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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono apporre sull'involucro o sulla fattura l'indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale ex articolo 99, comma 3, salvo che si tratti di apparecchi di libero uso ex articolo 105.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 D.Lgs. 259/2003 — Obblighi dei rivenditori

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105. articolo precedente articolo successivo

Commento

L'obbligo informativo del rivenditore come presidio di sistema

L'articolo 106 disciplina un obbligo informativo elementare ma sistematicamente rilevante: i rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti — cioè dispositivi capaci di trasmettere segnali radio — devono informare l'acquirente che l'apparecchio non può essere utilizzato senza l'autorizzazione generale prevista dall'articolo 99, comma 3, salvo che si tratti di apparecchi di libero uso ai sensi dell'articolo 105. La norma è concisa ma copre una lacuna importante nel sistema delle comunicazioni: senza questo obbligo, un acquirente non specialista potrebbe acquistare un ricetrasmettitore di potenza (ad esempio un apparato per comunicazioni aziendali o un walkie-talkie professionale) senza rendersi conto che il suo utilizzo richiede un titolo abilitativo specifico.

Il contenuto dell'obbligo: le modalità di informazione

L'obbligo di informazione deve essere adempiuto «sull'involucro o sulla fattura». Questa alternativa consente al rivenditore di scegliere la modalità più adatta al proprio sistema di distribuzione: l'apposizione sull'involucro è più efficace per la vendita al dettaglio (il potenziale acquirente vede l'avvertenza prima di acquistare), mentre l'indicazione in fattura è sufficiente per la vendita a imprese che acquistano in modo pianificato. La norma non specifica il formato esatto dell'indicazione, lasciando al rivenditore la scelta delle parole, purché il contenuto sia chiaro e inequivocabile: l'apparecchio richiede l'autorizzazione generale per essere utilizzato.

L'eccezione per gli apparecchi di libero uso

L'obbligo non si applica agli apparecchi di libero uso ex articolo 105: per questi dispositivi, che non richiedono alcuna autorizzazione, l'avvertenza sarebbe fuorviante e non necessaria. La distinzione tra apparecchi soggetti ad autorizzazione e apparecchi di libero uso non è sempre immediata per l'acquirente non specialista: molti dispositivi sul mercato, come certi modelli di walkie-talkie, sono venduti sia in versioni che richiedono autorizzazione (potenza maggiore, bande protette) sia in versioni di libero uso (PMR446). L'obbligo dell'articolo 106 aiuta a chiarire questa distinzione al punto di vendita.

Le implicazioni pratiche per la filiera commerciale

L'obbligo riguarda i «rivenditori», il che include sia i rivenditori al dettaglio sia i distributori all'ingrosso. Nella filiera commerciale, il soggetto più vicino all'utente finale — il retailer — è quello maggiormente in grado di garantire l'effettività dell'informazione. L'inosservanza dell'obbligo espone il rivenditore a responsabilità amministrative, ma la norma non prevede una sanzione specifica diversa dal generale regime sanzionatorio del Codice. L'obbligo si raccorda con le disposizioni europee sulla commercializzazione delle apparecchiature radio (Direttiva 2014/53/UE — Radio Equipment Directive), che impongono requisiti di conformità tecnica e di documentazione per tutti i dispositivi radioelettrici immessi sul mercato europeo.

Casi pratici

Caso 1: Apposizione dell'avvertenza sull'involucro di ricetrasmettitori professionali

Un negozio di elettronica professionale distribuisce ricetrasmettitori VHF per uso aziendale. Prima di mettere in vendita i dispositivi, il responsabile di negozio verifica che sull'involucro esterno sia presente l'indicazione richiesta dall'articolo 106: «Attenzione: questo apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale prevista dall'articolo 99, comma 3, del D.Lgs. 259/2003. Consultare il Ministero delle Imprese per informazioni sul procedimento di autorizzazione.» La dicitura è riportata in modo visibile su ogni confezione e viene ripresa nelle fatture di vendita alle imprese.

Caso 2: Verifica della necessità dell'avvertenza per apparati a doppio uso

Un rivenditore online riceve un carico di walkie-talkie che possono operare sia nella banda PMR446 (libero uso) sia su altre bande protette, a seconda della configurazione. Consulta il proprio fornitore e verifica che, nella configurazione di fabbrica consegnata con quei dispositivi, operano esclusivamente nella banda PMR446 in modalità libero uso. Conclude che per questi specifici dispositivi non è necessaria l'avvertenza dell'articolo 106. Tuttavia, per evitare incertezze, decide di riportare in ogni caso nella scheda prodotto una nota che chiarisce i limiti di utilizzo del dispositivo.

Caso 3: Indicazione in fattura per forniture a imprese

Caio, titolare di un'impresa di distribuzione di apparati radio professionali, fornisce periodicamente lotti di ricetrasmettitori a imprese manifatturiere per l'uso nelle comunicazioni interne di stabilimento. Su ogni fattura di vendita appone la dicitura prevista dall'articolo 106. Al momento della consegna di un lotto a Gamma S.r.l., il responsabile acquisti di Gamma gli chiede informazioni sul procedimento di autorizzazione. Caio fornisce le istruzioni di base e il link al portale del Ministero per la presentazione della SCIA, contribuendo a garantire che il cliente adempia correttamente ai propri obblighi normativi.

Domande frequenti

Tutti i rivenditori di apparati radio devono apporre l'avvertenza ex articolo 106?

Sì, tutti i rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti che non siano di libero uso ai sensi dell'articolo 105. L'obbligo si applica indipendentemente dal canale di vendita (negozio fisico, e-commerce, distribuzione all'ingrosso) e può essere adempiuto apponendo l'indicazione sull'involucro o sulla fattura.

L'avvertenza deve essere apposta anche se il rivenditore vende a imprese già consapevoli dell'obbligo?

Sì. L'articolo 106 non distingue tra vendita a privati o a imprese, né prevede esoneri per clienti presumibilmente informati. L'obbligo è formale e vale per tutte le transazioni che abbiano ad oggetto apparati radioelettrici trasmittenti non di libero uso.

Cosa rischia il rivenditore che non appone l'avvertenza?

L'articolo 106 non prevede una sanzione pecuniaria specifica per la violazione di questo obbligo. Si applicano tuttavia le disposizioni generali del Codice sulle sanzioni e, in caso di contestazione, le autorità competenti potrebbero valutare l'irrogazione di sanzioni per violazione degli obblighi di legge. L'omissione può anche rilevare ai fini della responsabilità civile verso l'acquirente che abbia subito danni dall'uso non autorizzato dell'apparecchio.

L'obbligo si applica anche alla vendita online?

Sì. La norma parla di indicazione «sull'involucro o sulla fattura»: nella vendita online, l'involucro fisico accompagna il prodotto nella spedizione (deve quindi contenere l'avvertenza), e la fattura elettronica deve riportarla. Molti rivenditori online aggiungono anche un'avvertenza nella scheda prodotto sul sito, come buona prassi per garantire che l'acquirente sia informato prima dell'acquisto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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