Art. 46 D.Lgs. 259/2003 — Variazioni non sostanziali degli impianti

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Art. 46 D.Lgs. 259/2003 — Variazioni non sostanziali degli impianti

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l’interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all’Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato. 1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell’ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM. articolo precedente articolo successivo

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