Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 361 DPR 495/1992 – Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.

2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.

3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.

4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo

192. 60

In sintesi

  • I pannelli quadrangolari per segnalare la sporgenza longitudinale del carico devono avere superficie minima di 2.500 cm² con strisce alternate bianche e rosse a 45° in materiale retroriflettente di classe 2.
  • Devono essere installati all'estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del Codice della Strada, visibili sia di giorno che di notte.
  • Quando il carico sporge sull'intera larghezza posteriore del veicolo, occorrono due pannelli, uno per ciascun estremo laterale del carico.
  • Per la fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli si applicano le disposizioni dell'articolo 192 del regolamento.
Indice dei contenuti

La sicurezza dei carichi sporgenti: inquadramento normativo

L'articolo 361 del DPR 495/1992 disciplina i pannelli di segnalazione che devono essere applicati all'estremità dei carichi che sporgono longitudinalmente dal veicolo. La norma si pone in attuazione dell'articolo 164, comma 9, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che stabilisce l'obbligo di segnalazione per i carichi eccedenti la lunghezza del veicolo. Il trasporto di carichi sporgenti è un'operazione frequente nel settore dell'edilizia, dell'industria del legname, della siderurgia e del trasporto di materiali da costruzione: travi metalliche, tubi, assi di legno, profilati di varie lunghezze sporgono spesso oltre la sagoma del pianale di carico. In assenza di segnalazione adeguata, questi carichi costituiscono un pericolo grave per i veicoli che seguono, che potrebbero non avvistare la sporgenza in tempo utile per fermarsi o deviare.

Le caratteristiche dimensionali dei pannelli

Il comma 1 stabilisce con precisione le caratteristiche del pannello di segnalazione:

  • Forma: quadrangolare (cioè rettangolare o quadrata), con dimensioni tali da garantire una superficie minima di 2.500 cm². In pratica, un pannello di 50 × 50 cm rispetta il minimo; dimensioni inferiori non sono ammesse, indipendentemente dalla forma.
  • Materiale della superficie: deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°. Il materiale retroriflettente riflette la luce dei fari dei veicoli che seguono nella direzione da cui proviene, garantendo la visibilità del pannello nell'oscurità senza necessità di una fonte luminosa autonoma.
  • Classe di retroriflettenza: il comma 2 precisa che la pellicola rifrangente deve essere di classe 2 sia per le strisce bianche che per quelle rosse. La classe 2 è una specifica tecnica internazionale (norma EN 12899 e standard correlati) che indica un livello di retroriflettenza più elevato rispetto alla classe 1, garantendo una visibilità ottimale a distanza.
  • Materiale del supporto: il pannello è costituito di norma da lamiera metallica, sulla quale viene applicata la pellicola rifrangente. La lamiera garantisce la rigidità necessaria perché il pannello rimanga stabile all'estremità del carico durante la marcia, anche a velocità autostradali.

La visibilità diurna e notturna

Il comma 2 precisa che il pannello deve essere visibile «sia di giorno che di notte». La scelta della pellicola retroriflettente di classe 2 - anziché un semplice segnale dipinto - risponde proprio a questa esigenza. Di giorno, le strisce bianche e rosse sono immediatamente riconoscibili per il contrasto cromatico; di notte, la retroriflettenza garantisce che il pannello sia altamente visibile quando illuminato dai fari del veicolo che segue, anche a distanza considerevole e ad alta velocità. Questo doppio requisito di visibilità è fondamentale perché i trasporti con carichi sporgenti operano spesso sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

Il caso della sporgenza sull'intera larghezza posteriore: due pannelli

Il comma 3 affronta la situazione in cui il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo - un caso frequente con carichi a sagoma irregolare o di larghezza pari a quella del pianale. In questo caso è necessario installare due pannelli, posizionati trasversalmente, uno per ciascun estremo del carico o della sagoma sporgente. La ratio è evidente: un singolo pannello centrato segnalerebbe solo la sporgenza mediana, lasciando invisibili le estremità laterali, che potrebbero essere altrettanto pericolose per i veicoli che si trovano lateralmente al mezzo in transito o in fase di sorpasso.

Il collegamento con l'articolo 164 del Codice della Strada

In attuazione dell'articolo 164, comma 9, del Codice della Strada, il regolamento specifica le caratteristiche tecniche dell'obbligo di segnalazione. L'articolo 164 del Codice disciplina il trasporto di cose su veicoli a motore in modo complessivo, stabilendo i limiti di sporgenza ammessi (anteriore, posteriore e laterale) e le condizioni alle quali il trasporto è consentito con o senza autorizzazione speciale. Per le sporgenze posteriori oltre una certa misura, il Codice richiede la segnalazione: l'articolo 361 del regolamento specifica come tale segnalazione deve essere realizzata in concreto.

Omologazione e fabbricazione dei pannelli

Il comma 4 rinvia all'articolo 192 del medesimo regolamento per quanto riguarda «fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli». Questo significa che i pannelli di segnalazione non possono essere realizzati artigianalmente senza rispettare procedure di omologazione: i materiali (pellicola retroriflettente di classe 2) e la costruzione (lamiera metallica rigida) devono essere conformi agli standard omologativi previsti. Il trasportatore che utilizza pannelli non omologati o non conformi ai requisiti tecnici viola sia l'articolo 164 del Codice che l'articolo 361 del regolamento, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Codice per il trasporto irregolare di cose.

Profili pratici per il trasportatore

Per chi effettua trasporti con carichi sporgenti, le regole operative discendenti dall'articolo 361 sono le seguenti:

  • Misurare la sporgenza prima della partenza: se supera i limiti del Codice della Strada, verificare se è necessaria una specifica autorizzazione al trasporto eccezionale;
  • Applicare il pannello all'estremo della sporgenza in modo saldo, assicurandosi che non possa spostarsi durante la marcia;
  • Verificare che la pellicola retroriflettente sia integra: una pellicola scheggiate, opacizzata o strappata non rispetta i requisiti di visibilità notturna;
  • In caso di sporgenza su tutta la larghezza posteriore, applicare due pannelli agli estremi laterali del carico;
  • Acquistare pannelli omologati, non pannelli artigianali o di importazione senza marcatura conforme.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il pannello di segnalazione per il carico sporgente?

Ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del Codice della Strada e dell'articolo 361 del regolamento, il pannello è obbligatorio quando il carico sporge longitudinalmente oltre la sagoma del veicolo. Per i limiti esatti di sporgenza che fanno scattare l'obbligo occorre riferirsi all'articolo 164 del Codice.

Qual è la dimensione minima del pannello di segnalazione del carico sporgente?

L'articolo 361, comma 1, fissa la superficie minima in 2.500 cm² (per esempio un pannello di 50 × 50 cm). Pannelli di dimensioni inferiori non sono conformi.

Basta un pannello dipinto con vernice rossa e bianca?

No. Il regolamento richiede che la superficie sia rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2 per le strisce sia bianche che rosse, per garantire la visibilità notturna quando colpita dai fari dei veicoli che seguono.

Quanti pannelli servono quando il carico sporge sull'intera larghezza posteriore del veicolo?

Due pannelli, posti trasversalmente, uno per ciascun estremo laterale del carico o della sagoma sporgente (articolo 361, comma 3).

I pannelli possono essere autocostruiti o devono essere omologati?

Devono rispettare le prescrizioni di fabbricazione, prova e omologazione previste dall'articolo 192 del regolamento: i materiali devono essere conformi agli standard tecnici. Pannelli artigianali privi di conformità tecnica non soddisfano i requisiti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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