Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 168 D.Lgs. 259/2003 – Esenzioni
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell’articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l’organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l’apparecchiatura assolve l’obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all’articolo 170.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime delle esenzioni nel servizio mobile marittimo
L'articolo 168 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) introduce una norma speciale sulle esenzioni dagli obblighi radioelettrici, raccordandosi con la disciplina previgente della legge 5 giugno 1962, n. 616 e con il più generale sistema delle esenzioni dalla normativa sulla sicurezza navale. L'articolo si inserisce in un contesto in cui il legislatore riconosce che non tutte le navi, in ragione delle loro peculiari caratteristiche o destinazioni d'uso, sono soggette agli stessi obblighi di dotazione radioelettrica, e che possono esistere ragioni tecniche o operative per concedere deroghe a talune categorie.
Il ruolo del Ministero delle infrastrutture come organo tecnico
Il comma unico stabilisce che, qualora le esenzioni previste dal primo comma dell'articolo 13 della legge n. 616/1962 riguardino apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente a valutarne la fondatezza e a concederle è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che deve però sentire il Ministero delle imprese e del Made in Italy. La scelta di assegnare al Ministero dei trasporti il ruolo di organo tecnico principale - con il semplice parere consultivo del Ministero delle comunicazioni elettroniche - riflette la natura dell'esenzione: si tratta di una deroga alla sicurezza della navigazione, che è materia del Ministero dei trasporti, non alla disciplina radioelettrica come tale.
Il limite invalicabile: il servizio di corrispondenza pubblica
La norma introduce una condizione negativa assoluta: l'esenzione non può essere concessa se l'apparecchiatura radioelettrica «assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170». Il servizio di corrispondenza pubblica - che garantisce il collegamento tra la nave e le reti di comunicazione a terra - ha una rilevanza che va oltre la sicurezza della navigazione stricto sensu: consente all'equipaggio e ai passeggeri di mantenere i contatti con il mondo esterno e abilita le comunicazioni commerciali necessarie all'operatività della nave. Il legislatore ha ritenuto che questa funzione sia talmente essenziale da non poter essere sacrificata per ragioni che porterebbero all'esenzione dall'obbligo di dotazione radioelettrica.
Profilo procedimentale dell'esenzione
Il procedimento di esenzione si attiva su domanda dell'armatore o dell'operatore interessato, rivolta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda deve essere tecnicamente motivata e documentata: è necessario indicare le caratteristiche dell'imbarcazione, il tipo di navigazione prevista e le ragioni per cui si ritiene che i requisiti radioelettrici ordinari siano sproporzionati o non necessari nel caso specifico. Il Ministero delle infrastrutture acquisisce il parere del Ministero delle imprese e del Made in Italy e, valutata la fondatezza tecnica della richiesta, adotta la decisione. L'esenzione ha carattere individuale e specifico: non vale in via generale per categorie di navi, ma deve essere concessa caso per caso in relazione alle circostanze concrete dell'istanza presentata.
Casi pratici
Caso 1: La piccola imbarcazione turistica che chiede l'esenzione
L'operatore Tizio gestisce piccole imbarcazioni per gite turistiche in acque lagunari protette. Ritiene che le caratteristiche della sua attività - navigazione in acque interne riparate, percorsi brevi, presenza costante di soccorsi terrestri - possano giustificare un'esenzione dalla dotazione di alcune apparecchiature radioelettriche obbligatorie. L'articolo 168 prevede che, se l'esenzione riguarda apparecchiature radio, la valutazione spetti al Ministero delle infrastrutture sentito quello delle imprese: Tizio deve presentare formale richiesta al Ministero dei trasporti, il quale valuterà la fondatezza tecnica della deroga.
Caso 2: L'esenzione negata perché riguarda la corrispondenza pubblica
La compagnia Alfa S.p.A. gestisce un traghetto che serve un'isola remota. Chiede l'esenzione dall'obbligo di dotare la nave di un certo tipo di apparecchiatura radioelettrica, sostenendo che le ridotte dimensioni dell'imbarcazione rendano l'obbligo sproporzionato. Il Ministero, esaminando la richiesta, constata che la specifica apparecchiatura è quella che garantisce il servizio di corrispondenza pubblica ai sensi dell'articolo 170. L'articolo 168 impedisce che l'esenzione sia concessa in questo caso: il limite del servizio di corrispondenza pubblica è invalicabile.
Caso 3: La nave museum e l'esenzione tecnica
Un'associazione culturale gestisce una nave storica come museo galleggiante, ormeggiata permanentemente in porto senza mai navigare. Chiede l'esenzione dagli obblighi di dotazione radioelettrica per navigazione, in quanto l'imbarcazione non naviga effettivamente. Il Ministero delle infrastrutture, sentito quello delle imprese, valuta la richiesta ai sensi dell'articolo 168: il caso potrebbe rientrare nelle esenzioni, a condizione che sia accertato che nessuna delle apparecchiature in questione assolve il servizio di corrispondenza pubblica ex articolo 170.
Domande frequenti
Chi è competente a concedere esenzioni dagli obblighi radioelettrici sulle navi?
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle imprese e del Made in Italy, quando le esenzioni riguardano apparecchiature radioelettriche.
Ci sono limiti alle esenzioni che possono essere concesse?
Sì. Non può essere concessa l'esenzione se l'apparecchiatura radioelettrica in questione assolve l'obbligo di espletare il servizio di corrispondenza pubblica previsto dall'articolo 170.
Cosa si intende per servizio di corrispondenza pubblica?
Il servizio che garantisce le comunicazioni tra la nave e le reti a terra per passeggeri ed equipaggio, disciplinato dall'articolo 170 del Codice. La sua continuità è considerata così essenziale che il legislatore ne ha vietato l'esenzione.
Come si presenta la richiesta di esenzione?
La procedura è disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 616/1962 richiamato dall'articolo 168. Il richiedente deve rivolgersi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una domanda tecnica motivata che giustifichi la deroga richiesta.