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 8.Indice dei contenuti
La condizione di interdizione e la capacità di richiedere l'IVG
L'articolo 13 si occupa di una situazione giuridicamente complessa: la donna che sia stata dichiarata interdetta per infermità di mente ai sensi degli articoli 414 e seguenti del codice civile. L'interdizione priva il soggetto della capacità di agire, sostituendola con la rappresentanza del tutore. Tuttavia, la legge n. 194/1978 non si limita a rimettere la decisione al rappresentante legale: riconosce alla donna interdetta la facoltà di presentare personalmente la richiesta, valorizzando la sua volontà anche nel contesto della limitazione della capacità di agire. La norma riflette la tensione tra la protezione giuridica dell'incapace - che giustifica il coinvolgimento del tutore e del giudice - e il rispetto dell'autodeterminazione della persona in un ambito che riguarda la sua integrità fisica e la sua salute, tutelate dagli articoli 13 e 32 della Costituzione.
I soggetti legittimati a presentare la richiesta
Il primo comma dell'articolo 13 amplia la cerchia dei soggetti legittimati a presentare la richiesta rispetto al caso della donna maggiorenne capace: oltre alla donna stessa, possono presentare la domanda il tutore o il marito non tutore che non sia legalmente separato. La legittimazione del marito non tutore - che nel modello originario della norma risente del contesto storico in cui la legge è stata emanata - si affianca a quella del tutore senza sostituirla: il marito non tutore ha una legittimazione autonoma, ma la sua richiesta deve comunque essere confermata dalla donna. La norma individua dunque tre soggetti legittimati (la donna, il tutore, il marito non tutore legalmente non separato) con ruoli procedimentali differenziati.
Il meccanismo di conferma e di parere: un sistema a doppia verifica
Il secondo comma introduce un meccanismo che varia in base a chi presenta la richiesta. Se la richiesta è presentata dalla donna interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore: si tratta di un atto consultivo che non ha valore vincolante ma che deve risultare dalla documentazione. Se la richiesta proviene dal tutore o dal marito, essa deve essere confermata dalla donna: la conferma della donna è elemento costitutivo del procedimento, non una mera formalità. Il legislatore ha voluto garantire che la volontà della donna - ancorché limitata nella capacità di agire - sia sempre presente e rilevante nel procedimento, evitando che la decisione possa essere assunta unilateralmente dal rappresentante legale o dal coniuge senza il riscontro della sua disponibilità. Questo schema riflette il principio secondo cui la limitazione della capacità di agire non comporta la totale irrilevanza della volontà del soggetto su atti che attengono alla sua sfera personale.
La relazione al giudice tutelare: contenuto e tempistica
Il terzo comma disciplina il contenuto della relazione che il medico del consultorio, della struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia deve trasmettere al giudice tutelare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta. La relazione deve contenere: ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza (chi l'ha presentata e in quale forma); l'atteggiamento comunque assunto dalla donna; la gravità e la specie dell'infermità mentale della donna; il parere del tutore, se espresso. La relazione costituisce dunque un documento istruttorio complesso, che deve fornire al giudice un quadro informativo articolato sulla situazione clinica della donna, sulla sua volontà anche implicita, e sulla posizione del tutore. Il termine di sette giorni è inderogabile e serve a garantire che la procedura si svolga entro tempi compatibili con il decorso della gravidanza.
La decisione del giudice tutelare e i suoi effetti
Il quarto e quinto comma disciplinano la fase decisionale. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione con atto non soggetto a reclamo. La norma lascia al giudice la discrezionalità di valutare se procedere all'audizione delle parti, a differenza di quanto previsto dall'articolo 12 per le minorenni, dove l'audizione della donna è obbligatoria. Il provvedimento del giudice tutelare produce gli effetti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 8, che equipara il certificato rilasciato alla scadenza del termine al titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Si tratta dunque di un provvedimento che abilita direttamente l'accesso alla prestazione sanitaria.
Profili di evoluzione normativa: interdizione e strumenti di tutela
L'articolo 13 va letto considerando le modifiche intervenute nel diritto civile in materia di tutela degli incapaci. La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno (articoli 404 e seguenti del codice civile), come misura di protezione più flessibile rispetto all'interdizione, che limita la capacità del beneficiario solo per gli atti specificamente indicati nel decreto di nomina dell'amministratore. L'articolo 13 della legge n. 194/1978 fa riferimento all'interdizione per infermità di mente, ma la progressiva riduzione del ricorso all'interdizione in favore dell'amministrazione di sostegno ha posto il problema dell'applicabilità della procedura dell'articolo 13 anche ai casi in cui la donna sia beneficiaria di amministrazione di sostegno. In mancanza di una norma di coordinamento esplicita, l'interpretazione prevalente è nel senso che si debba valutare in concreto l'ampiezza dei poteri dell'amministratore di sostegno e la residua capacità decisionale della donna nella sfera personale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può presentare la richiesta di IVG per una donna interdetta?
La richiesta può essere presentata dalla donna interdetta stessa, dal tutore, o dal marito non tutore che non sia legalmente separato. I ruoli procedimentali variano: se presenta il tutore o il marito, occorre la conferma della donna; se presenta la donna o il marito, occorre il parere del tutore.
La donna interdetta deve sempre confermare la richiesta di IVG?
Sì, quando la richiesta è presentata dal tutore o dal marito. In questi casi la legge richiede espressamente che la richiesta sia «confermata dalla donna». Se invece la richiesta è presentata dalla donna stessa, la conferma non è richiesta, ma si deve acquisire il parere del tutore.
Entro quanto tempo il giudice tutelare decide nel caso di donna interdetta?
Il giudice tutelare decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione medica. La relazione deve essere trasmessa entro sette giorni dalla presentazione della richiesta. Il provvedimento non è soggetto a reclamo.
La procedura dell'articolo 13 si applica anche alle donne con amministrazione di sostegno?
La norma fa riferimento all'interdizione per infermità di mente. Per le donne beneficiarie di amministrazione di sostegno, l'applicabilità della procedura dipende dall'ampiezza dei poteri conferiti all'amministratore nel decreto di nomina e dalla residua capacità decisionale della donna nella sfera personale, in mancanza di una specifica norma di coordinamento.
Cosa contiene la relazione che il medico trasmette al giudice tutelare?
La relazione deve contenere ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna, sulla gravità e sulla specie dell'infermità mentale, nonché il parere del tutore se espresso. Il medico ha sette giorni dalla presentazione della richiesta per trasmettere la relazione.