Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 171 D.Lgs. 259/2003 – Installazioni d’ufficio

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero, può disporre, d’ufficio ed a spese dell’armatore, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'articolo 171 consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero delle imprese, di disporre d'ufficio e a spese dell'armatore l'installazione delle stazioni radioelettriche obbligatorie.
  • Il potere si esercita sulle navi che non hanno adempiuto agli obblighi radioelettrici ma che devono navigare in servizio pubblico o di interesse nazionale.
  • Le spese dell'installazione coattiva sono a carico dell'armatore inadempiente.
  • La norma è uno strumento di garanzia dell'interesse pubblico alla sicurezza delle comunicazioni maritime, prevalente sull'inadempienza privata.
Indice dei contenuti

Il potere di installazione coattiva come extrema ratio

L'articolo 171 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina un potere amministrativo di carattere eccezionale: la facoltà delle autorità competenti di procedere d'ufficio, e a spese dell'armatore inadempiente, all'installazione degli apparati radioelettrici obbligatori sulle navi che non vi abbiano provveduto. Si tratta di uno strumento di extrema ratio che il legislatore ha previsto per le situazioni in cui la necessità operativa di far navigare una nave in servizio pubblico o di interesse nazionale si scontra con l'inadempienza dell'armatore rispetto agli obblighi di dotazione radioelettrica.

I presupposti dell'intervento d'ufficio

Perché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa procedere all'installazione d'ufficio devono ricorrere due condizioni cumulative. In primo luogo, la nave deve non aver ottemperato agli obblighi di dotazione radioelettrica previsti dagli articoli precedenti del Titolo. In secondo luogo, la nave deve dover navigare in «servizio pubblico o di interesse nazionale»: questa condizione limita l'applicabilità della norma alle situazioni in cui vi è un interesse collettivo concreto al fatto che la nave sia operativa, indipendentemente dall'inadempienza dell'armatore. Esempi tipici sono le navi adibite a servizi di linea per il collegamento di isole, le navi che effettuano servizi di pubblica utilità o quelle necessarie per operazioni di interesse nazionale.

L'addebito delle spese all'armatore

Il legislatore ha espressamente previsto che l'installazione d'ufficio avvenga «a spese dell'armatore». Questo è un elemento essenziale del meccanismo: l'intervento pubblico non comporta un onere per la finanza statale, ma si configura come una prestazione coattiva il cui costo ricade interamente sull'armatore inadempiente. L'armatore dovrà rimborsare al Ministero le spese sostenute per l'installazione, cui si aggiungono le eventuali sanzioni per la violazione degli obblighi radioelettrici.

Profili di diritto amministrativo

L'intervento d'ufficio previsto dall'articolo 171 configura un provvedimento amministrativo di natura sostitutiva: l'Amministrazione si sostituisce al privato inadempiente nell'esecuzione di un obbligo giuridico, addebitandogli il costo dell'operazione. Dal punto di vista procedimentale, l'intervento dovrebbe essere preceduto da una diffida all'armatore a provvedere entro un congruo termine, salvo i casi di urgenza connessi all'imprescindibile necessità di fare navigare la nave in servizio pubblico. Il credito del Ministero per le spese sostenute è un credito di diritto pubblico, assistito da privilegi e procedure di riscossione specifici che ne garantiscono il recupero anche in caso di resistenza dell'armatore. L'armatore che subisce l'installazione coattiva mantiene comunque il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali soggetti che abbiano contribuito all'inadempimento, come la società di gestione che non abbia curato la dotazione radioelettrica secondo gli accordi contrattuali.

Casi pratici

Caso 1: Il traghetto di linea senza apparati GMDSS

L'armatore Tizio gestisce un traghetto che serve una rotta di linea tra la terraferma e un'isola minore. Il traghetto non è dotato degli apparati radioelettrici obbligatori previsti dalle norme internazionali per la sicurezza marittima. Il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con quello delle imprese, constata che la rotta è un servizio pubblico essenziale per l'isola. Ai sensi dell'articolo 171, può disporre d'ufficio l'installazione degli apparati obbligatori a bordo del traghetto, addebitandone il costo integrale a Tizio.

Caso 2: La nave utilizzata per soccorso in emergenza nazionale

In occasione di un'emergenza nazionale, le autorità hanno necessità di requisire una nave privata per operazioni di soccorso e trasporto. La nave di Alfa S.p.A. è priva di alcune stazioni radioelettriche obbligatorie. Data l'urgenza dell'interesse nazionale, il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con quello delle imprese, procede d'ufficio all'installazione degli apparati necessari. Il costo dell'operazione sarà a carico di Alfa S.p.A.

Caso 3: L'armatore che rifiuta di installare gli apparati

Caio, armatore di una piccola nave adibita a servizi portuali pubblici, riceve ripetute diffide a installare le stazioni radioelettriche obbligatorie ma non adempie per ragioni economiche. Il Ministero delle infrastrutture, constatata la necessità che la nave continui il servizio pubblico, decide di procedere con le installazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 171. Caio non può opporsi all'intervento e sarà tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dall'Amministrazione.

Domande frequenti

In quali casi può essere disposta l'installazione radioelettrica d'ufficio?

Quando la nave non ha ottemperato agli obblighi di dotazione radioelettrica ma deve navigare in servizio pubblico o di interesse nazionale. Entrambe le condizioni devono ricorrere simultaneamente.

Chi paga l'installazione d'ufficio delle stazioni radioelettriche?

L'armatore inadempiente. L'articolo 171 prevede espressamente che l'installazione avvenga «a spese dell'armatore», senza oneri per il bilancio dello Stato.

Chi ha il potere di disporre l'installazione d'ufficio?

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

L'armatore può rifiutarsi di pagare le spese dell'installazione coattiva?

No. Le spese sono addebitate per legge all'armatore inadempiente. L'intervento d'ufficio genera un credito dell'Amministrazione nei confronti dell'armatore, recuperabile con i normali strumenti di riscossione dei crediti pubblici.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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