- I titolari di diritti d'uso individuali delle radiofrequenze possono trasferire o affittare i propri diritti a terzi, salvo che i diritti siano stati concessi gratuitamente o assegnati per la radiodiffusione televisiva.
- Il trasferimento o affitto è efficace previa autorizzazione del Ministero, da rilasciare entro novanta giorni dalla notifica da parte dell'impresa subentrante.
- AGCOM verifica, sentita l'AGCM, che il trasferimento non distorca la concorrenza; il Ministero concede l'autorizzazione se le condizioni originarie associate ai diritti sono mantenute.
- L'affitto non può essere rifiutato se il locatore si impegna a restare responsabile delle condizioni originarie; il trasferimento non può essere rifiutato salvo rischio evidente di inadempienza del nuovo titolare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 64 D.Lgs. 259/2003 — Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le imprese titolari di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d’uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d’uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l’uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.
2. Il trasferimento o l’affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa subentrante.
3. All’esito dell’istruttoria svolta dall’Autorità che, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell’articolo 65, concede l’autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d’uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica: a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile; b) non rifiuta l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso; c) non rifiuta il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso.
4. Il Ministero… può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall’Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.
5. L’Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.
6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantochè i diritti esistono.
7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d’intesa con l’Autorità, può stabilire una procedura semplificata.
8. Il Ministero per i diritti d’uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l’affitto di rami d’azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d’uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d’uso. In tali casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d’azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d’uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell’Autorità di cui al comma 3.
9. Salva la disciplina dei diritti d’uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all’affitto dei diritti d’uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell’accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d’uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 D.Lgs. 504/1995 — Prestazione della cauzione
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- Art. 64 Reg. (UE) 2024/1689 — Ufficio per l'IA
- Art. 64 Cod. Amb. — (Distretti idrografici)
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Commento
Il mercato secondario dello spettro radio
L'articolo 64 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina il mercato secondario dei diritti d'uso dello spettro radio, consentendo agli operatori di cedere o locare ad altri le proprie frequenze. Questa norma riflette una evoluzione significativa nella filosofia della gestione dello spettro: se in origine le frequenze erano considerate una concessione strettamente personale dell'autorità pubblica al singolo operatore, non trasferibile a terzi senza una nuova procedura di assegnazione, il Codice europeo ha introdotto la possibilità di un mercato secondario regolamentato. La ratio è semplice: se un operatore che ha acquistato frequenze in una gara non riesce a usarle efficientemente, è meglio consentirgli di cederle o affittarle a chi può valorizzarle, piuttosto che lasciare lo spettro inutilizzato. Il mercato secondario contribuisce all'uso efficiente della risorsa spettro.
I presupposti per il trasferimento e l'affitto
Il comma 1 stabilisce la regola generale: le imprese titolari di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze possono trasferire (cessione definitiva) o affittare (cessione temporanea) i propri diritti ad altre imprese. La norma prevede due eccezioni al potere delle autorità di vietare o limitare questa facoltà: quando i diritti siano stati originariamente concessi a titolo gratuito (cioè senza il pagamento dei contributi per l'uso ottimale dello spettro), oppure quando i diritti siano stati assegnati per la radiodiffusione televisiva (settore soggetto a obblighi di servizio pubblico che rendono più complessa la libera circolazione dei diritti).
La procedura: autorizzazione ministeriale entro novanta giorni
Il comma 2 stabilisce il meccanismo procedurale: il trasferimento o l'affitto è efficace solo previa autorizzazione del Ministero, da rilasciare entro novanta giorni dalla notifica dell'istanza da parte dell'impresa subentrante (l'acquirente o il locatario). Il termine di novanta giorni è perentorio: se il Ministero non risponde entro questo termine, si applicano le norme sull'inerzia dell'amministrazione. La notifica deve essere presentata dall'impresa subentrante, non dal cedente: è chi acquista o prende in affitto i diritti ad avere l'onere di notificare l'operazione al Ministero e di avviare l'istruttoria.
