Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 397 DPR 495/1992 – (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.

2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.

3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.

4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L.30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

In sintesi

  • In attuazione dell'art. 215 del Codice della Strada, la rimozione del veicolo è eseguita dagli organi di polizia che accertano la violazione, mediante trasferimento e deposito in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada.
  • I depositi devono essere sicuri e affidati a un custode responsabile; gli enti stradali compilano annualmente un elenco dei depositi disponibili comunicato agli organi di polizia.
  • Il trasferimento avviene con veicoli dell'ente proprietario o di ditte concessionarie; se il proprietario sopraggiunge durante la rimozione può riottenere il veicolo pagando le spese di intervento sul posto.
  • Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato deve presentarsi al custode, provare il titolo alla restituzione e versare le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe annuali dell'ente.
  • Al custode del deposito si applicano le norme sulla custodia in caso di sequestro previste dall'art. 394 del Regolamento.
Indice dei contenuti

La rimozione del veicolo come sanzione accessoria: il quadro normativo

L'art. 397 del DPR 495/1992 attua l'art. 215 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che costituisce la norma primaria sulla rimozione coattiva dei veicoli. La rimozione è una sanzione amministrativa accessoria: si affianca alla sanzione principale (il verbale di contestazione per la violazione che l'ha determinata) e si concretizza nel trasferimento fisico del veicolo dal luogo dell'infrazione a un deposito custodito. Le ipotesi che la legittimano sono diverse - dalla sosta in divieto di sosta nelle situazioni più gravi, alla sosta su passo carrabile, all'ostruzione alla circolazione, fino ai casi di veicoli rubati o con targa irregolare - e sono specificamente elencate dal Codice. Il Regolamento si occupa di disciplinare come la rimozione viene eseguita concretamente: chi la fa, dove portano il veicolo, come lo custodiscono e come il proprietario lo rientra in possesso.

L'organizzazione dei depositi: elenchi annuali e scelta del più vicino

Il comma 1 affronta l'aspetto organizzativo della rete dei depositi. I luoghi destinati alla custodia dei veicoli rimossi devono essere «attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri»: non basta un'area aperta qualsiasi, ma occorre un luogo che garantisca l'incolumità fisica dei mezzi e la loro sorveglianza. Il custode assume formalmente la figura di responsabile del deposito e risponde della conservazione dei veicoli affidati alla sua custodia. Gli enti proprietari di strade sono tenuti a compilare annualmente un elenco dei depositi disponibili, con la relativa capienza, e a comunicarlo agli organi di polizia incaricati delle rimozioni. Quando in una stessa zona esistono più depositi, gli organi di polizia devono scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della capienza disponibile: questa regola serve a limitare i costi di trasporto (che ricadono poi sul trasgressore) e a facilitare il recupero del veicolo da parte del proprietario.

L'esecuzione della rimozione e la restituzione immediata sul posto

Il comma 2 descrive le modalità operative del trasferimento. Il veicolo può essere rimosso con mezzi dell'ente proprietario della strada oppure con autoveicoli di ditte concessionarie del servizio, ai sensi dell'art. 159, comma 2, del Codice e dell'art. 354 del Regolamento. L'organo di polizia che procede è tenuto a comunicare all'interessato l'avvenuta rimozione e il luogo di deposito, «quando possibile»: questa locuzione tiene conto dei casi in cui il proprietario non sia rintracciabile nell'immediato. È prevista una misura di favore per il proprietario che si presenta durante le operazioni di rimozione: se il veicolo non è ancora stato caricato o trasportato, può ottenerne l'immediata restituzione previo pagamento delle spese di intervento già maturate al concessionario del servizio, che rilascia ricevuta. Questa possibilità è importante perché evita al proprietario di dover poi raggiungere il deposito, pagando spese maggiori, per recuperare il veicolo.

