Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 388 DPR 495/1992 – Ricorso al Prefetto

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

2. Quando il ricorso è presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

In sintesi

  • Il ricorso al Prefetto contro le sanzioni del Codice della Strada, se presentato per posta, si considera depositato nella data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, non nella data di ricezione.
  • Quando il ricorso è presentato direttamente al Prefetto competente ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada, il Prefetto lo trasmette all'ufficio o comando dell'organo accertatore per gli adempimenti previsti dallo stesso articolo.
  • La norma garantisce che il rispetto del termine di 60 giorni per presentare il ricorso sia valutato in base alla data di spedizione e non a quella di ricezione, tutelando il ricorrente dai ritardi postali.
Indice dei contenuti

Il ricorso al Prefetto: strumento di tutela contro le sanzioni stradali

L'articolo 388 del DPR 495/1992 disciplina alcune modalità procedurali del ricorso al Prefetto previsto dall'art. 203 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il ricorso al Prefetto è uno dei due strumenti di tutela che l'ordinamento mette a disposizione del trasgressore che intenda contestare una sanzione amministrativa pecuniaria elevata per violazione del Codice della Strada: l'altro è il ricorso al Giudice di Pace.

La scelta del ricorso al Prefetto è alternativa al ricorso al Giudice di Pace: chi presenta ricorso al Prefetto perde la facoltà di ricorrere al giudice ordinario, e viceversa. Il Prefetto è un organo della pubblica amministrazione - il rappresentante del Governo a livello provinciale - e il ricorso si svolge nell'ambito di un procedimento amministrativo, non giurisdizionale. Ciò significa che la decisione del Prefetto non ha i caratteri di una sentenza, ma di un provvedimento amministrativo, impugnabile a sua volta davanti al Giudice di Pace se il Prefetto rigetta il ricorso o non provvede entro il termine di legge.

Il termine per presentare il ricorso e la sua decorrenza

Il Codice della Strada fissa in 60 giorni dalla notifica del verbale il termine entro cui proporre il ricorso al Prefetto. Si tratta di un termine perentorio: il suo mancato rispetto preclude la possibilità di contestare la sanzione in via amministrativa e comporta l'obbligo di pagare la somma indicata nel verbale.

La questione cruciale - che l'articolo 388 del regolamento risolve con chiarezza - riguarda la modalità di computo del termine quando il ricorso è inviato per posta. Come si determina se il termine di 60 giorni è stato rispettato?

La regola della data di spedizione per il ricorso postale

Il comma 1 dell'articolo 388 stabilisce la regola fondamentale: nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, non la data in cui la raccomandata viene ricevuta dal destinatario.

Questa regola - coerente con il principio generale valido in materia di atti processuali e amministrativi (il cosiddetto «principio di scissione del momento perfezionativo»: l'atto si perfeziona, per chi lo invia, nel momento della spedizione) - tutela il ricorrente da un rischio che altrimenti graverebbe interamente su di lui: i ritardi del servizio postale. Se il termine si calcolasse dalla data di ricezione, un ritardo nella consegna della posta potrebbe far decadere un ricorso spedito in tempo utile. Con la regola della data di spedizione, invece, è sufficiente che la raccomandata sia imbucata o consegnata all'ufficio postale entro il 60° giorno dalla notifica del verbale.

La scelta dello strumento «raccomandata con avviso di ricevimento» non è casuale: la ricevuta di ritorno - il cosiddetto cartolino - costituisce la prova della spedizione con data certa. È quindi essenziale che il ricorrente conservi la ricevuta di spedizione come documento probatorio del rispetto del termine.

La presentazione diretta al Prefetto e il flusso documentale

Il comma 2 disciplina l'ipotesi alternativa: il ricorso presentato direttamente al Prefetto competente, ossia consegnato a mano agli uffici della Prefettura. In questo caso non vi è alcun problema di data: la presentazione coincide con la consegna, e il termine si considera rispettato in quel momento.

La norma specifica però il flusso documentale che segue: il Prefetto trasmette il ricorso ricevuto all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, ossia ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia municipale o a qualsiasi altro organo che abbia elevato il verbale. Questa trasmissione è necessaria affinché l'organo accertatore possa svolgere gli adempimenti previsti dall'art. 203, comma 2, del Codice della Strada: produrre al Prefetto la documentazione relativa alla violazione, fornire i propri rilievi al ricorso e contribuire agli elementi necessari per la decisione.

Considerazioni pratiche per chi intende ricorrere

Chi riceve un verbale del Codice della Strada e intende presentare ricorso al Prefetto deve tenere presenti alcuni elementi pratici. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica del verbale: per chi sceglie la via postale, è fondamentale spedire la raccomandata entro questo termine, conservando il bollettino di spedizione come prova. Il ricorso deve essere motivato, indicando i vizi di merito (la violazione non è stata commessa) o formali (il verbale presenta irregolarità procedurali) su cui si fonda la contestazione. Non è obbligatoria l'assistenza di un legale, ma è consigliabile per ricorsi di una certa complessità. Le sanzioni accessorie - come la decurtazione di punti dalla patente - rimangono sospese durante il procedimento di ricorso, sino alla decisione del Prefetto.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanti giorni va presentato il ricorso al Prefetto?

Il Codice della Strada (art. 203) fissa un termine di 60 giorni dalla notifica del verbale per presentare il ricorso al Prefetto. Si tratta di un termine perentorio: il mancato rispetto preclude la contestazione amministrativa e obbliga al pagamento della sanzione.

Se spedisco il ricorso per posta il 60° giorno e arriva dopo, è ancora valido?

Sì. L'art. 388, comma 1, del DPR 495/1992 stabilisce che, per il ricorso inviato per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, non quella di ricezione. Il ricorso è tempestivo se la raccomandata è spedita entro il 60° giorno.

Devo usare la raccomandata con avviso di ricevimento o basta la raccomandata semplice?

La norma richiede espressamente la raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). La ricevuta di ritorno è la prova della data di spedizione. Una raccomandata semplice non garantisce la stessa certezza probatoria e potrebbe causare problemi in caso di contestazione sulla tempestività del ricorso.

Posso presentare il ricorso direttamente agli uffici della Prefettura?

Sì. L'art. 388, comma 2, del DPR 495/1992 prevede che il ricorso possa essere presentato direttamente al Prefetto competente. In questo caso la data di presentazione coincide con quella della consegna agli uffici della Prefettura, che provvederanno a trasmettere il fascicolo all'organo accertatore.

Cosa succede dopo che il Prefetto riceve il ricorso presentato direttamente?

Il Prefetto trasmette il ricorso all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha elevato il verbale (Polizia municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.), affinché questo produca la documentazione relativa alla violazione e fornisca le proprie osservazioni, come previsto dall'art. 203, comma 2, del Codice della Strada.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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