- Avverso i provvedimenti di AGCOM e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale: davanti al giudice amministrativo per i diritti e gli interessi legittimi.
- La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), con competenza del TAR Lazio per AGCOM e del TAR territorialmente competente per il Ministero.
- Le autorità raccolgono informazioni sui ricorsi presentati e le comunicano alla Commissione europea e al BEREC su richiesta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 259/2003 — Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Avverso i provvedimenti dell’Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche
- Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 — Autorità di notifica
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di solidarietà residuale
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
Commento
Il diritto al ricorso come garanzia fondamentale
L'art. 28 è una norma breve ma di grande rilievo costituzionale e processuale: sancisce il diritto all'impugnazione dei provvedimenti di AGCOM e del Ministero davanti al giudice amministrativo. Questo diritto è già garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, ma il Codice lo ribadisce con forza proprio perché le decisioni delle autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche possono avere effetti economici enormi sulle imprese del settore e sugli utenti finali.
La competenza del giudice amministrativo
Il comma 1 disciplina la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, che è la sede principale per l'impugnazione degli atti di AGCOM e del Ministero. Il rinvio al D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) garantisce l'applicazione delle regole generali del processo amministrativo: ricorso al TAR in primo grado (con competenza del TAR Lazio per le delibere di AGCOM, che è un'autorità centrale), appello al Consiglio di Stato in secondo grado. I termini ordinari per l'impugnazione sono di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento. Per le misure urgenti è possibile chiedere la sospensiva in sede cautelare.
La tutela dei diritti soggettivi
Il comma 1 afferma che è ammessa la tutela giurisdizionale sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi. Nel settore delle comunicazioni elettroniche, la distinzione è rilevante: un operatore che si ritiene danneggiato da un provvedimento regolatorio può avere sia un interesse legittimo (alla correttezza del procedimento e alla proporzionalità della misura) sia un diritto soggettivo (ad esempio, il diritto alla continuità del servizio o al rispetto delle condizioni contrattuali già pattuite). Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva su questa materia.
La raccolta di informazioni sui ricorsi (comma 2)
Il comma 2 impone a Ministero e AGCOM di raccogliere informazioni sui ricorsi presentati contro i loro provvedimenti: argomento generale, numero di richieste, durata delle procedure e numero di decisioni di misure provvisorie concesse. Queste informazioni vengono comunicate alla Commissione europea e al BEREC su richiesta motivata. L'obbligo ha finalità di trasparenza e di monitoraggio del sistema di tutela giurisdizionale nel settore a livello europeo. Attraverso la raccolta e la condivisione di questi dati, la Commissione e il BEREC possono valutare se i sistemi nazionali di tutela giurisdizionale garantiscano effettivamente l'accesso alla giustizia nel settore delle comunicazioni elettroniche, e se la durata media dei procedimenti sia compatibile con le esigenze di certezza del diritto in un mercato in rapida evoluzione tecnologica. In Italia, i procedimenti davanti al TAR Lazio in materia di comunicazioni elettroniche hanno una durata media di alcuni anni, il che significa che le delibere AGCOM tendono a produrre effetti definitivi sul mercato prima ancora che il giudice si pronunci sulla loro legittimità.
Casi pratici
Caso 1: L'operatore che impugna una delibera AGCOM al TAR Lazio
Alfa S.p.A. riceve una delibera di AGCOM che le impone obblighi di accesso asimmetrici ritenuti sproporzionati. L'art. 28 garantisce ad Alfa S.p.A. il diritto di impugnare il provvedimento davanti al TAR Lazio, competente per le delibere di AGCOM (che ha sede a Roma). Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della delibera. Insieme al ricorso principale, Alfa S.p.A. può chiedere la sospensiva cautelare dell'efficacia della delibera, da ottenere prima che questa produca effetti definitivi sul mercato.
Caso 2: Il nuovo operatore che impugna il divieto di prosecuzione ministeriale
Beta S.r.l. ha presentato la SCIA ex art. 11 al Ministero per iniziare a fornire servizi di telecomunicazione. Dopo 45 giorni riceve un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività per carenza dei requisiti. Beta S.r.l. contesta il provvedimento perché i requisiti erano stati correttamente soddisfatti. L'art. 28 garantisce il diritto di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Beta S.r.l. ricorre al TAR competente per il Ministero (TAR del Lazio, sede di Roma) entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo anche la sospensiva per poter continuare l'attività durante il giudizio.
Caso 3: L'utente che vuole contestare una delibera sulle tariffe di roaming
Tizio, cliente di un operatore mobile, è colpito da una delibera di AGCOM che permette agli operatori di applicare tariffe di roaming più elevate di quelle che Tizio ritiene compatibili con il regolamento europeo. Tizio si chiede se può impugnare la delibera. L'art. 28 garantisce la tutela giurisdizionale anche per i diritti soggettivi degli utenti finali, non solo per quelli delle imprese. Tuttavia, l'impugnazione di delibere AGCOM da parte di privati cittadini è poco frequente nella pratica: i consumatori tendono a usare le procedure ADR dell'art. 25 per le controversie individuali.
Domande frequenti
Dove si impugna una delibera di AGCOM?
Le delibere di AGCOM (che ha sede a Roma) si impugnano davanti al TAR Lazio - Roma, in conformità alle regole sulla competenza territoriale del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Le sentenze del TAR Lazio sono appellabili davanti al Consiglio di Stato. In alternativa, in caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alcune questioni possono essere devolute al Consiglio di Stato in unico grado (art. 119 CPA per le impugnazioni urgenti).
Entro quanto tempo si può impugnare un provvedimento di AGCOM o del Ministero?
Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso. Per i provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il termine decorre dalla data di pubblicazione. Esistono termini speciali per alcune tipologie di ricorsi: ad esempio, per i ricorsi elettorali e per alcune categorie di provvedimenti urgenti il termine può essere più breve.
Il ricorso al TAR sospende automaticamente la delibera AGCOM?
No. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato. Per ottenere la sospensiva, il ricorrente deve presentare un'apposita istanza cautelare, che il TAR accoglie solo se sussistono fumus boni iuris (apparente fondatezza del ricorso) e periculum in mora (danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento). In materia di regolazione dei mercati, i giudici amministrativi sono generalmente prudenti nel concedere sospensive di provvedimenti di AGCOM.
È possibile anche un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro i provvedimenti AGCOM?
Sì, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio alternativo al ricorso al TAR, con termine di 120 giorni. Tuttavia, in materia di comunicazioni elettroniche è scarsamente utilizzato per i provvedimenti di AGCOM a causa dei tempi più lunghi e della natura prevalentemente di merito del sindacato esercitato. Gli operatori preferiscono di norma il ricorso giurisdizionale ordinario al TAR, che consente anche la tutela cautelare urgente.
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