Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 L. 194/1978

Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’ articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie.

Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754 , sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell’anno precedente presso la stessa casa di cura;

2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell’anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.

Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell’articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.

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In sintesi

L'articolo 8 della legge 194/1978 individua le strutture sanitarie abilitate a praticare l'interruzione volontaria della gravidanza e disciplina i documenti che costituiscono titolo per accedere all'intervento. L'IVG può essere praticata presso ospedali generali, ospedali pubblici specializzati e, nei primi novanta giorni, anche presso case di cura autorizzate dalla regione e poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati. Per le case di cura è previsto un sistema di quote - non inferiori al 20% - calcolate in rapporto agli interventi totali o ai giorni di degenza. Il certificato di urgenza rilasciato dal medico e, decorsi i sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi dell'articolo 5, costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e il ricovero se necessario.
Indice dei contenuti

Le strutture ospedaliere abilitate

L'articolo 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194 definisce il perimetro delle strutture sanitarie abilitate a praticare l'IVG, costituendo il riferimento normativo per l'organizzazione dell'offerta pubblica del servizio. La norma individua in primo luogo gli ospedali generali tra quelli indicati dall'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, come struttura principale; in questi enti l'IVG è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico, che verifica anche l'assenza di controindicazioni sanitarie. L'attribuzione della competenza al servizio specialistico riflette la scelta del legislatore di collocare l'intervento all'interno di un contesto di assistenza medica qualificata.

Ospedali specializzati e istituti equiparati

Il comma secondo amplia la rete delle strutture abilitate includendo gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti e gli enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754. L'accesso di queste strutture alla possibilità di effettuare interventi è condizionato a una richiesta formale dei rispettivi organi di gestione, a differenza degli ospedali generali per i quali non è richiesta tale condizione aggiuntiva. Questo meccanismo lascia alle strutture un margine di autodeterminazione nell'adesione al servizio.

Case di cura private autorizzate: regime entro i novanta giorni

Limitatamente all'IVG entro i novanta giorni, l'articolo 8 consente anche l'intervento presso case di cura autorizzate dalla regione, purché dotate di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Per queste strutture private accreditate, la norma prevede un sistema di contingentamento: il Ministro della sanità è tenuto a emanare un decreto che fissa percentuali minime, non inferiori al 20%, con riferimento alternativamente al rapporto tra interventi di IVG e totale degli interventi operatori dell'anno precedente, oppure al rapporto tra giorni di degenza per IVG e totale dei giorni di degenza. Le case di cura possono scegliere liberamente quale criterio adottare.

Poliambulatori pubblici e rete territoriale

Un ulteriore tassello della rete è rappresentato dai poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati e funzionalmente collegati agli ospedali, autorizzati dalla regione. Questa possibilità è anch'essa limitata ai primi novanta giorni di gravidanza e la norma precisa che deve essere attuata «dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali». Il riferimento alle unità socio-sanitarie locali, oggi corrispondenti alle Aziende Sanitarie Locali, indica la volontà legislativa di integrare l'offerta del servizio nella rete di assistenza territoriale, avvicinando il servizio alle donne e riducendo le necessità di spostamento verso strutture ospedaliere.

Il titolo per l'intervento: certificato di urgenza e documento post-colloquio

L'ultimo comma dell'articolo 8 chiarisce il valore giuridico dei documenti rilasciati ai sensi dell'articolo 5. Sia il certificato di urgenza rilasciato immediatamente dal medico quando riscontra la necessità di intervento urgente (articolo 5, comma terzo), sia il documento consegnato alla donna al termine del colloquio in assenza di urgenza (articolo 5, comma quarto), decorsi i sette giorni ivi previsti, costituiscono titolo per ottenere l'intervento in via d'urgenza e, se necessario, il ricovero. Questa precisione normativa garantisce alla donna la certezza sull'efficacia dei documenti in suo possesso e obbliga le strutture autorizzate ad accoglierla sulla base di essi.

L'obbligo delle strutture e il ruolo della regione

La lettura sistematica dell'articolo 8 con l'articolo 9 rivela un aspetto organizzativo cruciale: le strutture abilitate hanno un obbligo istituzionale di assicurare l'erogazione del servizio, indipendentemente dalla presenza di personale obiettore di coscienza. Il comma quarto dell'articolo 9 attribuisce alla regione il compito di controllare e garantire l'attuazione delle procedure, anche attraverso la mobilità del personale. Questo significa che il fenomeno dell'obiezione di coscienza, pur tutelato dalla stessa legge, non può comportare l'impossibilità di fatto di accedere all'intervento presso le strutture abilitate dall'articolo 8.

Verifica delle controindicazioni sanitarie

Il comma primo dell'articolo 8 attribuisce al medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ospedale anche il compito di verificare l'inesistenza di controindicazioni sanitarie all'intervento. Questa verifica si aggiunge all'accertamento dei presupposti sostanziali previsti dagli articoli 4 e 6, e riguarda le condizioni cliniche della donna che potrebbero rendere l'intervento rischioso dal punto di vista anestesiologico o chirurgico. La norma non specifica le conseguenze di una controindicazione riscontrata, ma è evidente che il medico dovrà valutare se e come procedere, o indirizzare la donna verso una struttura con capacità di gestione più avanzata.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'IVG può essere praticata in una clinica privata?

Sì, ma soltanto entro i primi novanta giorni e soltanto presso case di cura autorizzate dalla regione, con requisiti igienico-sanitari adeguati e servizi ostetrico-ginecologici. Le cliniche private autorizzate sono soggette a quote minime (non inferiori al 20%) stabilite dal Ministero della sanità.

Quale documento serve per presentarsi a una struttura autorizzata?

Serve il certificato di urgenza rilasciato dal medico ai sensi del comma terzo dell'articolo 5, oppure, in assenza di urgenza, il documento consegnato alla donna al termine del colloquio ai sensi del comma quarto dell'articolo 5, purché siano decorsi i sette giorni previsti. Entrambi costituiscono titolo per ottenere l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Se l'ospedale locale ha solo medici obiettori, la donna non può ottenere l'IVG?

La legge impone alle strutture autorizzate l'obbligo di assicurare comunque l'effettuazione degli interventi. La regione è tenuta a garantire l'attuazione, anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza del singolo medico non esime la struttura dall'erogare il servizio.

L'IVG tardiva (dopo i novanta giorni) può essere effettuata anche in una casa di cura privata?

No. La possibilità di avvalersi di case di cura private autorizzate è espressamente limitata ai primi novanta giorni di gravidanza. Per l'IVG tardiva ai sensi dell'articolo 6, la struttura deve essere un ente ospedaliero con servizio ostetrico-ginecologico.

Il medico dell'ospedale può rifiutare l'intervento per controindicazioni sanitarie?

Il medico del servizio ostetrico-ginecologico è tenuto a verificare l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Se le riscontra, dovrà valutare caso per caso le modalità di gestione clinica più appropriate, potendo indirizzare la donna verso strutture con maggiori capacità. Il rifiuto non è basato su obiezione di coscienza ma su valutazione clinica documentata.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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