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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli operatori possono negoziare liberamente accordi tecnici e commerciali sull'accesso e l'interconnessione: la libertà contrattuale è la regola, la regolamentazione asimmetrica è l'eccezione.
  • Un operatore europeo che richiede l'accesso o l'interconnessione in Italia non necessita di autorizzazione ad operare nel territorio italiano, purché non vi fornisca servizi né vi gestisca una rete.
  • AGCOM garantisce, anche mediante provvedimenti specifici, che non vi siano restrizioni agli accordi di interconnessione e di accesso tra imprese dello stesso o di diversi Stati membri.
  • Sono revocati i provvedimenti che richiedono di offrire accesso e interconnessione a condizioni diverse in funzione dei soggetti richiedenti, o che impongono obblighi non dipendenti dai servizi effettivamente prestati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 D.Lgs. 259/2003 — Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione.

2. Fatto salvo l’articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I. articolo precedente articolo successivo

Commento

La libertà negoziale come regola nell'accesso e nell'interconnessione

L'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce il quadro di riferimento generale per l'accesso alle reti di comunicazione e per l'interconnessione tra reti. La norma si apre con una dichiarazione di principio fondamentale: «gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione». Questa affermazione, apparentemente ovvia, ha un preciso significato sistematico: la libertà contrattuale tra operatori è la regola generale del regime di accesso, mentre la regolamentazione imposta da AGCOM (disciplinata dagli artt. 72 e seguenti) è l'eccezione applicabile quando il mercato non produce risultati compatibili con gli obiettivi del Codice. Il modello non è quello di un'autorità che impone dall'alto le condizioni di ogni accordo di accesso, ma quello di un mercato che si autoregola con la supervisione dell'Autorità.

L'accesso e l'interconnessione nel mercato unico europeo

Il comma 1 affronta una questione specifica del mercato europeo: un operatore stabilito in un altro Stato membro che vuole richiedere l'accesso o l'interconnessione a una rete italiana non deve ottenere una nuova autorizzazione italiana, purché non fornisca servizi né gestisca una rete nel territorio nazionale. Questa norma rimuove un potenziale ostacolo alla libera circolazione dei servizi nell'Unione: un operatore tedesco che vuole interconnettere la propria rete tedesca con la rete di un operatore italiano per instradare il traffico internazionale non deve passare attraverso le procedure di autorizzazione del Codice. La libertà di negoziazione si estende agli operatori di diversi Stati membri: Ministero e AGCOM devono garantire che non vi siano restrizioni nazionali agli accordi transfrontalieri di accesso e interconnessione.

Il ruolo di AGCOM: garante, non impositore

Il ruolo di AGCOM delineato dall'art. 70 è quello di garante della libertà di accesso, non di regolatore che impone le condizioni di ogni accordo. L'Autorità deve assicurarsi «che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso», e può adottare specifici provvedimenti per rimuovere tali restrizioni quando esistono. Questo approccio riflette la filosofia del Codice europeo: la regolamentazione asimmetrica ex ante (imposta agli operatori con significativo potere di mercato) è giustificata solo quando il mercato non funziona; quando il mercato funziona, gli accordi bilaterali tra operatori sono preferiti all'intervento regolamentare. AGCOM interviene per garantire il funzionamento del mercato, non per sostituirsi ad esso.

La revoca dei provvedimenti discriminatori

Il comma 2 introduce una disposizione di carattere demolitorio: sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi (delibere, regolamenti, condizioni generali) che richiedono alle imprese di offrire accesso e interconnessione a condizioni diverse in funzione delle imprese richiedenti, per servizi equivalenti. Il principio di non discriminazione nell'accesso — un operatore che offre un servizio di accesso alla propria rete non può applicare condizioni diverse a soggetti che richiedono lo stesso servizio in circostanze equivalenti — è quindi vincolante non solo per gli operatori ex ante designati come dominanti, ma come standard generale che non ammette deroghe nei provvedimenti amministrativi. Fanno eccezione le condizioni dell'allegato I al Codice, che elencano le deroghe ammesse. La portata di questa disposizione è rilevante: qualsiasi atto amministrativo (delibera AGCOM, condizione di un'autorizzazione, regolamento ministeriale) che imponga condizioni di accesso discriminatorie tra operatori in posizione analoga è automaticamente revocato dalla norma.

