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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per installare e esercitare una stazione di radioamatore occorre: cittadinanza UE/SEE o di Paese con accordo di reciprocità (o residenza in Italia), età minima di quattordici anni, possesso della patente di operatore e assenza di condanne per delitti non colposi superiori a due anni.
  • Il requisito della condanna ostativa cessa con la sentenza di riabilitazione o al termine degli effetti delle misure di sicurezza o prevenzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 137 D.Lgs. 259/2003 — Requisiti

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b) abbia età non inferiore a quattordici anni; c) sia in possesso della relativa patente; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. articolo precedente articolo successivo

Commento

I requisiti soggettivi per la stazione di radioamatore

L'articolo 137 elenca le quattro condizioni soggettive che il richiedente deve soddisfare per installare e esercitare una stazione di radioamatore. Si tratta di requisiti cumulativi: è sufficiente che manchi anche uno solo di essi per rendere l'attività non autorizzabile. La norma è speculare a quella dell'articolo 114 per le autorizzazioni generali per uso privato, con alcune specificità proprie del settore radioamatoriale.

Il requisito della cittadinanza o residenza

La lettera a) richiede la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, oppure di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità in materia radioamatoriale, ovvero la residenza in Italia. Il richiamo all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 garantisce che i cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia siano equiparati ai cittadini europei nell'accesso all'attività radioamatoriale. Il riferimento ai Paesi con accordi di reciprocità riguarda principalmente gli Stati aderenti alla CEPT (compresi Paesi non UE come Svizzera, Norvegia, Serbia, Turchia e altri): in questi casi esistono raccomandazioni di reciprocità che consentono ai rispettivi cittadini di accedere al servizio radioamatoriale nei Paesi aderenti.

L'età minima di quattordici anni

La lettera b) fissa l'età minima a quattordici anni, scelta che rispecchia la tradizione radioamatoriale europea di incoraggiare l'avvicinamento dei giovani alla tecnica delle radiocomunicazioni. Per i minorenni non emancipati, l'articolo 138 richiede la dichiarazione di consenso e l'assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela. L'età minima di quattordici anni distingue il radioamatorismo dalla banda cittadina CB, che richiede la stessa età minima (articolo 145), e da altre forme di libero utilizzo che non hanno limiti di età.

Il requisito della patente

La lettera c) richiede il possesso della relativa patente, conseguita ai sensi dell'articolo 136. Questo requisito è il nucleo del sistema radioamatoriale: senza patente non c'è autorizzazione. La patente attesta le competenze tecniche del soggetto e garantisce all'amministrazione e alla comunità radio che il radioamatore opererà in modo competente e responsabile sulle bande assegnate.

Il requisito dell'assenza di condanne e misure di sicurezza

La lettera d) replica la causa ostativa dell'articolo 114: non possono essere autorizzati coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni o siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione. La logica è la medesima: il titolo abilitativo in un settore che comporta l'utilizzo di risorse pubbliche (lo spettro radio) non può essere concesso a soggetti con precedenti penali di particolare gravità.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta di autorizzazione da parte di un minorenne quattordicenne

Tizio ha quattordici anni compiuti e vuole diventare radioamatore. Supera le prove di esame per la patente di classe N con il supporto del proprio club radioamatoriale locale. I suoi genitori firmano la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili prevista dall'articolo 138, comma 2. Con la dichiarazione presentata al Ministero — in cui il padre assume la responsabilità civile — Tizio ottiene l'autorizzazione generale. L'età minima di quattordici anni è rispettata: Tizio può installare la propria stazione e iniziare l'attività sotto la supervisione dei genitori.

Caso 2: Cittadino svizzero residente in Italia che chiede l'autorizzazione

Caio è cittadino svizzero, da cinque anni residente in Italia per ragioni di lavoro. La Svizzera è membro della CEPT e ha aderito alla raccomandazione T/R 61-01. Caio soddisfa il requisito della lettera a) dell'articolo 137 per via della residenza in Italia (D.Lgs. n. 286/1998) e della cittadinanza di un Paese CEPT con accordo di reciprocità. Conseguita la patente in Italia, presenta la dichiarazione al Ministero e ottiene l'autorizzazione generale di classe A.

Caso 3: Causa ostativa per condanna penale: valutazione caso per caso

Sempronio ha riportato una condanna a due anni di reclusione per appropriazione indebita aggravata (delitto non colposo), non ancora riabilitato. Ha già conseguito la patente e desidera presentare la dichiarazione per l'autorizzazione. Il Ministero verifica la sussistenza della causa ostativa della lettera d): la pena restrittiva di due anni non supera la soglia («superiore a due anni»), pertanto la causa ostativa non si applica. Sempronio può presentare la dichiarazione e ottenere l'autorizzazione. Se la pena fosse stata di due anni e un giorno, la causa ostativa avrebbe operato.

Domande frequenti

A quanti anni si può iniziare l'attività di radioamatore?

A partire dai quattordici anni, previa patente e autorizzazione. Per i minorenni è necessaria la dichiarazione di consenso e l'assunzione delle responsabilità civili da parte dei genitori o del tutore, come prevede l'articolo 138.

Un cittadino straniero non comunitario può fare il radioamatore in Italia?

Sì, a condizione che sia regolarmente residente in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998. In tal caso il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 137 è soddisfatto per la residenza, indipendentemente dalla nazionalità.

Una condanna a due anni di reclusione è una causa ostativa per l'autorizzazione radioamatoriale?

No. La causa ostativa opera per condanne a pena restrittiva «superiore a due anni»: una condanna esattamente a due anni non supera la soglia. Una condanna a due anni e un giorno sarebbe invece ostativa fino alla riabilitazione.

Devo avere tutti e quattro i requisiti dell'articolo 137 insieme?

Sì. I requisiti sono cumulativi. L'assenza anche di uno solo di essi (cittadinanza/residenza, età minima, patente, assenza di condanne ostative) impedisce il rilascio dell'autorizzazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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