Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 L. 40/2004 – Stato giuridico del nato
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 8 della legge 40/2004 stabilisce che i nati a seguito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio - se la coppia è coniugata - oppure di figli riconosciuti - se la coppia è convivente - della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche ai sensi dell'articolo 6. La norma fonda lo stato filiale non sul legame genetico, ma sulla volontà consapevolmente espressa dalla coppia prima dell'accesso alla PMA. Questo principio vale sia per la fecondazione omologa sia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014 che ha rimosso il divieto di eterologa, per le tecniche eterologhe nelle quali uno o entrambi i gameti provengono da soggetti esterni alla coppia. L'articolo 8 si raccorda sistematicamente con l'articolo 9, che disciplina il divieto di disconoscimento della paternità e il divieto di anonimato della madre.Indice dei contenuti
Il principio fondante: filiazione per volontà, non per genetica
L'articolo 8 della legge 40/2004 introduce una regola di determinazione della filiazione radicalmente diversa da quella tradizionale fondata sul legame biologico. Nella disciplina ordinaria del codice civile, la paternità e la maternità si fondano sulla discendenza genetica o sul parto (articolo 269 del codice civile per la maternità). L'articolo 8 sposta il fondamento della filiazione sulla volontà: i nati a seguito di PMA hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche ai sensi dell'articolo 6. Il collegamento con l'articolo 6 è strutturale: è precisamente il consenso informato, con le sue forme e i suoi requisiti, a costituire il titolo giuridico della filiazione. Chi ha prestato quel consenso è, per la legge, genitore del nato, indipendentemente da chi abbia contribuito geneticamente alla sua venuta al mondo.
Questa scelta legislativa è coerente con un orientamento che privilegia la volontà procreativa e la responsabilità assunta come fondamento del rapporto genitoriale. Il consenso non è revocabile dopo la fecondazione (articolo 6, comma 3), sicché la coppia che ha avviato la procedura non può sottrarsi alle conseguenze giuridiche della nascita invocando la mancanza di legame genetico.
La doppia forma dello stato filiale: figli nel matrimonio e figli riconosciuti
L'articolo 8 distingue due situazioni in ragione dello stato civile della coppia. Se la coppia è coniugata, il nato ha «lo stato di figlio nato nel matrimonio»: opera la presunzione di paternità matrimoniale prevista dall'articolo 231 del codice civile, e lo stato filiale si costituisce automaticamente senza necessità di un atto di riconoscimento. Se la coppia è convivente (non coniugata), il nato ha «lo stato di figlio riconosciuto»: è necessario il riconoscimento da parte di entrambi i componenti della coppia. In entrambi i casi, lo status di figlio è pieno e non differenziato rispetto a quello dei figli nati al di fuori di procedure di PMA: la riforma della filiazione operata dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha unificato lo status di tutti i figli, abolendo la distinzione tra figli «legittimi» e «naturali».
Il raccordo con la sentenza n. 162/2014 e la fecondazione eterologa
L'articolo 8 è stato progettato nel 2004 in un contesto nel quale la fecondazione eterologa era vietata dall'articolo 4, comma 3. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale divieto per violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ritenendo che il diritto alla genitorialità e all'autodeterminazione nelle scelte procreative rientri tra i diritti fondamentali della persona. A seguito di quella pronuncia, le tecniche eterologhe sono divenute lecite, e l'articolo 8 ha acquisito la sua piena valenza: il nato da donazione di gameti è figlio della coppia che ha espresso il consenso, non del donatore. Il principio già enunciato dall'articolo 8 - filiazione per volontà - risulta quindi ancor più rilevante nella PMA eterologa, dove la coppia genitrice non è (almeno in parte) la coppia genetica.
Coordinamento con l'articolo 9: inattaccabilità dello stato filiale
L'articolo 8 non opera isolatamente: la sua effettività è garantita dall'articolo 9, che vieta al coniuge o convivente che ha prestato il consenso di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità e proibisce alla madre di avvalersi del diritto all'anonimato al parto. Il sistema è coerente: l'articolo 8 costituisce lo stato filiale sulla base della volontà; l'articolo 9 ne impedisce la successiva demolizione attraverso le azioni di stato tipiche del diritto di famiglia. Il nato da PMA non è dunque esposto al rischio che, dopo la nascita, il padre «sociale» (non genetico) agisca per disconoscerlo: lo stato filiale fondato sul consenso è stabile e non impugnabile sul presupposto della mancanza di legame biologico.
Profili di diritto internazionale privato
La regola dell'articolo 8 pone questioni di diritto internazionale privato quando la PMA sia stata effettuata all'estero o quando la coppia abbia cittadinanza o residenza in paesi diversi. L'articolo 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218, stabilisce che lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino. In presenza di tecniche eterologhe realizzate in paesi che consentono la donazione, la questione del riconoscimento dello stato filiale in Italia richiede una valutazione caso per caso, tenendo conto dei principi dell'ordine pubblico internazionale e della tutela del superiore interesse del minore, principio recepito dall'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.
La conoscenza delle origini biologiche nel contesto della PMA eterologa
La stabilità dello stato filiale garantita dall'articolo 8 non esclude la questione, distinta, del diritto del nato a conoscere le proprie origini biologiche in caso di PMA eterologa. L'articolo 9, comma 3, preclude al donatore qualsiasi relazione giuridica con il nato, ma non disciplina espressamente il diritto del nato a conoscere l'identità del donatore. Questa lacuna ha alimentato un dibattito che si intreccia con il diritto all'identità personale tutelato dall'articolo 2 della Costituzione. Le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 7 e i successivi interventi normativi e giurisprudenziali hanno affrontato tale profilo in modo non ancora del tutto uniforme, rendendo la materia ancora aperta sul piano della tutela dei diritti del nato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I figli nati da PMA hanno gli stessi diritti dei figli nati naturalmente?
Sì. L'articolo 8 attribuisce loro lo stato di figli nati nel matrimonio (se i genitori sono coniugati) o di figli riconosciuti (se conviventi). A seguito della riforma del 2013, tutti i figli hanno pari status e gli stessi diritti, indipendentemente dalla modalità di procreazione.
Il nato da PMA eterologa è figlio del donatore di gameti?
No. Il nato è figlio della coppia che ha espresso il consenso ai sensi dell'articolo 6. Il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, come stabilito dall'articolo 9, comma 3.
Cosa succede allo stato filiale se la coppia si separa dopo la PMA?
Lo stato filiale rimane immutato. Il figlio resta figlio di entrambi i componenti della coppia. L'eventuale separazione o divorzio incide sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, non sullo status di figlio.
La regola dell'articolo 8 vale anche per la PMA eterologa?
Sì. A seguito della sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, che ha rimosso il divieto di eterologa, l'articolo 8 si applica anche alle tecniche eterologhe: il nato è figlio della coppia che ha prestato il consenso, non del donatore di gameti.