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Art. 147 D.Lgs. 259/2003 — Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

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Art. 147 D.Lgs. 259/2003 — Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall’arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.

2. Chi non osserva l’obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00. articolo precedente articolo successivo