Testo dell'articoloVigente
Art. 15 D.Lgs. 259/2003 – Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 11 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43; c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica; d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d’uso delle risorse di numerazione conformemente all’articolo 98-septies; e) fornire l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui all’articolo 68.
2. Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del presente capo; b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il catalogo dei diritti soggettivi dell'operatore autorizzato
L'art. 15 è una disposizione di grande rilievo per gli operatori: elenca i diritti soggettivi minimi che derivano automaticamente dall'autorizzazione generale. Si tratta di diritti che l'operatore può far valere nei confronti dell'amministrazione e degli altri soggetti del mercato, e non di mere aspettative o facoltà discrezionali. La qualificazione come 'elenco minimo' sottolinea che questi diritti non sono derogabili verso il basso: le condizioni apposte all'autorizzazione non possono ridurli o comprimerli al di sotto di quanto previsto dall'art. 15.
I diritti base di ogni operatore autorizzato (comma 1)
Il comma 1 elenca cinque diritti di base. Il primo è il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico (lett. a)): la norma cardine che giustifica tutto il regime del Codice. Il secondo è il diritto di far esaminare la propria domanda per i diritti di installazione di strutture ai sensi dell'art. 43 (lett. b)): non un diritto all'installazione in senso assoluto (che dipende dalla valutazione concreta delle condizioni), ma il diritto a che la domanda sia esaminata secondo le procedure previste. Il terzo è il diritto di usare lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi, fatte salve le disposizioni degli artt. 13, 59 e 67 (lett. c)): il diritto all'uso dello spettro è condizionato all'assegnazione delle specifiche frequenze nei casi in cui è richiesto un diritto d'uso individuale. Il quarto è il diritto di far esaminare la domanda per l'assegnazione di risorse di numerazione ai sensi dell'art. 98-septies (lett. d)). Il quinto è il diritto di fornire accesso a una rete pubblica tramite RLAN ai sensi dell'art. 68 (lett. e)).
I diritti aggiuntivi per chi fornisce reti o servizi al pubblico (comma 2)
Il comma 2 prevede diritti ulteriori per le imprese che forniscono specificamente reti o servizi pubblici. Il primo è il diritto di negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e servizi accessibili al pubblico titolari di autorizzazione generale, e di ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'UE (lett. a)): questa previsione è fondamentale per gli operatori che vogliono raggiungere i clienti degli altri operatori. La portata europea del diritto è particolarmente rilevante per i nuovi entranti che vogliono costruire reti paneuropee. Il secondo è il diritto di essere designati come fornitori di elementi del servizio universale in diverse parti del territorio nazionale ai sensi degli artt. 96 e 97 (lett. b)).
Casi pratici
Caso 1: L'operatore a cui viene negata la domanda di installazione di antenne
Alfa S.p.A. presenta una domanda per installare antenne su tralicci comunali. Il comune non esamina la domanda per mesi, adducendo mancanza di personale. L'art. 15, comma 1, lett. b), attribuisce all'operatore il diritto che la propria domanda di installazione di strutture venga esaminata ai sensi dell'art. 43. Il mancato esame configura inadempimento dell'obbligo del comune: Alfa S.p.A. può sollecitare il provvedimento e, in caso di silenzio, ricorrere al TAR per l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
Caso 2: Il nuovo operatore che vuole interconnettersi con l'incumbente
Beta S.r.l., che ha appena ottenuto l'autorizzazione generale per fornire servizi di telefonia fissa, chiede l'interconnessione all'operatore dominante. Quest'ultimo ritarda le trattative per mesi. L'art. 15, comma 2, lett. a), riconosce a Beta S.r.l. il diritto di negoziare l'interconnessione, diritto che può essere fatto valere davanti ad AGCOM attraverso le procedure di risoluzione delle controversie ex art. 26. Il ritardo ingiustificato dell'operatore dominante può essere sanzionato da AGCOM.
Caso 3: L'operatore che vuole accedere a una rete in un altro Paese UE
Caio è il CEO di una società italiana di telecomunicazioni che vuole espandersi in Germania. L'art. 15, comma 2, lett. a), prevede che l'operatore titolare di autorizzazione generale italiana abbia il diritto di ottenere accesso o interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'UE. Questo diritto deve essere esercitato in conformità alle norme del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche come recepite in Germania, ma la base giuridica per negoziare l'accesso transfrontaliero è riconosciuta dal Codice italiano.
Domande frequenti
I diritti dell'art. 15 sono derogabili dalle condizioni dell'autorizzazione?
No. La rubrica parla di 'elenco minimo' e il comma 1 elenca i diritti 'fatti salvi' o 'conformemente a' specifiche disposizioni. Questi diritti costituiscono il nucleo irriducibile che l'autorizzazione generale deve garantire: le condizioni apposte all'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 non possono comprimere i diritti minimi elencati nell'art. 15.
Il diritto di negoziare l'interconnessione include il diritto di ottenerla?
Il comma 2, lett. a), riconosce il diritto di negoziare e 'ove applicabile ottenere' l'accesso o l'interconnessione. L'ottenimento dell'interconnessione non è dunque un diritto assoluto ma dipende dall'esito della negoziazione e, in caso di fallimento, dall'intervento regolatorio di AGCOM ai sensi degli artt. 26 e seguenti e della disciplina sugli obblighi di accesso degli artt. 72 e seguenti.
Cosa significa il diritto di essere designati per il servizio universale?
Il comma 2, lett. b), riconosce agli operatori il diritto di essere designati come fornitori del servizio universale ai sensi degli artt. 96 e 97. La designazione avviene attraverso procedure competitive o comparative gestite dal Ministero. Il diritto in questione è il diritto a partecipare alla procedura di designazione, non il diritto a essere designati: la scelta del fornitore del servizio universale dipende dalle condizioni della gara.
Può un operatore rinunciare ai diritti dell'art. 15?
Sì, un operatore può scegliere di non esercitare i diritti che gli competono (ad esempio, può non richiedere l'interconnessione o non partecipare alla gara per il servizio universale). Ciò che non è possibile è che l'amministrazione comprima questi diritti tramite condizioni dell'autorizzazione: si tratta di un catalogo di garanzie a favore dell'operatore, non di obblighi.