Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 343 DPR 495/1992 – Limitazioni temporanee di velocità

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali.

2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali.

In sintesi

  • Nei pressi di scuole, istituti, campi sportivi o in occasione di manifestazioni, l'ente proprietario della strada può imporre limiti temporanei di velocità per periodi o fasce orarie determinate, ai fini della sicurezza della circolazione.
  • L'imposizione di limiti temporanei deve essere comunicata ai conducenti tramite apposita segnaletica prescritta, non è sufficiente la sola delibera amministrativa.
  • In presenza di particolari situazioni di pericolo, l'ente proprietario può prescrivere limitazioni di velocità lungo il tratto interessato mediante i prescritti segnali.
  • Il potere di limitazione spetta all'ente proprietario della strada, che deve valutare caso per caso la necessità della misura in funzione della sicurezza.
  • I limiti temporanei integrano il sistema generale dei limiti di velocità del Codice della Strada, adattandolo a situazioni contingenti e variabili nel tempo.
Indice dei contenuti

Natura e funzione dei limiti temporanei di velocità

L'articolo 343 del DPR 495/1992 disciplina le limitazioni temporanee di velocità: misure di regolamentazione del traffico non permanenti, imposte per periodi di tempo definiti o in risposta a situazioni di pericolo contingente. A differenza dei limiti di velocità ordinari - che sono permanenti e derivano dalla classificazione funzionale della strada - i limiti temporanei si sovrappongono alla regolamentazione ordinaria per rispondere a esigenze specifiche legate a luoghi, orari o eventi particolari.

La norma si inserisce nella cornice del Codice della Strada in materia di velocità (articolo 142 e seguenti), che attribuisce agli enti proprietari delle strade il potere di derogare ai limiti generali in senso restrittivo, adeguando la regolamentazione della circolazione alle caratteristiche fisiche e agli usi sociali del territorio attraversato.

Presupposti per l'imposizione di limiti temporanei

Il comma 1 identifica le situazioni tipiche che giustificano l'imposizione di limiti temporanei di velocità:

Prossimità di scuole e istituti: l'orario di entrata e uscita degli studenti genera un picco di pedoni - in gran parte minori - che attraversano le strade nelle vicinanze degli edifici scolastici. Un limite temporaneo di velocità nelle fasce orarie di ingresso e uscita - ad esempio dalle 7:30 alle 9:00 e dalle 12:30 alle 14:00 - riduce il rischio di investimento durante questi momenti di maggiore vulnerabilità.

Prossimità di campi sportivi: gli eventi sportivi richiamano flussi significativi di pedoni in ingresso e uscita dagli impianti. La circolazione intensa di spettatori e la frequente percezione ridotta dell'attenzione al traffico in questi contesti giustifica l'imposizione di un limite ridotto per la durata dell'evento e per un congruo periodo successivo.

Manifestazioni varie: la formula generica abbraccia qualunque evento che comporti un afflusso inusuale di persone in prossimità di una strada: sagre, mercati, fiere, cortei, raduni. In tutti questi casi l'ente gestore può adottare la misura per la durata dell'evento.

La norma precisa che il limite temporaneo può essere imposto «per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione». L'ente dispone quindi di flessibilità nella definizione della fascia oraria: può limitare la misura alla sola ora di punta scolastica o estenderla all'intera giornata scolastica, in funzione della propria valutazione del rischio.

L'obbligo di segnalazione ai conducenti

Sia il comma 1 sia il comma 2 ribadiscono che l'imposizione del limite temporaneo deve essere portata «a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali». Questo principio di pubblicità della norma stradale è fondamentale: un limite di velocità non segnalato non è opponibile al conducente e non può fondare una contestazione di violazione.

I segnali prescritti per la limitazione di velocità temporanea sono quelli ordinari di limite di velocità (pannello circolare con numero in rosso su sfondo bianco), eventualmente accompagnati da pannelli indicatori della tempistica (orario, giorni della settimana, stagione) o del motivo della limitazione (segnale complementare «zona scolastica», «manifestazione», ecc.). L'ente deve provvedere all'installazione fisica dei segnali prima che il limite diventi operativo.

L'assenza o la rimozione non autorizzata dei segnali fa venir meno la validità del limite: se un conducente non può percepire la segnaletica - perché non installata, oscurata o danneggiata - la contestazione della violazione è impugnabile.

Limitazioni per situazioni di pericolo

Il comma 2 attribuisce all'ente proprietario un potere più ampio e residuale: in presenza di «particolari situazioni di pericolo», può prescrivere limitazioni di velocità lungo il tratto interessato, sempre mediante i prescritti segnali. Questa disposizione ha carattere generale e si applica a qualunque situazione contingente che comprometta la sicurezza della circolazione: un tratto di strada con fondo stradale dissestato in attesa di manutenzione, un'area soggetta a frequenti fenomeni di nebbia fitta, un tratto con restringimento temporaneo per lavori stradali, o qualunque altra condizione che aumenti il rischio per gli utenti della strada.

Il potere di cui al comma 2 è più flessibile rispetto a quello del comma 1: non è circoscritto a situazioni tipiche predefinite, ma risponde alla valutazione discrezionale dell'ente, che ha l'obbligo - ma anche la responsabilità - di intervenire quando sussistono condizioni di pericolo oggettivo. L'inerzia dell'ente di fronte a una situazione di pericolo nota può configurare una responsabilità omissiva in caso di incidente.

Competenza dell'ente proprietario e raccordo con il Codice della Strada

Entrambi i commi attribuiscono il potere di imposizione dei limiti temporanei all'«ente proprietario della strada». La competenza varia in funzione della classificazione della strada: lo Stato per le strade statali, la Regione per le strade regionali, la Provincia per le provinciali, il Comune per le strade comunali. In contesti urbani, il Comune esercita tipicamente questo potere tramite ordinanza del Sindaco o del Dirigente competente, strumento che nel diritto amministrativo è il veicolo ordinario delle limitazioni temporanee alla circolazione.

Il raccordo con il Codice della Strada è diretto: l'articolo 142 del Codice fissa i limiti massimi di velocità generali e consente agli enti di derogarvi in senso restrittivo con apposita segnaletica. I limiti temporanei imposti ai sensi dell'articolo 343 del regolamento si inseriscono in questo quadro come una forma qualificata di deroga, caratterizzata dalla temporaneità e dalla specificità del contesto che la giustifica.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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