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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero e AGCOM cooperano con le autorità degli altri Stati UE per coordinare la tempistica delle assegnazioni dello spettro armonizzato per la banda larga senza fili, individuando date comuni di autorizzazione.
  • Per lo spettro armonizzato per la banda larga, l'uso deve essere autorizzato entro trenta mesi dall'adozione della misura tecnica di attuazione europea.
  • Il termine di trenta mesi può essere prorogato al massimo di altri trenta mesi in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero, necessità di migrazione tecnica degli utenti o ragioni di sicurezza nazionale e difesa.
  • Ogni ritardo nella scadenza deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri, con indicazione delle ragioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 D.Lgs. 259/2003 — Tempistica coordinata delle assegnazioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l’individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, consente l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

3. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze: a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d); b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’ articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972; c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa; d) forza maggiore.

4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

5. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di: a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 29, commi 3 e 4; b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni. articolo precedente articolo successivo

Commento

La tempistica come strumento di armonizzazione europea

L'articolo 66 del Codice delle comunicazioni elettroniche affronta un tema cruciale per la competitività del mercato unico digitale europeo: la sincronizzazione temporale delle assegnazioni dello spettro radio tra i vari Paesi membri. Lo sviluppo delle reti 5G — e in generale delle reti mobili di nuova generazione — beneficia enormemente dall'uso di bande frequenziali armonizzate a livello europeo: quando gli stessi blocchi di frequenze sono disponibili in tutti i Paesi UE nello stesso periodo, i costruttori di apparati (smartphone, stazioni radio base) possono produrre in scala globale, abbassando i costi e accelerando lo sviluppo tecnologico. Viceversa, se ogni Paese autorizza le frequenze in tempi diversi e con regole diverse, si producono frammentazioni del mercato che riducono l'efficienza di tutto il sistema.

Il termine di trenta mesi dall'adozione della misura tecnica UE

Il comma 2 stabilisce l'obbligo fondamentale: quando la Commissione europea adotta una misura tecnica di attuazione che armonizza le condizioni per l'uso di una banda di spettro per la banda larga senza fili (ai sensi della decisione n. 676/2002/CE sullo spettro radio), l'Italia deve consentire l'uso di quello spettro «il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l'adozione di tale misura». Il termine di trenta mesi è un compromesso tra l'urgenza dell'armonizzazione europea e la necessità pratica di condurre le procedure di assegnazione, risolvere i problemi di coordinamento delle frequenze con i Paesi confinanti, e prepararsi tecnicamente all'apertura della banda. La norma fa salva la decisione (UE) 2017/899 che disciplina la banda 700 MHz e il diritto di iniziativa della Commissione europea, creando così un raccordo con il quadro normativo specifico per quella banda.

Le cause di ritardo ammesse

Il comma 3 elenca le circostanze che giustificano un ritardo rispetto alla scadenza ordinaria di trenta mesi: interferenze con l'uso della banda per obiettivi di interesse generale (sicurezza della vita, uso efficiente dello spettro), questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero con Paesi terzi (non UE, come la Svizzera o i Paesi dei Balcani non aderenti), ragioni di sicurezza nazionale e difesa, cause di forza maggiore. Il comma 5 aggiunge una seconda categoria di ritardi ammessi (fino a un massimo di altri trenta mesi): questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero tra Stati membri (non Paesi terzi), e la necessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti della banda. Tutti questi ritardi sono soggetti a un meccanismo di trasparenza: il Ministero deve informare tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni, e deve riesaminare il ritardo almeno ogni due anni.

Il coordinamento internazionale delle assegnazioni

Il comma 1 stabilisce l'obbligo più generale: la cooperazione con le autorità degli altri Stati UE per coordinare le assegnazioni dello spettro armonizzato, anche individuando date comuni di autorizzazione. Questo obiettivo si inserisce nel contesto del RSPG (Radio Spectrum Policy Group) e del meccanismo di coordinamento previsto dalla decisione n. 676/2002/CE: non basta che ogni Paese rispetti il termine di trenta mesi individualmente, ma è auspicabile — se non necessario per le bande con problemi di coordinamento transfrontaliero — che le assegnazioni avvengano in modo sincronizzato, così da consentire agli operatori paneuropei di pianificare i dispiegamenti su scala continentale.

