Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a segnalazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell’allegato 13. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.

2. La segnalazione di cui al comma 1: a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l’offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate; c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l’espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare: a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri necessari; b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa; c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio; d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione; e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’eventuale sua qualità ridotta; f) l’obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all’Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

4. Se la sperimentazione comprende l’attribuzione di diritti individuali d’uso, con l’assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l’impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • La sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica richiede una segnalazione preventiva al Ministero: l'impresa può iniziare dall'avvenuta presentazione.
  • La segnalazione di sperimentazione non costituisce titolo per l'autorizzazione generale commerciale successiva, non ha carattere di esclusività e può prevedere la condivisione di frequenze.
  • La durata massima della sperimentazione è sei mesi con utenza limitata a 3.000 unità; per le frequenze il Ministero ha 4-8 settimane per la concessione dei diritti individuali d'uso.
  • Il rinnovo della sperimentazione è possibile mediante nuova segnalazione entro 60 giorni prima della scadenza.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo per la sperimentazione tecnologica

L'art. 12 disciplina un istituto fondamentale per il settore delle comunicazioni elettroniche: la sperimentazione. Prima di lanciare commercialmente una rete o un servizio, le imprese spesso hanno necessità di testare la tecnologia in condizioni reali. Il Codice crea un regime apposito per questa fase, distinto dall'autorizzazione generale per l'offerta commerciale, che consente la sperimentazione in modo relativamente snello ma con limitazioni precise su durata, utenza e territorialità.

La procedura di segnalazione preventiva

Il comma 1 stabilisce che la sperimentazione è subordinata a segnalazione preventiva: l'impresa presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante (o di delegati), contenente l'intenzione di effettuare la sperimentazione, conformemente al modello dell'allegato 13. L'impresa è abilitata a iniziare la sperimentazione dalla data di presentazione della segnalazione: non c'è attesa. Il Ministero ha 30 giorni per verificare i presupposti e, se li ritiene carenti, vietare la prosecuzione con provvedimento motivato. Per la radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale si applicano le norme speciali vigenti.

Le caratteristiche strutturali della sperimentazione (comma 2)

Il comma 2 chiarisce tre aspetti fondamentali. Primo: la segnalazione di sperimentazione non costituisce titolo per ottenere un'autorizzazione generale commerciale successiva; il fatto di aver sperimentato non dà alcun vantaggio preferenziale nella fase di autorizzazione per l'offerta al pubblico. Secondo: la sperimentazione non riveste carattere di esclusività, né per tipo di rete o servizio né per area geografica o tipologia di utenza: più imprese possono condurre sperimentazioni nello stesso campo contemporaneamente. Terzo: se le risorse di spettro disponibili per la sperimentazione sono limitate, il Ministero può prevedere la condivisione di frequenze tra più sperimentatori.

Il contenuto della segnalazione (comma 3)

Il comma 3 elenca le informazioni che la segnalazione deve contenere: l'eventuale richiesta di diritti individuali d'uso di frequenze e numeri; la durata, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi dalla data di avvio; l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia e la consistenza dell'utenza ammessa (non superiore a 3.000 unità); l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti; l'obbligo di comunicare agli utenti la natura sperimentale del servizio e l'eventuale qualità ridotta; l'obbligo di trasmettere al Ministero e, ove rilevante, ad AGCOM i risultati della sperimentazione al termine.

I tempi per l'assegnazione di frequenze e numeri (comma 4)

Se la sperimentazione richiede l'assegnazione di frequenze radio o risorse di numerazione, il Ministero ha termini precisi: quattro settimane per l'assegnazione di numeri specifici del piano nazionale di numerazione e otto settimane per le frequenze. In caso di segnalazione incompleta, il Ministero invita l'impresa a integrarla entro questi termini; l'integrazione deve pervenire entro 10 giorni dalla richiesta, pena la rinuncia alla sperimentazione.

Casi pratici

Caso 1: L'operatore che vuole testare la tecnologia 6G in una città

La società Beta S.p.A. vuole condurre una sperimentazione della tecnologia 6G in una città campione, con 500 utenti e una durata di quattro mesi. L'art. 12 prevede la presentazione di una segnalazione preventiva al Ministero con le informazioni del comma 3. Beta S.p.A. può iniziare dalla data di presentazione della segnalazione, senza attendere. Se necessita di frequenze specifiche per il 6G, deve chiederle nella segnalazione e attendere al massimo otto settimane per l'assegnazione.

Caso 2: Due operatori che vogliono sperimentare la stessa tecnologia nello stesso territorio

Alfa S.p.A. e Gamma S.r.l. presentano entrambe segnalazioni per sperimentare sistemi di comunicazione IoT (Internet of Things) nella stessa area geografica, con richiesta delle stesse frequenze. Il comma 2 chiarisce che la sperimentazione non ha carattere di esclusività: entrambe le imprese possono condurre le loro sperimentazioni. Se però le frequenze disponibili sono limitate, il Ministero può imporre la condivisione dello spettro tra le due sperimentazioni.

Caso 3: L'impresa che tenta di usare la sperimentazione come titolo abilitativo commerciale

Tizio ha condotto per sei mesi una sperimentazione di un servizio VoIP su rete mobile. Al termine, rivendicando il titolo acquisito con la sperimentazione, continua a offrire il servizio commercialmente senza presentare la SCIA per l'autorizzazione generale. L'art. 12, comma 2, lett. a), chiarisce espressamente che la segnalazione di sperimentazione non costituisce titolo per ottenere l'autorizzazione generale. Proseguire l'attività commerciale senza SCIA espone Tizio alle sanzioni dell'art. 30 per operazione senza autorizzazione.

Domande frequenti

Quanti utenti può coinvolgere una sperimentazione di reti e servizi?

Il comma 3, lett. c), dell'art. 12 stabilisce che la consistenza dell'utenza ammessa nella sperimentazione non può superare le tremila unità. Superare questo limite costituisce violazione delle condizioni della segnalazione di sperimentazione.

Una sperimentazione può essere rinnovata?

Sì. Il comma 5 prevede che il rinnovo della sperimentazione si effettui con la stessa procedura del comma 1 e che la relativa segnalazione venga presentata entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza della sperimentazione in corso. Non è previsto un numero massimo di rinnovi, ma ogni sperimentazione (incluse le rinnovate) non può superare i sei mesi di durata.

Gli utenti di una sperimentazione devono essere informati della natura sperimentale del servizio?

Sì, ed è un obbligo espresso del comma 3, lett. e): l'impresa sperimentatrice deve comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta. Questa previsione tutela gli utenti che partecipano alla sperimentazione da aspettative infondate sulla qualità del servizio.

Cosa succede se la segnalazione di sperimentazione è incompleta?

Il Ministero, entro i termini di assegnazione delle frequenze o dei numeri (4 o 8 settimane), invita l'impresa a integrare la segnalazione. I termini si sospendono fino al ricevimento delle integrazioni, che devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini costituisce rinuncia alla sperimentazione (comma 4).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.