Il sistema dell'accesso: accesso negoziato, accesso regolamentato, accesso imposto

Il quadro dell'art. 70 va letto sistematicamente con gli artt. 71 (diritti e obblighi degli operatori), 72 (poteri di AGCOM in materia di accesso) e 79 (obblighi regolamentari ex ante per gli operatori con significativo potere di mercato). La logica è graduata: primo livello, accesso negoziato liberamente tra le parti; secondo livello, accesso disciplinato da obblighi simmetrici imposti da AGCOM a tutti gli operatori per garantire la connettività end-to-end; terzo livello, accesso regolamentato asimmetricamente imposto agli operatori dominanti (con SPM) per correggere i fallimenti del mercato. L'art. 70 copre il primo livello e traccia i confini entro cui le norme dei livelli superiori possono intervenire.

Casi pratici

Caso 1: Accordo di interconnessione tra un operatore italiano e uno tedesco

Deutsche Telekom, operatore tedesco, vuole interconnettere la propria rete con la rete di Alfa S.p.A. per instradare il traffico voce tra utenti italiani e tedeschi. Deutsche Telekom opera in Germania e non ha reti o servizi in Italia. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, Deutsche Telekom non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia per negoziare l'accordo di interconnessione: può direttamente negoziare le condizioni tecniche e commerciali con Alfa. Le parti siglano un accordo di interconnessione in conformità al diritto UE. AGCOM non deve approvare preventivamente l'accordo ma può verificare ex post che rispetti il principio di non discriminazione.

Caso 2: AGCOM rimuove una restrizione locale agli accordi di accesso

Un regolamento regionale del Nord Italia richiede agli operatori di reti di distribuzione televisiva di ottenere un'autorizzazione regionale prima di negoziare accordi di accesso con altri operatori locali. L'operatore Beta, che vuole negoziare l'accesso alla rete di un distributore locale senza passare per l'autorizzazione regionale, segnala la questione ad AGCOM. AGCOM, verificando che la norma regionale introduce una restrizione agli accordi di interconnessione contraria all'art. 70, adotta un provvedimento specifico che dichiara l'incompatibilità della norma regionale con il Codice e ne chiede la rimozione, aprendo così la strada alla negoziazione libera tra le parti.

Caso 3: Revoca di una condizione di accesso discriminatoria

Una delibera AGCOM precedente al recepimento del Codice europeo imponeva a un operatore di rete televisiva via cavo di offrire l'accesso alla propria rete a condizioni diverse agli operatori nuovi entranti rispetto a quelli già presenti nel mercato, senza che tale differenza fosse giustificata da differenze nei servizi prestati. Tizio, responsabile legale di un nuovo operatore, fa rilevare ad AGCOM che questa delibera è incompatibile con l'art. 70, comma 2, che revoca i provvedimenti che impongono condizioni di accesso differenziate per servizi equivalenti. AGCOM ritira la delibera e adotta un nuovo regime di accesso non discriminatorio.

Domande frequenti

Gli operatori possono accordarsi liberamente sulle condizioni di accesso alle reti?

Sì. L'art. 70 stabilisce che la libertà negoziale tra operatori è la regola nel regime di accesso e interconnessione. AGCOM interviene solo quando il mercato non produce risultati compatibili con gli obiettivi del Codice, o quando esistono restrizioni che impediscono gli accordi. Per gli operatori con potere di mercato significativo si applicano gli obblighi regolamentari asimmetrici degli artt. 79 e seguenti.

Un operatore estero deve chiedere l'autorizzazione italiana per interconnettersi con una rete italiana?

No, se non fornisce servizi e non gestisce una rete in Italia. L'art. 70, comma 1, esonera esplicitamente dall'autorizzazione italiana gli operatori stabiliti in altri Stati UE che richiedono solo accesso o interconnessione nel territorio nazionale per instradare il traffico internazionale, senza operare nel mercato italiano.

Un operatore può offrire condizioni di accesso diverse a operatori diversi?

In linea di principio no, per servizi equivalenti. Il comma 2 dell'art. 70 revoca i provvedimenti che richiedono o consentono condizioni differenziate in funzione dei richiedenti per servizi equivalenti. Il principio di non discriminazione è vincolante. Possono essere giustificate condizioni diverse solo quando i servizi di accesso richiesti siano effettivamente diversi, o quando l'allegato I al Codice preveda espressamente la deroga.

Cosa fa AGCOM se un operatore si rifiuta di negoziare l'accesso?

AGCOM ha poteri di intervento per garantire che non vi siano restrizioni agli accordi di accesso e interconnessione. Può adottare provvedimenti specifici per rimuovere gli ostacoli alla negoziazione. Se l'operatore ha significativo potere di mercato, AGCOM può imporgli obblighi di accesso asimmetrici ai sensi dell'art. 79. Se la lite riguarda le condizioni dell'accesso, l'art. 71 e l'art. 72 disciplinano le procedure di risoluzione delle controversie.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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