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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 158 disciplina l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato.
  • Il consenso previsto dall'articolo 100 è necessario anche per le Amministrazioni pubbliche, a differenza di quanto avviene in molti altri regimi autorizzativi.
  • Il consenso è subordinato all'accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.
  • La norma garantisce la compatibilità tecnica tra le stazioni pubbliche e il piano nazionale di gestione dello spettro radioelettrico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 158 D.Lgs. 259/2003 — Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all’articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l’impianto e delle modalità di svolgimento del traffico. articolo precedente articolo successivo

Commento

La posizione delle Amministrazioni dello Stato nel regime radioelettrico

L'articolo 158 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) si occupa del regime speciale applicabile all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato. La norma risponde a una domanda pratica: le Amministrazioni pubbliche, che gestiscono stazioni radioelettriche per i più svariati fini istituzionali — dalla sicurezza pubblica alla protezione civile, dalla difesa ai trasporti — sono soggette alle stesse regole degli operatori privati? La risposta del legislatore è parzialmente affermativa.

Il richiamo all'articolo 100

La norma rinvia all'articolo 100 commi 1, 2 e 3 del Codice, che disciplina il regime del consenso per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche. L'articolo 158 stabilisce che anche per le Amministrazioni dello Stato tale consenso è necessario, inserendole dunque nel regime ordinario. Questo è un elemento di rilievo: le Amministrazioni pubbliche non sono esenti dagli obblighi di coordinamento tecnico in materia radioelettrica. La ragione è chiara: lo spettro radio è una risorsa scarsa e le emissioni di stazioni pubbliche possono interferire con quelle private e viceversa, per cui occorre un meccanismo di coordinamento che tenga conto di tutti gli utenti dello spettro, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata.

Le condizioni specifiche del consenso per le Amministrazioni

Il regime si differenzia però da quello ordinario per le condizioni a cui il consenso è subordinato: per le Amministrazioni dello Stato, il consenso è condizionato all'«accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico». Questa formulazione implica un procedimento in cui le caratteristiche tecniche vengono preventivamente definite dall'autorità competente (il Ministero delle Imprese e del Made in Italy), e l'Amministrazione richiedente deve formalmente accettarle quale condizione per ottenere il consenso. Si tratta di un meccanismo che garantisce la compatibilità tecnica dell'impianto con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e con le altre stazioni già operanti.

Profili applicativi

L'articolo 158 trova applicazione pratica in numerosi contesti: le stazioni radio delle forze di polizia, i sistemi radioelettrici della Protezione Civile, le reti radio delle forze armate nella misura in cui operano su frequenze non esclusivamente militari, i sistemi di comunicazione dei trasporti pubblici ferroviari e marittimi gestiti da enti pubblici. In tutti questi casi, le Amministrazioni devono acquisire il consenso ministeriale e impegnarsi formalmente a rispettare le specifiche tecniche assegnate, garantendo la coesistenza ordinata di tutti gli utenti dello spettro.

Casi pratici

Caso 1: La Protezione Civile e le nuove stazioni radio

Il Dipartimento della Protezione Civile intende installare una rete di nuove stazioni radioelettriche per il coordinamento delle emergenze su frequenze non ancora utilizzate dai propri impianti. Sebbene si tratti di una Amministrazione dello Stato, l'articolo 158 impone di acquisire il consenso ai sensi dell'articolo 100. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy definisce le caratteristiche tecniche ammissibili per quelle stazioni nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Il Dipartimento accetta formalmente tali caratteristiche come condizione del consenso: l'impianto può essere avviato.

Caso 2: Il Ministero dei trasporti e le stazioni costiere

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende potenziare la rete di stazioni radioelettriche costiere per il controllo del traffico marittimo. Alfa S.p.A., un operatore privato che gestisce stazioni radioelettriche nelle stesse zone geografiche, teme interferenze. Il Ministero deve acquisire il consenso ex articolo 158, che è rilasciato solo previo accettazione delle caratteristiche tecniche che tengano conto delle interferenze potenziali con le stazioni già operanti di Alfa S.p.A., garantendo la compatibilità tecnica del sistema.

Caso 3: La caserma dei Carabinieri e il cambio di frequenza

Una caserma dei Carabinieri intende modificare le caratteristiche tecniche delle proprie stazioni radio per migliorare la copertura sul territorio. La modifica delle caratteristiche tecniche non è libera: ai sensi dell'articolo 158, occorre che le nuove specifiche siano preventivamente accettate nell'ambito del procedimento di consenso ministeriale. Operare con caratteristiche tecniche diverse da quelle autorizzate potrebbe determinare interferenze con altri utenti dello spettro e costituisce una violazione della disciplina radioelettrica.

Domande frequenti

Le Amministrazioni dello Stato devono chiedere un consenso per le proprie stazioni radioelettriche?

Sì. L'articolo 158 prevede che anche le Amministrazioni dello Stato debbano acquisire il consenso previsto dall'articolo 100 del Codice. Non vi è esenzione per il solo fatto di essere un'Amministrazione pubblica.

A quali condizioni viene rilasciato il consenso alle Amministrazioni pubbliche?

Il consenso è subordinato all'accettazione formale delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico, che vengono definite dall'autorità competente nel rispetto del piano nazionale delle frequenze.

Perché anche le Amministrazioni pubbliche sono soggette al coordinamento tecnico dello spettro?

Perché lo spettro radio è una risorsa scarsa condivisa da tutti gli utenti. Le emissioni delle stazioni pubbliche possono interferire con quelle private e viceversa, per cui un coordinamento tecnico uniforme è necessario indipendentemente dalla natura pubblica o privata del titolare della stazione.

Cosa succede se un'Amministrazione installa una stazione con caratteristiche tecniche diverse da quelle accettate?

Opera in difformità dalle condizioni del consenso, con possibilità di interferenze con altri utenti dello spettro e violazione della disciplina radioelettrica. L'autorità competente può intervenire per imporre l'adeguamento alle caratteristiche autorizzate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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