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Art. 149 D.Lgs. 259/2003 — Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche

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Art. 149 D.Lgs. 259/2003 — Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche; b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l’autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo. articolo precedente articolo successivo