Testo dell'articoloVigente
Art. 387 DPR 495/1992 – Quietanza del pagamento in misura ridotta
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti.
2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata e il luogo dove è stata commessa la violazione.
3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Note all'art. 387: – Il R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, reca: "Regolamento per gli archivi di Stato". – Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pagamento in misura ridotta nel sistema sanzionatorio del Codice della Strada
L'art. 387 del DPR 495/1992 disciplina la quietanza del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Per comprendere appieno il significato della norma, occorre richiamare il quadro del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) che ne costituisce il presupposto. Il Codice prevede, per le violazioni amministrative, la possibilità di definire il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento di una somma ridotta - generalmente pari al minimo edittale previsto per la specifica violazione - entro un termine breve dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Questo istituto, comune all'intero sistema del diritto sanzionatorio amministrativo italiano (L. 689/1981), consente all'automobilista di chiudere rapidamente la vicenda senza instaurare il procedimento in sede prefettizia o giudiziaria. L'art. 387 regola le modalità operative di questo pagamento, con particolare riferimento alla documentazione che ne attesta l'avvenuto versamento.
Le modalità di versamento e i documenti probatori
Il comma 1 distingue due situazioni. Nel caso di pagamento diretto all'organo accertatore - ad esempio direttamente alla pattuglia al momento della contestazione, o presso la cassa del comando di polizia - deve essere rilasciata un'apposita quietanza compilata dall'organo stesso. Questa quietanza è un documento ufficiale che fa piena prova dell'avvenuto pagamento. Nel caso di pagamento effettuato tramite posta (bollettino postale) o tramite banca (bonifico, PagoPA) valgono invece le ricevute di versamento rilasciate dall'istituto postale o dall'istituto di credito. In questo secondo caso non è necessaria una quietanza aggiuntiva da parte del comando: la ricevuta bancaria o postale, con la data dell'operazione, costituisce di per sé la prova documentale del pagamento effettuato nel termine.
Il contenuto obbligatorio della quietanza
Il comma 2 enumera le indicazioni che devono essere presenti in ogni quietanza. La norma richiede: la somma pagata (importo preciso in cifre); il cognome e il nome del trasgressore (o, in caso di soggetto solidalmente responsabile - tipicamente il proprietario del veicolo - i dati di quest'ultimo); la data di rilascio della quietanza; la norma violata (il riferimento alla disposizione del Codice della Strada o del regolamento che è stata violata); il luogo in cui è stata commessa la violazione. L'insieme di queste informazioni consente di ricollegare univocamente la quietanza al verbale di accertamento, evitando confusioni tra pagamenti relativi a violazioni diverse e garantendo la tracciabilità dell'intera operazione. La data di rilascio è particolarmente importante perché consente di verificare se il pagamento è stato effettuato nel termine previsto: solo il pagamento tempestivo produce l'effetto estintivo della sanzione.
La conservazione degli atti e la gestione archivistica
Il comma 3 disciplina il regime di conservazione dei verbali in relazione ai quali sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Questi verbali devono essere conservati nell'archivio del comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore per un periodo di cinque anni. Il termine quinquennale non è arbitrario: riflette la prescrizione delle obbligazioni legate a rapporti amministrativi e garantisce un arco di tempo sufficiente per eventuali contestazioni, ricorsi tardivi o verifiche ispettive. Decorso il termine quinquennale, i verbali possono essere «cestinati» - ovvero eliminati dagli archivi - nel rispetto delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 (regolamento per gli archivi di Stato) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409 (norme sull'ordinamento degli archivi di Stato). Il richiamo a questi testi normativi, ormai risalenti, si spiega con il fatto che essi costituivano all'epoca dell'emanazione del regolamento il quadro di riferimento della gestione degli archivi pubblici. La normativa archivistica successiva - in particolare il Codice dei beni culturali - ha integrato queste disposizioni, ma il principio di fondo resta invariato: la distruzione di atti pubblici deve avvenire secondo procedure regolamentate.
Effetto estintivo del pagamento e tutela del trasgressore
L'art. 387, letto in combinato con le disposizioni del Codice della Strada e della L. 689/1981, chiarisce che il pagamento in misura ridotta entro il termine produce l'effetto di estinguere la sanzione amministrativa: il procedimento non prosegue, non viene emessa ordinanza-ingiunzione e non si instaura alcun giudizio davanti al giudice di pace. La quietanza è quindi il documento che attesta non solo il pagamento ma, implicitamente, la chiusura del procedimento sanzionatorio. Per questa ragione è fondamentale che il trasgressore la conservi: in caso di contestazioni o di erronee iscrizioni a ruolo, la quietanza è la prova diretta che il procedimento era già stato definito mediante pagamento volontario. Un sistema telematico aggiornato dovrebbe registrare il pagamento in modo automatico, ma la quietanza cartacea o la ricevuta bancaria rimane la garanzia individuale più sicura.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Che cos'è la quietanza del pagamento in misura ridotta?
È il documento ufficiale rilasciato dall'organo di polizia stradale che attesta l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine previsto. Deve indicare la somma pagata, i dati del trasgressore, la data di rilascio, la norma violata e il luogo della violazione. Equivale alla ricevuta bancaria o postale nel caso di pagamenti effettuati a mezzo istituto finanziario.
È obbligatorio conservare la quietanza del pagamento della multa?
Non è previsto un obbligo formale a carico del privato cittadino, ma è fortemente consigliabile conservarla. La quietanza è la prova diretta dell'avvenuto pagamento tempestivo e può essere essenziale per contestare cartelle esattoriali o iscrizioni a ruolo erronee. In mancanza di essa, la prova del pagamento può essere fornita anche tramite estratto conto bancario o ricevuta postale.
Per quanto tempo il comando di polizia conserva i verbali già pagati?
Ai sensi dell'art. 387, comma 3, i verbali relativi a sanzioni pagate in misura ridotta devono essere conservati negli archivi del comando per cinque anni. Decorso tale termine, possono essere eliminati nel rispetto delle norme archivistiche previste dalla legge.
Cosa deve contenere la quietanza per essere valida?
La quietanza deve riportare obbligatoriamente: l'importo pagato, il cognome e il nome del trasgressore (o del soggetto solidale), la data di rilascio, la norma violata (riferimento all'articolo del Codice della Strada o del regolamento) e il luogo in cui è stata commessa la violazione. La mancanza di uno di questi elementi può rendere difficile il collegamento della quietanza al verbale di riferimento.
Il pagamento della multa tramite app bancaria è valido come il pagamento diretto all'agente?
Sì. L'art. 387, comma 1, equipara le ricevute dei pagamenti effettuati a mezzo posta o banca alla quietanza rilasciata dall'organo accertatore. Il pagamento tramite app bancaria, bonifico o bollettino postale produce gli stessi effetti del pagamento in contanti, purché sia effettuato entro il termine previsto dal verbale. La ricevuta dell'operazione fa prova della data e dell'importo versato.