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Art. 211 D.Lgs. 259/2003 — Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97. articolo precedente articolo successivo
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