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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche ai fatti commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
  • Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, alla rimozione dell'impianto abusivo e al sequestro degli apparecchi irregolari.
  • La norma estende il regime sanzionatorio dell'articolo 215 al contesto navale e aeronautico, garantendo uniformità di trattamento.
  • La rimozione e il sequestro d'ufficio sono misure ulteriori rispetto alla sanzione pecuniaria, con cui possono cumularsi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 216 D.Lgs. 259/2003 — Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali – Inosservanza di norme – Sanzioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.

2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l’impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi. articolo precedente articolo successivo

Commento

L'estensione del regime sanzionatorio al contesto navale e aeronautico

L'articolo 216 opera una estensione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 215, comma 2 (potenza superiore all'autorizzata, omissione del registro di stazione) alle condotte commesse a bordo di navi od aerei nazionali. La norma chiarisce che il comportamento sanzionato dall'articolo 215 non perde la propria rilevanza sanzionatoria per il solo fatto di essere realizzato a bordo di un mezzo mobile — nave o aereo — anziché in un impianto fisso a terra. L'identità delle fattispecie sanzionate garantisce coerenza del sistema sanzionatorio attraverso i diversi contesti operativi.

La potestà di rimozione e sequestro

Il comma 2 introduce un potere ministeriale di intervento diretto particolarmente incisivo: il Ministero può provvedere alla rimozione dell'impianto abusivo e al sequestro degli apparecchi, con addebito delle relative spese al contravventore. Si tratta di una misura ablativa che si aggiunge alla sanzione pecuniaria e che ha un impatto pratico immediato sulle attività del trasgressore. La rimozione dell'impianto abusivo elimina fisicamente la causa della violazione, impedendo il protrarsi della condotta. Il sequestro degli apparecchi priva il trasgressore della disponibilità dei mezzi con cui ha commesso (o potrebbe commettere) la violazione.

Le spese a carico del contravventore

Le spese di rimozione e sequestro sono integralmente a carico del contravventore, secondo la logica del «chi inquina paga» applicata alla gestione dello spettro radioelettrico: chi crea il problema paga il costo della soluzione. Questo addebito ha anche funzione deterrente, poiché rende economicamente svantaggioso realizzare impianti abusivi a bordo di navi o aerei: il costo della rimozione coattiva supera di norma quello che il trasgressore avrebbe sostenuto per ottenere le autorizzazioni necessarie in modo regolare.

Ambito di applicazione: navi e aerei nazionali

La norma si applica ai fatti commessi a bordo di «navi od aerei nazionali», vale a dire i mezzi che battono bandiera italiana o che sono immatricolati nei registri nazionali. Questa delimitazione soggettiva è coerente con il principio di territorialità estesa: le navi e gli aerei italiani sono soggetti alla giurisdizione italiana non solo nelle acque e nello spazio aereo nazionali, ma anche all'estero per gli aspetti relativi alle leggi di bordo. Il Ministero italiano ha quindi giurisdizione per applicare le sanzioni dell'articolo 215 e disporre la rimozione degli impianti abusivi indipendentemente da dove si trovino fisicamente la nave o l'aereo al momento dell'accertamento.

Il coordinamento con la disciplina specifica di bordo

L'articolo 216 si raccorda con le disposizioni dei Capi dedicati alle navi (commerciali, da pesca, da diporto) e agli aeromobili. Le violazioni sanzionate sono le stesse dell'articolo 215 (potenza non autorizzata, registro di stazione), ma il contesto operativo di bordo giustifica la previsione del potere aggiuntivo di rimozione coattiva, che è un rimedio particolarmente adeguato per impianti fisicamente collocati a bordo di mezzi mobili.

Casi pratici

Caso 1: Rimozione d'ufficio di un amplificatore non autorizzato a bordo di una nave

Durante un'ispezione su un peschereccio ormeggiato nel porto di Civitavecchia, i funzionari ministeriali rilevano che l'armatore Tizio ha installato un amplificatore RF non autorizzato sulla stazione VHF di bordo, portando la potenza di trasmissione a tre volte il limite consentito dalla licenza. Oltre alla sanzione pecuniaria per l'uso di potenza non autorizzata ai sensi degli articoli 215 e 216, il Ministero dispone la rimozione d'ufficio dell'amplificatore con addebito delle spese a Tizio. L'amplificatore viene rimosso dai funzionari e sequestrato come corpo di reato amministrativo.

Caso 2: Sequestro di apparecchio abusivo su un aeromobile

Un'ispezione su un aereo da turismo rivela che il proprietario Caio ha installato a bordo un ricetrasmettitore radio VHF-UHF amatoriale, non incluso nella licenza di esercizio e operante su frequenze non abilitate per gli aeromobili civili. Il Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, dispone ai sensi dell'articolo 216 il sequestro dell'apparecchio e la sua rimozione dal velivolo. Caio è tenuto a pagare le spese di rimozione e sequestro oltre alla sanzione pecuniaria dell'articolo 215.

Caso 3: Omessa tenuta del registro di stazione su un cargo

A bordo di un cargo battente bandiera italiana, il verificatore ministeriale riscontra che il registro della stazione radioelettrica di bordo non è stato tenuto aggiornato da sei settimane, con lacune nelle annotazioni delle comunicazioni di sicurezza. L'armatore Sempronio è sanzionato ai sensi dell'articolo 215, comma 2, richiamato dall'articolo 216. La sanzione è determinata nella misura di 300 euro. Il Ministero non dispone in questo caso la rimozione degli apparecchi — che sono in regola — ma diffida Sempronio a tenere il registro con regolarità, sotto pena di più grave sanzione in caso di ulteriori inadempienze.

Domande frequenti

Le sanzioni dell'articolo 215 si applicano anche a bordo delle navi e degli aerei italiani?

Sì, l'articolo 216 estende esplicitamente le sanzioni del comma 2 dell'articolo 215 (potenza non autorizzata e omissione del registro) anche ai fatti commessi a bordo di navi od aerei nazionali. Il regime sanzionatorio è quindi uniforme, indipendentemente dal contesto — a terra o a bordo — in cui si verifica la violazione.

Il Ministero può sempre rimuovere gli impianti abusivi a bordo di navi o aerei, o solo in certi casi?

Il comma 2 dell'articolo 216 attribuisce al Ministero la facoltà — non l'obbligo — di procedere alla rimozione dell'impianto abusivo e al sequestro degli apparecchi. Si tratta quindi di una misura discrezionale che il Ministero valuta in relazione alle circostanze concrete, alla gravità della violazione e alla necessità di eliminare la fonte del disturbo.

Le spese di rimozione si aggiungono alla sanzione pecuniaria?

Sì, le spese di rimozione e sequestro sono a carico del contravventore indipendentemente dal pagamento della sanzione pecuniaria. I due oneri si cumulano: il trasgressore deve sia pagare la sanzione prevista dall'articolo 215 sia sostenere le spese dell'intervento ministeriale di rimozione.

L'articolo 216 si applica anche a navi battenti bandiera italiana che si trovano in acque straniere?

Le navi nazionali sono soggette alla giurisdizione italiana anche al di fuori delle acque territoriali italiane per quanto riguarda le leggi di bordo. Le sanzioni dell'articolo 216 possono quindi trovare applicazione anche per violazioni rilevate su navi italiane nelle acque internazionali, con le limitazioni derivanti dalla pratica applicabilità delle misure coattive in tali contesti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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