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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In attuazione dell'art. 213, comma 2 del Codice della Strada, il sequestro del veicolo è eseguito dall'organo procedente che sceglie le modalità di trasferimento più idonee, a sue spese se il conducente è assente; se il conducente è presente, il veicolo può essere condotto da lui stesso su percorso indicato dall'organo accertatore.
  • La custodia è disposta preferibilmente presso l'ufficio o il comando dell'organo accertatore; il preposto nomina un custode tra il personale, con redazione di verbale e consegna di copia all'interessato.
  • Se la custodia presso l'ufficio non è possibile, il sequestro avviene presso uno dei soggetti pubblici o privati iscritti nell'elenco annuale predisposto dal Prefetto; tale soggetto viene nominato custode con verbale.
  • Il verbale di sequestro deve descrivere il veicolo, lo stato d'uso al momento della consegna, i sigilli eventualmente apposti e gli avvertimenti sugli obblighi del custode.
  • Lo stato di sequestro è segnalato con uno o più adesivi applicati sulla parte anteriore o sul parabrezza del veicolo, con iscrizione «Veicolo sottoposto a sequestro» e dimensioni minime 20x30 cm.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 394 DPR 495/1992 — Sequestro del veicolo

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.

2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.

3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.

4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato.

5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.

6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative.

7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l' articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. 9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.

Commento

Il fondamento normativo: art. 213 del Codice della Strada

L'articolo 394 del DPR 495/1992 disciplina le modalità procedurali ed esecutive del sequestro del veicolo, in attuazione dell'articolo 213, comma 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). L'articolo 213 CdS prevede il sequestro amministrativo del veicolo come misura accessoria a specifiche violazioni: il regolamento non aggiunge nuove ipotesi di sequestro, ma ne disciplina l'esecuzione concreta — dal trasferimento del veicolo alla nomina del custode, dalla redazione del verbale alla segnalazione dello stato di sequestro. Si tratta di un articolo di grande rilevanza pratica, che tocca un momento particolarmente delicato nella relazione tra l'automobilista e le forze di polizia stradale.

Il trasferimento del veicolo nel luogo di custodia

Il comma 1 disciplina le modalità di trasferimento del veicolo sequestrato nel luogo di custodia. La norma distingue due situazioni: (a) se il conducente è presente, il veicolo può essere condotto da lui stesso a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, oppure dallo stesso conducente su un percorso espressamente indicato dall'organo stesso; (b) se il conducente è assente o se le circostanze lo richiedono, l'organo procedente provvede al trasferimento o al traino con i mezzi che ritiene più idonei, evitando di apportare danni al veicolo. Le spese relative al trasferimento rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro e sono dunque a carico dell'interessato, secondo il principio generale dell'imputazione delle spese di esecuzione a chi subisce la misura.

La norma vuole contemperare due esigenze: da un lato, l'efficienza della misura cautelare (il veicolo deve raggiungere il luogo di custodia nel modo più rapido e sicuro); dall'altro, la tutela del veicolo stesso — che è un bene di cui l'organo procedente assume la custodia e che deve essere restituito integro a conclusione della procedura. Di qui il divieto di arrecare danni al veicolo durante il trasferimento.

La custodia presso l'ufficio o comando dell'organo accertatore

Il comma 2 stabilisce il criterio preferenziale per la custodia: essa viene disposta «di preferenza» presso l'ufficio o il comando cui appartiene l'organo accertatore. Il preposto all'ufficio o al comando nomina un custode tra i componenti del proprio organico che «dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia». Si tratta dunque di una scelta che deve tenere conto dell'affidabilità e della disponibilità del personale designato, non di una nomina puramente formale. Il custode assume la responsabilità della conservazione del veicolo e delle eventuali altre cose sequestrate, ed è soggetto agli obblighi e alle responsabilità previsti dalla legge.

Il verbale di nomina del custode e le sue formalità

Il comma 3 prescrive che della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate sia redatto verbale, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Una copia del verbale deve essere consegnata all'interessato — il proprietario o il conducente del veicolo sequestrato. Il comma 5 specifica il contenuto obbligatorio del verbale: descrizione del veicolo e dei suoi estremi di identificazione (targa, telaio, marca, modello), stato d'uso al momento della consegna al custode, eventuali sigilli apposti (con descrizione), e — elemento cruciale — gli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e presentare il mezzo ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi di custodia.