La verifica concorrenziale e le condizioni di autorizzazione
Il comma 3 articola la sostanza dell'istruttoria: AGCOM svolge la verifica dell'operazione, sentendo l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), per accertare che non si verifichino distorsioni della concorrenza. Se la verifica è positiva, il Ministero concede l'autorizzazione a condizione che siano mantenute le condizioni originarie associate ai diritti d'uso. Le condizioni seguono i diritti: l'acquirente si assume gli obblighi di copertura, i livelli di uso minimo e le altre condizioni che il cedente aveva accettato in sede di assegnazione originaria. La norma prevede tre regole specifiche sulla concessione dell'autorizzazione: (i) la procedura deve essere la meno onerosa possibile; (ii) l'affitto non può essere rifiutato se il locatore si impegna a restare personalmente responsabile del rispetto delle condizioni originarie; (iii) il trasferimento non può essere rifiutato salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non possa soddisfare le condizioni originarie.
Casi pratici
Caso 1: Cessione di frequenze 4G da un operatore uscente dal mercato
L'operatore Alfa S.p.A. decide di uscire dal mercato della telefonia mobile e vuole cedere i propri diritti d'uso nella banda 1800 MHz all'operatore Beta. L'impresa subentrante Beta notifica l'istanza al Ministero. AGCOM avvia l'istruttoria e sentite l'AGCM accerta che il trasferimento non distorca la concorrenza, in quanto Beta non acquisirà una posizione dominante sulla banda 1800 MHz. Il Ministero concede l'autorizzazione entro sessanta giorni, confermando che Beta si assume tutte le condizioni originarie (obblighi di copertura, livello di uso minimo). Beta inizia ad operare sulla banda con gli stessi obblighi che gravavano su Alfa.
Caso 2: Affitto di frequenze millimetre wave a un operatore verticale
Gamma, operatore mobile tradizionale, ha acquistato diritti nella banda 26 GHz per il 5G ma non riesce a valorizzarla in tutte le aree geografiche della propria licenza. Delta, un operatore industriale che vuole realizzare una rete 5G privata in un distretto manifatturiero, chiede a Gamma di affittare i diritti su un'area specifica. Gamma si impegna a restare responsabile delle condizioni originarie associate ai diritti per l'area affittata. Il Ministero, verificata la disponibilità di Gamma a mantenere la responsabilità, non può rifiutare l'affitto ai sensi del comma 3, lettera b). L'autorizzazione viene rilasciata e Delta può operare sulla banda 26 GHz nell'area industriale.
Caso 3: Rifiuto di trasferimento per rischio di inadempimento delle condizioni
L'operatore Beta vuole cedere i propri diritti nella banda 700 MHz a una società costituita da sei mesi, priva di infrastrutture di rete e con bilancio insufficiente a sostenere gli obblighi di copertura previsti dalle condizioni originarie (85% della popolazione in cinque anni). AGCOM svolge l'istruttoria e accerta il «rischio evidente» che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie. Il Ministero nega l'autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 3, lettera c), comunicando le motivazioni all'impresa cedente. Beta può ricercare un acquirente più idoneo oppure mantenere i diritti in proprio.
Domande frequenti
Un operatore mobile può vendere le sue frequenze a un concorrente?
Sì, ma il trasferimento richiede l'autorizzazione del Ministero entro novanta giorni. AGCOM verifica, sentita l'AGCM, che il trasferimento non distorca la concorrenza, e il Ministero autorizza a condizione che il nuovo titolare accetti tutte le condizioni originarie associate ai diritti d'uso (obblighi di copertura, livelli di uso minimo, etc.).
Le frequenze televisive possono essere cedute come quelle mobili?
Non necessariamente. Il comma 1 dell'art. 64 consente al Ministero e all'Autorità di escludere la cedibilità dei diritti quando siano stati assegnati per la radiodiffusione televisiva. Questa eccezione riflette le specificità del settore televisivo, dove i diritti d'uso sono spesso legati a obblighi di servizio pubblico e a valutazioni di pluralismo che rendono il mercato secondario più complesso.
Chi deve chiedere l'autorizzazione per l'affitto delle frequenze?
L'impresa subentrante, cioè chi prende in affitto o acquista i diritti, ha l'onere di notificare l'istanza al Ministero. Il termine di novanta giorni per l'autorizzazione decorre dalla data di questa notifica.
Il Ministero può rifiutare l'affitto delle frequenze?
Difficilmente, se il locatore si impegna a restare responsabile del rispetto delle condizioni originarie. Il comma 3, lettera b), prevede espressamente che il Ministero non possa rifiutare l'affitto in questo caso. Il rifiuto è ammesso solo quando vi siano distorsioni della concorrenza accertate da AGCOM dopo aver sentito l'AGCM.
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