Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 170 D.Lgs. 259/2003 – Corrispondenza pubblica

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l’area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l’organizzazione e l’espletamento del servizio. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'articolo 170 impone che a bordo di tutte le navi sia previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo all'area di navigazione.
  • Il servizio deve essere esercitato nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
  • I requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio sono definiti con decreto interministeriale delle imprese/made in Italy e delle infrastrutture.
  • L'obbligo si applica sia alle navi destinate al trasporto passeggeri sia a quelle che non lo sono.
Indice dei contenuti

Il servizio di corrispondenza pubblica: definizione e importanza

L'articolo 170 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) impone che a bordo delle navi - destinate o meno al trasporto di passeggeri - sia previsto un servizio di corrispondenza pubblica. Per «corrispondenza pubblica» si intende il servizio radio che consente il collegamento tra la nave e la rete di comunicazione terrestre, garantendo le comunicazioni con il mondo esterno per l'equipaggio, i passeggeri e per le esigenze commerciali e operative della navigazione. Questo servizio si affianca - ma è concettualmente distinto - ai sistemi di sicurezza e soccorso del GMDSS: mentre questi ultimi servono in caso di emergenza, la corrispondenza pubblica garantisce le comunicazioni ordinarie durante l'intera navigazione.

L'idoneità rispetto all'area di navigazione

Il requisito che il servizio di corrispondenza pubblica sia «idoneo per l'area di navigazione» introduce un criterio di adeguatezza funzionale. Non è sufficiente che a bordo esista qualunque apparato radio: l'equipaggiamento deve essere tecnicamente adatto a garantire le comunicazioni nell'area geografica in cui la nave effettivamente opera. Una nave che naviga nell'Atlantico settentrionale necessita di sistemi diversi rispetto a un traghetto che opera nel Golfo di Napoli: le bande di frequenza utilizzabili, la potenza necessaria e i sistemi satellitari disponibili variano significativamente in funzione della distanza dalla costa e delle condizioni geografiche.

La competenza regolamentare congiunta

Il comma 2 demanda la definizione dei requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio a un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La concertazione è necessaria perché la corrispondenza pubblica interseca sia la disciplina delle comunicazioni elettroniche (competenza del Ministero delle imprese) sia quella della sicurezza della navigazione (competenza del Ministero delle infrastrutture). Il decreto stabilisce gli standard tecnici minimi che devono essere rispettati per considerare il servizio idoneo all'area di navigazione della nave.

Coordinamento tra sicurezza e corrispondenza commerciale

Va evidenziato che il servizio di corrispondenza pubblica disciplinato dall'articolo 170 non si sovrappone ai sistemi di emergenza del GMDSS, che rispondono a una logica distinta: quella dei sistemi di distress è la sicurezza della vita umana in pericolo, mentre la corrispondenza pubblica soddisfa esigenze comunicative ordinarie durante la navigazione. Tuttavia, nella pratica, molte imbarcazioni utilizzano gli stessi apparati fisici - in particolare il sistema Inmarsat - sia per la corrispondenza pubblica commerciale sia per le comunicazioni di emergenza. Questa sovrapposizione tecnica ha implicazioni importanti: per l'articolo 168, non è possibile concedere esenzioni dalla dotazione radioelettrica quando l'apparato in questione assolve anche le funzioni di corrispondenza pubblica ai sensi dell'articolo 170. La continuità del servizio e il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto interministeriale sono perciò condizioni essenziali per operare legalmente in tutta la rete delle rotte su cui le navi italiane sono impiegate.

Casi pratici

Caso 1: Il cargo che naviga nell'Atlantico senza copertura satellitare adeguata

Il cargo di Alfa S.p.A. effettua traversate transatlantiche. L'articolo 170 impone un servizio di corrispondenza pubblica idoneo all'area di navigazione. Nell'Atlantico, la copertura delle reti radio terrestri è assente e la copertura Inmarsat è necessaria per garantire le comunicazioni. Il decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 2 specifica che per le rotte transatlantiche l'idoneità del servizio di corrispondenza pubblica richiede la dotazione di sistemi satellitari Inmarsat di banda larga. Alfa S.p.A. deve verificare che il proprio equipaggiamento sia conforme a questi requisiti.

Caso 2: Il traghetto che non garantisce la corrispondenza ai passeggeri

L'armatore Caio gestisce un traghetto che collega due porti tirrenici. A bordo è disponibile solo una vecchia radio VHF che consente comunicazioni con le stazioni costiere vicine. I passeggeri non hanno possibilità di effettuare chiamate o comunicare durante la traversata. Caio ritiene sufficiente questa dotazione. L'articolo 170 impone però un servizio di corrispondenza pubblica adeguato all'area di navigazione: il Ministero può verificare se la sola VHF sia «idonea» per quel percorso o se siano necessari apparati più completi.

Caso 3: Il peschereccio d'altura e la corrispondenza pubblica obbligatoria

Il peschereccio di Sempronio effettua pesca d'altura nel Mediterraneo, lontano dalla costa. L'articolo 170 prevede l'obbligo di corrispondenza pubblica sia per le navi destinate al trasporto passeggeri sia per quelle che «non» lo sono: il peschereccio di Sempronio è nel secondo gruppo, ma l'obbligo si applica lo stesso. Il Ministero, con il decreto del comma 2, definisce i requisiti tecnici specifici per questa categoria di imbarcazione in funzione dell'area di navigazione.

Domande frequenti

L'obbligo di corrispondenza pubblica si applica anche alle navi cargo, non solo ai traghetti?

Sì. L'articolo 170 stabilisce esplicitamente che l'obbligo si applica alle navi «destinate o non al trasporto passeggeri»: il servizio di corrispondenza pubblica è obbligatorio per tutte le categorie di navi.

Cosa significa che il servizio deve essere 'idoneo per l'area di navigazione'?

Significa che l'equipaggiamento radio deve essere tecnicamente adeguato a garantire le comunicazioni nell'area geografica in cui la nave opera effettivamente. Una nave oceanica necessita di sistemi diversi rispetto a una che naviga nel Mediterraneo costiero.

Chi definisce i requisiti tecnici del servizio di corrispondenza pubblica?

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy con decreto adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 170.

La corrispondenza pubblica è la stessa cosa dei sistemi di sicurezza GMDSS?

No. I sistemi GMDSS servono per le comunicazioni di emergenza e soccorso. La corrispondenza pubblica garantisce le comunicazioni ordinarie durante la navigazione. I due sistemi si affiancano e una stessa apparecchiatura può svolgere entrambe le funzioni, ma concettualmente sono distinti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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