Il comma 6 precisa che l'inosservanza di alcune formalità del verbale non esonera il custode dai propri doveri e responsabilità: il rapporto di custodia è dunque un obbligo sostanziale che sussiste indipendentemente da possibili vizi formali del verbale, a tutela dell'integrità del veicolo fino alla restituzione o alla definitiva destinazione finale.

La custodia presso soggetti esterni all'ufficio

Il comma 4 disciplina il caso in cui non sia possibile o conveniente custodire il veicolo presso l'ufficio o il comando dell'organo accertatore — situazione che si verifica frequentemente nella pratica, soprattutto per i veicoli di grandi dimensioni o quando il numero di sequestri supera la capacità dei depositi interni. In questo caso, il preposto dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente a uno dei soggetti pubblici o privati inseriti in un elenco annuale predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto che accoglie il veicolo viene nominato custode con le stesse formalità previste per la custodia interna, e il verbale deve indicare il luogo di custodia. Anche in questo caso una copia del verbale è consegnata all'interessato, che ha così modo di sapere dove si trova il proprio veicolo e chi ne è il custode.

La segnalazione dello stato di sequestro: l'adesivo sul veicolo

Il comma 9 disciplina un aspetto spesso ignorato dagli automobilisti ma di grande importanza pratica: la segnalazione dello stato di sequestro mediante adesivi applicati sul veicolo. Lo stato di sequestro deve essere segnalato con uno o più fogli adesivi applicati sulla parte anteriore del veicolo o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione «Veicolo sottoposto a sequestro» e gli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20x30 cm. Questa segnalazione assolve una funzione pubblica: chiunque veda il veicolo nel luogo di custodia sa immediatamente che si tratta di un mezzo sotto sequestro, scoraggiando tentativi di appropriazione indebita o di utilizzo non autorizzato e rendendo evidente ai terzi che il veicolo non è liberamente circolante.

Modifiche al luogo di custodia e sostituzione del custode

Il comma 8 disciplina le ipotesi di spostamento del veicolo dal luogo di custodia o di sostituzione del custode. Entrambe le operazioni richiedono la redazione di un nuovo verbale: nel primo caso, il verbale deve essere sottoscritto dal custode e notificato all'interessato con indicazione del nuovo luogo di custodia; nel secondo caso, il verbale nomina il nuovo custode (scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4), ne descrive le istruzioni impartite e viene sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. Il principio è che l'interessato — il proprietario del veicolo — deve sempre essere in grado di sapere dove si trova il proprio bene e chi ne risponde.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi esegue il sequestro del veicolo e come viene trasferito?

Il sequestro è eseguito dall'organo procedente ai sensi dell'art. 213 CdS. Il veicolo è trasferito nel luogo di custodia a cura dell'organo stesso: se il conducente è presente può condurlo egli stesso su percorso indicato; in caso contrario, l'organo provvede al trasferimento o al traino con le modalità più idonee, senza arrecare danni al veicolo. Le spese di trasferimento sono a carico dell'interessato.

Dove viene custodito il veicolo sequestrato?

Di preferenza presso l'ufficio o il comando dell'organo accertatore. Se ciò non è possibile o conveniente, il veicolo viene affidato a uno dei soggetti pubblici o privati iscritti nell'elenco annuale predisposto dal Prefetto, che viene nominato custode con apposito verbale.

Cosa deve contenere il verbale di nomina del custode?

Descrizione del veicolo e dei suoi estremi di identificazione, stato d'uso al momento della consegna, eventuali sigilli apposti, e gli avvertimenti al custode sui suoi obblighi di conservazione e presentazione del mezzo ad ogni richiesta dell'autorità. Una copia del verbale è sempre consegnata all'interessato.

Come viene segnalato il sequestro sul veicolo?

Con uno o più adesivi di dimensioni non inferiori a 20x30 cm, applicati sulla parte anteriore o sul parabrezza, recanti la scritta 'Veicolo sottoposto a sequestro' e gli estremi del provvedimento che lo ha disposto.

Il proprietario viene informato se il veicolo viene spostato durante il sequestro?

Sì. Il comma 8 dell'articolo 394 prevede che qualsiasi spostamento del veicolo dal luogo di custodia debba essere documentato con verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato, con indicazione del nuovo luogo di custodia. Analogamente, la sostituzione del custode richiede un nuovo verbale notificato all'interessato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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