Casi pratici

Caso 1: Ritardo dell'assegnazione della banda 3,6 GHz per questioni di coordinamento con la Svizzera

La Commissione europea adotta una misura tecnica che armonizza le condizioni per l'uso della banda 3,4-3,8 GHz per il 5G. L'Italia deve autorizzare l'uso entro trenta mesi, ma la zona Nord-Ovest del Paese (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta) ha problemi irrisolti di coordinamento delle frequenze con la Svizzera: le frequenze italiane interferirebbero con quelle svizzere senza un accordo bilaterale. Il Ministero notifica il ritardo alla Commissione ai sensi del comma 3, lettera b), e avvia i negoziati con l'autorità elvetica. Dopo quattordici mesi, il coordinamento viene concluso e il Ministero avvia l'assegnazione delle frequenze nelle zone interessate.

Caso 2: Ritardo per la migrazione degli utenti dalla banda 700 MHz

La decisione (UE) 2017/899 impone all'Italia di liberare la banda 700 MHz (694-790 MHz) dalle trasmissioni televisive per consentirne l'uso per il 5G. Il processo richiede la migrazione di milioni di utenti televisivi verso nuove frequenze DVB-T2 e la riscossione dei contribuenti che devono acquistare i nuovi decoder. L'Italia notifica ai sensi del comma 5, lettera b), un ritardo di dodici mesi nella scadenza originaria, giustificato dalla necessità di completare la migrazione tecnica. La Commissione prende atto della notifica e monitora l'attuazione del piano di migrazione.

Caso 3: Assegnazione coordinata della banda 26 GHz con altri Paesi UE

Il Ministero e AGCOM cooperano nell'ambito del RSPG con le autorità francesi, tedesche e austriache per individuare una data comune di assegnazione della banda 26 GHz (millimetre wave 5G). Le quattro autorità concordano una data coordinata entro i trenta mesi dalla misura tecnica UE: l'assegnazione sincronizzata consente ai costruttori di apparati 5G di ottimizzare la produzione di stazioni radio base compatibili con le bande europee, riducendo i costi di dispiegamento del 20-30% rispetto a un'assegnazione non coordinata.

Domande frequenti

Entro quanto tempo l'Italia deve assegnare le frequenze dopo che l'UE le ha armonizzate?

Al più tardi trenta mesi dopo l'adozione della misura tecnica di attuazione europea che armonizza le condizioni per l'uso di quello spettro per la banda larga senza fili. Questo termine può essere prorogato in presenza di cause giustificate (coordinamento transfrontaliero, sicurezza nazionale, forza maggiore, migrazione degli utenti), ma ogni ritardo deve essere comunicato alla Commissione con motivazione.

Perché è importante che i vari Paesi europei assegnino le frequenze nello stesso periodo?

Perché l'uso di bande armonizzate a livello UE consente economie di scala nella produzione di apparati (smartphone, stazioni radio base), abbassando i costi. Inoltre, per le bande trasfrontaliere, l'assegnazione coordinata è necessaria per evitare interferenze tra reti di Paesi confinanti. La mancata sincronizzazione frammenta il mercato e ritarda lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

Il ritardo nell'assegnazione delle frequenze per motivi di sicurezza nazionale è ammesso?

Sì. Il comma 3, lettera c), prevede espressamente la tutela della sicurezza nazionale e della difesa tra le cause che giustificano il ritardo rispetto alla scadenza di trenta mesi. Il ritardo deve essere notificato alla Commissione europea e riesaminato almeno ogni due anni.

La migrazione dei telespettatori verso il digitale terrestre di nuova generazione può ritardare il 5G?

Sì. Il comma 5, lettera b), ammette un ritardo di ulteriori trenta mesi quando sia necessario assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti della banda. Nel caso del 5G nella banda 700 MHz, la liberazione della banda richiede la migrazione di milioni di telespettatori verso nuove frequenze DVB-T2, un processo tecnicamente e logisticamente complesso che può richiedere anni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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