Testo dell'articoloVigente
Art. 389 DPR 495/1992 – Ricevibilità ed effetti dei pagamenti
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo
387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo: il pagamento delle sanzioni amministrative del codice della strada
L'articolo 389 del DPR 495/1992 regola la ricevibilità ed efficacia dei pagamenti delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), con specifico riferimento ai casi di pagamento parziale o tardivo. Si tratta di una norma procedurale di grande rilevanza pratica, che si raccorda con le disposizioni del Codice in materia di pagamento delle sanzioni e di riscossione coattiva, in particolare con:
Il pagamento insufficiente: non libera ma costituisce acconto
Il comma 1 enuncia una regola di carattere generale e assoluto: il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice non ha valore di pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. Questo principio, di apparente ovvietà, ha implicazioni pratiche significative.
In primo luogo, significa che il trasgressore che versi una somma inferiore a quella dovuta - per errore di calcolo, per incomprensione della misura della sanzione, o per tentativo di pagare comunque «qualcosa» - non ottiene alcun effetto liberatorio dal pagamento parziale. La violazione resta aperta, l'obbligazione pecuniaria permane integralmente.
In secondo luogo - ed è questo l'elemento operativamente rilevante - la somma versata in misura insufficiente non viene restituita, ma viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione. Questo significa che, quando il verbale diventa titolo esecutivo (ovvero dopo che siano decorsi i termini per il ricorso o il ricorso sia stato respinto), la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quanto dovuto ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice e quanto già versato in acconto.
Il meccanismo è quindi il seguente: acconto imputato → differenza iscritta a ruolo → riscossione coattiva della differenza tramite Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) o agente della riscossione competente. Il trasgressore non perde il pagamento già effettuato, ma non si libera dell'obbligazione fino a quando non versa l'intero importo dovuto.
Il pagamento oltre i 60 giorni ma prima del ruolo
Il comma 3 disciplina una fattispecie peculiare e di grande rilevanza pratica: il pagamento effettuato dopo i 60 giorni dalla contestazione o notificazione (il termine ordinario per il pagamento in misura ridotta ex art. 202 del Codice), ma prima della formazione del ruolo (il titolo esecutivo che consente la riscossione coattiva).
In questo caso, la norma non preclude il pagamento: consente di estinguere l'obbligazione versando la somma prevista dall'art. 203, comma 3, del Codice - che corrisponde alla sanzione nella misura applicabile in quella fase procedurale, non in misura ridotta - più le spese del procedimento. Il pagamento in questa fase non dà luogo all'emissione del ruolo: in altre parole, il versamento «spontaneo» tardivo ma prima dell'iscrizione a ruolo evita la procedura di riscossione coattiva e i relativi aggravi di costi (interessi, spese di notifica del ruolo, aggio dell'agente della riscossione).
A fronte di questo pagamento, l'ente che riceve la somma deve rilasciare una quietanza analoga a quella di cui all'art. 387 del regolamento, che attesta formalmente l'avvenuto pagamento e l'estinzione dell'obbligazione. La somma riscossa confluisce nei proventi di cui all'art. 206 del Codice, assieme ai proventi riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981.
Perché questo meccanismo è importante per il trasgressore
Dal punto di vista dell'automobilista o dell'utente della strada, la corretta comprensione dell'art. 389 è fondamentale per evitare errori costosi:
Raccordo con il sistema di riscossione delle sanzioni
La norma si inserisce nel sistema complessivo della riscossione delle sanzioni amministrative del Codice della Strada, che prevede una progressione per fasi: contestazione immediata o notificazione del verbale → termine per il pagamento in misura ridotta (60 giorni, art. 202 CdS) → termine per il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace → formazione del titolo esecutivo e iscrizione a ruolo (art. 203 CdS) → riscossione coattiva tramite agente della riscossione. L'art. 389 del regolamento presidia la fase intermedia tra il pagamento tempestivo in misura ridotta e l'iscrizione a ruolo, disciplinando sia il caso del pagamento parziale (sempre insufficiente) sia quello del pagamento integrale tardivo (ammesso prima del ruolo, con costi aggiuntivi).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Se pago una multa con un importo inferiore al dovuto, l'obbligazione si estingue?
No. Ai sensi dell'art. 389, comma 1, il pagamento parziale non ha valore estintivo. La somma versata viene tenuta in acconto e, quando il verbale diventa titolo esecutivo, la differenza viene iscritta a ruolo. Bisogna sempre versare esattamente la somma indicata nel verbale come misura ridotta.
Cosa succede se pago la multa dopo i 60 giorni ma prima che venga formato il ruolo?
Il pagamento è comunque ricevibile e consente di estinguere l'obbligazione, ma l'importo da versare non è più la misura ridotta prevista dall'art. 202 del Codice. Ai sensi dell'art. 389, comma 3, si deve pagare la somma indicata dall'art. 203, comma 3, più le spese del procedimento.
Cosa sono le "spese del procedimento" che si aggiungono al pagamento tardivo?
Sono le spese amministrative sostenute dall'ente per la gestione della pratica sanzionatoria dalla notificazione del verbale fino al momento del pagamento tardivo. L'importo specifico dipende dalla disciplina applicata dall'ente e dalle norme di contabilità pubblica. Non includono (in questa fase) gli aggi dell'agente della riscossione, che si aggiungono solo in caso di iscrizione a ruolo.
Una somma versata come acconto insufficiente viene restituita?
No. Ai sensi dell'art. 389, comma 2, la somma versata in misura insufficiente viene trattenuta e imputata come acconto sull'importo totale dovuto. Quando il verbale diventa titolo esecutivo, la differenza viene iscritta a ruolo: il trasgressore deve pagare solo la somma residua, non l'intero importo.
Dove confluiscono i proventi delle sanzioni pagate prima del ruolo?
Ai sensi dell'art. 389, comma 3, le somme riscosse prima della formazione del ruolo fanno parte dei proventi di cui all'art. 206 del Codice della Strada, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge 689/1981. La distinzione tra le due fonti di riscossione non cambia la destinazione finale dei proventi.