- L'AGCOM può richiedere al BEREC, congiuntamente con altre autorità nazionali, un'analisi sull'esistenza di mercati transnazionali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
- Se la Commissione europea adotta decisioni su mercati transnazionali, l'AGCOM effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorità degli altri Stati membri interessati.
- Le decisioni sull'imposizione, mantenimento o revoca degli obblighi regolamentari su mercati transnazionali vengono adottate di concerto tra le autorità nazionali coinvolte.
- Anche in assenza di mercati transnazionali formalmente riconosciuti, l'AGCOM può coordinare le proprie misure con autorità di altri Stati membri in presenza di condizioni di mercato sufficientemente omogenee.
- I progetti di misura relativi a mercati transnazionali sono notificati congiuntamente alla Commissione europea.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 259/2003 — Procedura per l’individuazione dei mercati transnazionali
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.
2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell’analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell’ articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all’articolo 78 comma 4. L’Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 33 e 34.
3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l’Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Articolo 76 L. 184/1983: Norme transitorie adozioni internazionali in corso
- Art. 76 Reg. (UE) 2024/1689 — Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Art. 76 Cod. Amb. — disposizioni generali
- Art. 76 D.Lgs. 159/2011 — Altre sanzioni penali
- Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
- Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
Commento
Il contesto della regolamentazione transnazionale
L'articolo 76 introduce un meccanismo di coordinamento regolamentare sovranazionale, necessario per affrontare i mercati delle comunicazioni elettroniche che per loro natura travalicano i confini dei singoli Stati membri. In un mercato unico europeo sempre più integrato, alcuni segmenti — come la connettività wholesale per grandi imprese multinazionali, le reti di trasmissione internazionale, o i servizi di roaming — presentano caratteristiche strutturali che non possono essere adeguatamente gestite da ciascuna autorità nazionale in modo isolato. La disposizione risponde a questa esigenza istituendo canali di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, con il BEREC come organo di raccordo a livello europeo.
La procedura di richiesta al BEREC
Il primo comma descrive la procedura di avvio: l'AGCOM, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione di un diverso Stato membro, può presentare al BEREC una richiesta «motivata e circostanziata» di analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale. Il requisito della motivazione circostanziata serve a evitare richieste strumentali o non fondate su evidenze concrete; le autorità istanti devono indicare le ragioni per cui ritengono che il mercato in esame abbia carattere transnazionale, descrivendo le condizioni strutturali che ne determinano l'omogeneità tra diversi paesi. Il BEREC, organismo che riunisce i vertici di tutte le autorità nazionali di regolamentazione dell'Unione, è il soggetto più adatto a svolgere questa analisi, disponendo di una visione comparata delle condizioni di mercato in tutti gli Stati membri.
Le conseguenze della decisione della Commissione europea
Il secondo comma disciplina gli effetti dell'eventuale decisione della Commissione europea che riconosce l'esistenza di mercati transnazionali. In tal caso, l'AGCOM non agisce più unilateralmente: l'analisi di mercato viene condotta congiuntamente con le autorità degli altri Stati membri interessati, e le decisioni sull'imposizione, il mantenimento, la modifica o la revoca degli obblighi regolamentari vengono adottate «di concerto». Questo meccanismo mira a garantire condizioni regolamentari uniformi sui mercati transnazionali, evitando arbitraggi regolatori tra paesi diversi. I progetti di misura vengono poi notificati congiuntamente alla Commissione europea, secondo le procedure degli articoli 33 e 34, assicurando il controllo del livello europeo sulle decisioni nazionali coordinate.
