Testo dell'articoloVigente
Art. 9 D.Lgs. 259/2003 – Misure di garanzia
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’ articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’ articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il divieto di fornitura diretta da parte degli enti pubblici
L'art. 9 introduce una misura di garanzia della concorrenza nel mercato delle comunicazioni elettroniche: gli enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, loro associazioni) non possono fornire direttamente reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Se vogliono operare nel settore, devono farlo attraverso società controllate o collegate, soggette al diritto societario comune e alle stesse regole che si applicano agli operatori privati. Questa regola evita che l'esercizio diretto da parte di un ente pubblico, con accesso privilegiato a risorse pubbliche, crei distorsioni della concorrenza a scapito degli operatori privati. Il principio riflette la scelta storica europea di separare il ruolo di titolare dell'infrastruttura pubblica da quello di fornitore di servizi in un mercato aperto alla concorrenza: una scelta che in Italia ha trovato attuazione con la privatizzazione di Telecom Italia e la successiva liberalizzazione del settore.
La nozione di controllo rilevante
Il comma 2 specifica che il controllo sussiste nelle forme dell'art. 2359, commi primo e secondo, del Codice civile: controllo di diritto per maggioranza dei voti in assemblea, controllo di fatto per influenza dominante, controllo attraverso relazioni contrattuali particolari. La norma estende questa nozione anche ai casi di influenza dominante previsti dall'art. 51, comma 10, del D.Lgs. 208/2021 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi). Il rinvio a quest'ultima norma amplia il perimetro del controllo rilevante, includendo situazioni in cui un ente pubblico eserciti un'influenza determinante sulle decisioni strategiche di un'impresa anche senza detenere formalmente la maggioranza del capitale. La disposizione è rilevante per i gruppi societari complessi in cui la catena di controllo è articolata su più livelli.
Il divieto di aiuti di Stato distorsivi
Il comma 3 vieta allo Stato, alle Regioni, agli Enti locali e agli altri enti pubblici di concedere sovvenzioni o altre forme di agevolazione (anche indirette) alle imprese del settore, se tali aiuti distorcono le condizioni di concorrenza e configurano aiuti di Stato ai sensi del Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'UE. Fanno eccezione gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi delle stesse norme del Trattato, come quelli destinati a zone a fallimento di mercato (banda ultralarga nelle aree rurali), purché rispettino le procedure di notifica alla Commissione europea e le relative linee guida sugli aiuti di Stato per la banda larga. Va ricordato che la violazione delle norme sugli aiuti di Stato ha conseguenze severe: l'impresa beneficiaria può essere tenuta a restituire l'aiuto illegittimo maggiorato degli interessi, anche molti anni dopo l'erogazione.
Domande frequenti
Un comune può avere una propria società che offre servizi internet?
Sì, a condizione che lo faccia tramite una società controllata o collegata, non direttamente. La società controllata deve operare alle stesse condizioni degli operatori privati, richiedere l'autorizzazione generale e rispettare tutte le condizioni del Codice. Non possono esserle concesse agevolazioni che distorcano la concorrenza rispetto agli operatori privati.
Quando un aiuto pubblico al settore delle comunicazioni è compatibile con il diritto UE?
Gli aiuti di Stato al settore delle comunicazioni elettroniche sono compatibili quando rispettano le condizioni del Titolo V del TFUE e le linee guida della Commissione europea, in particolare quelle per la banda larga. Sono in genere ammessi gli aiuti destinati a zone in cui nessun operatore privato offre (né prevede di offrire) servizi adeguati entro un ragionevole periodo di tempo (aree bianche e grigie), a condizione che siano erogati tramite procedure di gara trasparenti e non discriminatorie.
L'art. 9 si applica anche agli enti previdenziali o alle Camere di commercio?
Sì, il comma 1 si riferisce a Stato, Regioni ed Enti locali o loro associazioni, ma la ratio della norma è estendibile a qualsiasi ente pubblico che possa distorcere la concorrenza fornendo direttamente reti o servizi. Il comma 3, che vieta aiuti di Stato distorsivi, si applica espressamente a Stato, Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici, formula ampia che include gli enti previdenziali e altri soggetti di diritto pubblico.
Cosa si intende per influenza dominante ai sensi del comma 2?
Il comma 2 rinvia all'art. 51, comma 10, del D.Lgs. 208/2021 per le situazioni di influenza dominante. In sostanza, l'influenza dominante è presunta quando un ente pubblico detiene la maggioranza del capitale, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o può nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di sorveglianza dell'impresa. La presunzione è relativa: può essere superata con prova contraria.