Testo dell'articoloVigente
Art. 401 DPR 495/1992 – Archivio nazionale delle strade
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie, come indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni strada è indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in sé, la sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta gli articoli da 20 a 33 del codice.
3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'articolo 2, del codice; per ogni strada è indicata l'entità del traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si effettua e per le diverse categorie di veicoli.
4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per ogni strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui l'incidente è avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarli, l'entità e le modalità dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie, comminate a seguito dell'incidente stesso.
5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice; tale stato di percorribilità deve essere indicato per ogni strada. Fino a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli elenchi previsti dall'articolo 226, comma 4, del codice, sono formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al Ministero dei lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi.
6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 404, comma
3. 7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade obbligati a farlo ai sensi dell'articolo 226, comma 3, del codice nonché attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di loro competenza.
8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle società concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle regioni per la rimanente viabilità. Le direttive devono essere conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed internazionali.
9. Le modalità di consultazione dell'archivio sono determinate nell'ambito del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alle relative maggiori spese verrà fatto fronte con i proventi di cui all'articolo 228, comma 6, lettera c) del codice.
11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nota all'art. 401: – Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art. 73.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento e fondamento normativo
L'art. 401 del DPR 495/1992 disciplina l'Archivio nazionale delle strade (ANS), in attuazione dell'art. 226 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che prevede commi da 1 a 4 l'istituzione di un sistema informativo centralizzato contenente tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade italiane, con indicazioni sul traffico veicolare e sugli incidenti.
L'archivio risponde a un'esigenza fondamentale di pianificazione e sicurezza: disporre di dati strutturati e aggiornati sulla rete stradale nazionale consente alle autorità di programmare interventi di manutenzione, di individuare i «punti neri» della sicurezza stradale (tratti ad alta concentrazione di incidenti), di gestire le limitazioni di traffico in modo coordinato e di fornire informazioni affidabili ai gestori delle infrastrutture e all'utenza.
L'architettura informatica: cinque sezioni interconnesse
Il comma 1 definisce l'architettura dell'ANS: completamente informatizzato, distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire visioni selezionate o complessiva dei dati. L'interconnessione tra le sezioni è fondamentale: un incidente registrato nella terza sezione deve essere collegabile al tratto stradale della prima sezione e al dato di traffico della seconda, consentendo analisi integrate che nessuna sezione potrebbe offrire da sola.
Prima sezione: elenco delle strade e loro caratteristiche
La prima sezione (comma 2) contiene l'elenco di tutte le strade distinte per categorie ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada (autostrade, strade statali, regionali, provinciali, comunali, locali, vicinali). Per ogni strada sono indicati:
Seconda sezione: traffico veicolare
La seconda sezione (comma 3) contiene i dati di traffico veicolare per ogni strada, raggruppati per categorie (art. 2 CdS). Per ciascuna strada è indicata l'entità del traffico distinta per tratte, per periodi temporali e per categorie di veicoli (autovetture, veicoli pesanti, motocicli, ecc.). Questa sezione alimenta i modelli di pianificazione dei trasporti e la definizione delle priorità di manutenzione.
Terza sezione: incidenti stradali
La terza sezione (comma 4) raccoglie i dati sugli incidenti stradali localizzati per ogni strada. Per ogni incidente devono essere registrati:
Questa sezione è la base informativa per l'individuazione dei punti neri della sicurezza stradale e per le campagne di prevenzione degli incidenti.
Quarta e quinta sezione: percorribilità e monitoraggio
La quarta sezione (comma 5) contiene lo stato di percorribilità della rete per i mezzi d'opera classificati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. n) del Codice: veicoli eccezionali per peso o dimensioni che richiedono autorizzazioni specifiche per la circolazione su strade con portate limitate. Fino all'attivazione dell'archivio, gli elenchi previsti dall'art. 226, comma 4 del Codice vengono formati e aggiornati dagli enti proprietari con trasmissione annuale al Ministero entro il 31 gennaio.
La quinta sezione (comma 6) raccoglie i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari relativi ai dispositivi di monitoraggio stradale di cui all'art. 404, comma 3 del Regolamento, che consentono il controllo in tempo reale delle condizioni della rete.
Alimentazione e aggiornamento dell'archivio
I commi 7 e 8 disciplinano le modalità di alimentazione dell'ANS. Le sezioni sono «popolate automaticamente e continuamente aggiornate» attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade obbligati ai sensi dell'art. 226, comma 3, del Codice, nonché tramite le comunicazioni dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La responsabilità della fornitura dei dati è ripartita tra:
Le direttive del Ministero devono essere conformi alle direttive e ai regolamenti comunitari e internazionali.
Censimento del traffico triennale e accesso all'archivio
Il comma 9 rimanda alla legge n. 241/1990 per le modalità di consultazione dell'archivio, assicurando il diritto di accesso ai dati nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo. Il comma 10 affida la tenuta dell'archivio all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, con finanziamento a carico dei proventi di cui all'art. 228, comma 6, lett. c) del Codice.
Il comma 11 introduce l'obbligo del censimento triennale del traffico: ogni tre anni il Ministro dispone un censimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Questo dato periodico è fondamentale per la pianificazione delle infrastrutture, la distribuzione delle risorse per la manutenzione e la programmazione della sicurezza stradale a livello nazionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Che cos'è l'Archivio nazionale delle strade e chi lo gestisce?
È un sistema informatizzato centralizzato, previsto dall'art. 226 del Codice della Strada, che raccoglie dati tecnici, giuridici, di traffico e sugli incidenti di tutte le strade italiane. È gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quante sezioni ha l'Archivio nazionale delle strade e cosa contengono?
L'archivio ha cinque sezioni: 1) elenco e caratteristiche tecniche delle strade; 2) dati di traffico veicolare; 3) incidenti stradali localizzati; 4) percorribilità per i mezzi d'opera eccezionali; 5) dati dei dispositivi di monitoraggio. Le sezioni sono interconnesse e accessibili direttamente.
Chi è obbligato ad alimentare l'Archivio nazionale delle strade con i propri dati?
Gli enti proprietari delle strade: ANAS per le strade statali, le società concessionarie per le autostrade, gli altri enti (Province, Comuni, Regioni) per la viabilità locale. I dati devono essere trasmessi periodicamente secondo le direttive ministeriali.
Con quale frequenza viene effettuato il censimento del traffico previsto dall'art. 401?
Ogni tre anni. Il Ministro dispone il censimento del traffico sulla base dei dati dell'Archivio; i risultati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È possibile accedere ai dati dell'Archivio nazionale delle strade?
Sì. Le modalità di consultazione sono determinate nell'ambito del procedimento di attuazione della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso agli atti amministrativi. I dati dell'archivio possono essere richiesti da chiunque abbia un interesse qualificato, ad esempio in sede di contenzioso per incidenti stradali.