La restituzione dal deposito: procedura e documentazione

Il comma 4 disciplina con precisione la procedura di restituzione del veicolo dal deposito. L'interessato - o una persona da lui delegata - deve: (a) presentarsi al custode del deposito; (b) provare il titolo alla restituzione, ossia dimostrare di essere il proprietario o di avere titolo per ritirare il veicolo (patente, libretto, eventuale delega scritta); (c) versare le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tabelle tariffarie annualmente predisposte e aggiornate dall'ente proprietario della strada. Dell'avvenuta restituzione viene redatto un verbale firmato dal custode e dal proprietario (o delegato), nel quale l'interessato deve dichiarare espressamente - previa verifica - che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Questa dichiarazione è fondamentale: sigla la conclusione della custodia e impedisce successivi reclami per danni che l'interessato avrebbe potuto rilevare al momento del ritiro. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato; delle spese pagate è rilasciata quietanza dal custode.

Il regime della custodia e la responsabilità del custode

Il comma 3 equipara la posizione del custode del deposito di rimozione a quella del custode in caso di sequestro, disciplinata dall'art. 394 del Regolamento. Questo significa che il custode risponde della conservazione integra del veicolo e delle sue pertinenze, non può disporne, deve consentire l'accesso agli aventi diritto nei modi previsti dalla legge e risponde civilmente (e penalmente, come custode) dei danni causati da negligenza nella custodia. Il veicolo rimosso e depositato resta di proprietà dell'intestatario e non può essere alienato o danneggiato dal custode. Se il veicolo subisce danni nel deposito per fatto imputabile al custode, il proprietario può agire per il risarcimento, indipendentemente dalla violazione che aveva determinato la rimozione. La responsabilità del custode cessa formalmente con la firma del verbale di restituzione da parte del proprietario.

Spese di rimozione e tariffe: come si calcolano

Le spese che il proprietario deve pagare per recuperare il veicolo rimosso sono determinate dalle tabelle predisposte annualmente dall'ente proprietario della strada. Queste tabelle - che variano da Comune a Comune e che gli enti sono tenuti ad aggiornare ogni anno - distinguono tipicamente le voci di costo: spese di intervento (attivazione del servizio), spese di rimozione (carico e trasporto) e spese di custodia (per ogni giorno di giacenza nel deposito). È interesse del proprietario recuperare il veicolo il prima possibile, perché le spese di custodia maturano giorno dopo giorno. Il pagamento delle sanzioni per la violazione che ha determinato la rimozione è questione distinta e segue le proprie scadenze: il ritiro del veicolo non è subordinato al previo pagamento della multa, ma alle sole spese di rimozione e custodia.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come faccio a sapere dove è stata portata la mia auto rimossa?

L'organo di polizia che ha disposto la rimozione è tenuto a comunicare all'interessato l'avvenuta rimozione e il luogo di deposito 'quando possibile'. In pratica, è possibile contattare il comando di polizia municipale del Comune dove l'auto era parcheggiata: il servizio fornisce indicazioni sul deposito. In molti Comuni è attivo anche un numero verde o un servizio online.

Posso evitare che il mio veicolo venga portato al deposito se arrivo durante la rimozione?

Sì, se il veicolo non è ancora stato trasportato. Il comma 2 dell'art. 397 prevede che, se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione, può ottenere l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese di intervento già maturate al concessionario del servizio, che rilascia ricevuta.

Devo pagare la multa prima di ritirare il veicolo rimosso?

No. Il ritiro del veicolo è condizionato solo al pagamento delle spese di rimozione e custodia secondo le tariffe dell'ente stradale. Il pagamento della sanzione per la violazione che ha determinato la rimozione è una questione distinta, con le proprie scadenze e modalità di pagamento.

Se il veicolo si è danneggiato nel deposito, chi paga i danni?

Il custode del deposito risponde della conservazione integra del veicolo. Se il veicolo ha subito danni imputabili a negligenza nella custodia, il proprietario può agire per il risarcimento. È fondamentale verificare lo stato del veicolo prima di firmare il verbale di restituzione: una volta firmata la dichiarazione di assenza di danni, diventa difficile dimostrare che i danni siano avvenuti nel deposito.

Le tariffe di rimozione e custodia sono uguali in tutti i Comuni?

No. Le spese sono determinate da tabelle tariffarie predisposte e aggiornate annualmente dall'ente proprietario della strada. Ogni Comune (o altro ente stradale) può fissare tariffe proprie per l'intervento, il trasporto e la custodia. Le tariffe devono essere rese pubbliche e comunicate agli organi di polizia incaricati delle rimozioni.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.