La cooperazione volontaria tra autorità nazionali
Il terzo comma introduce una forma di coordinamento più flessibile, non vincolata all'esistenza di mercati transnazionali formalmente individuati dalla Commissione: anche in assenza di tale riconoscimento, l'AGCOM può scegliere di comunicare i propri progetti di misura congiuntamente alle autorità di altri Stati membri, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano «sufficientemente omogenee». Questa disposizione valorizza la cooperazione volontaria come strumento di coerenza regolamentare europea, consentendo alle autorità di allineare i propri approcci senza attendere l'intervento formale della Commissione. È particolarmente rilevante per mercati come quello della terminazione delle chiamate vocali o dei prodotti di accesso wholesale, dove l'omogeneità strutturale tra paesi è elevata.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di analisi su un mercato wholesale transnazionale
L'AGCOM e l'omologa autorità francese ritengono che il mercato dei servizi di connettività Ethernet dedicata per grandi clienti business presenti caratteristiche transnazionali, essendo richiesto da multinazionali con sedi in entrambi i paesi e offerto dai medesimi grandi operatori internazionali. Le due autorità presentano congiuntamente al BEREC una richiesta motivata di analisi, allegando dati sulla struttura del mercato, sull'offerta degli operatori attivi e sulla domanda dei clienti business. Il BEREC avvia l'analisi e pubblica le proprie conclusioni, che serviranno come base per la successiva procedura davanti alla Commissione europea.
Caso 2: Imposizione coordinata di obblighi su un mercato transnazionale riconosciuto
A seguito di una decisione della Commissione europea che riconosce come transnazionale il mercato del transito IP internazionale, l'AGCOM avvia l'analisi congiunta con le autorità di Germania e Spagna. L'operatore Alfa S.p.A., designato congiuntamente come avente significativo potere di mercato, riceve obblighi coordinati di non discriminazione e trasparenza che si applicano in modo uniforme nei tre paesi coinvolti. Alfa può così definire una politica di accesso wholesale unica, riducendo i costi di compliance derivanti da regolamentazioni nazionali divergenti.
Caso 3: Coordinamento volontario in assenza di mercato transnazionale formale
L'AGCOM e l'autorità belga, pur non avendo richiesto al BEREC un'analisi su mercati transnazionali, rilevano che le condizioni del mercato wholesale della terminazione vocale mobile nei rispettivi paesi sono strutturalmente molto simili. Decidono di coordinare volontariamente i progetti di misura relativi al prossimo ciclo di analisi, notificandoli congiuntamente alla Commissione europea. Questo coordinamento consente agli operatori attivi in entrambi i paesi di confrontarsi con obblighi regolamentari coerenti, riducendo l'incertezza e i costi di adattamento.
Domande frequenti
Che cos'è un mercato transnazionale nel settore delle comunicazioni elettroniche?
È un mercato che per le sue caratteristiche strutturali si estende in più Stati membri dell'Unione europea, come può avvenire per alcuni servizi wholesale utilizzati da grandi imprese multinazionali o per infrastrutture di interconnessione internazionale. La sua individuazione richiede un'analisi coordinata tra le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati coinvolti.
Qual è il ruolo del BEREC nella procedura per i mercati transnazionali?
Il BEREC, organismo che riunisce tutte le autorità nazionali di regolamentazione dell'Unione, svolge l'analisi sulla possibile esistenza di mercati transnazionali su richiesta motivata di almeno due autorità nazionali. Le sue conclusioni costituiscono la base per le successive decisioni della Commissione europea.
Come cambiano le competenze dell'AGCOM su un mercato transnazionale rispetto a un mercato puramente nazionale?
Su un mercato transnazionale riconosciuto dalla Commissione europea, l'AGCOM non agisce autonomamente: l'analisi di mercato e le decisioni sugli obblighi regolamentari vengono adottate di concerto con le autorità degli altri Stati membri interessati. I progetti di misura sono notificati congiuntamente alla Commissione europea.
È possibile un coordinamento tra autorità europee anche in assenza di un mercato transnazionale formalmente riconosciuto?
Sì. Il terzo comma dell'articolo 76 consente all'AGCOM di comunicare congiuntamente i propri progetti di misura con le autorità di altri Stati membri, quando le condizioni di mercato sono sufficientemente omogenee, anche senza il formale riconoscimento di un mercato transnazionale da parte della Commissione europea.
Vedi anche