Testo dell'articoloVigente
Art. 339 DPR 495/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del già fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocità.
2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia è costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.
3. La sigla di cui al comma 2 può essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovrà essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovrà essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo: la targa internazionale e la sigla di nazionalità
L'articolo 339 del DPR 495/1992 disciplina due aspetti distinti ma connessi della segnalazione dei veicoli in circolazione internazionale: il contrassegno di immatricolazione e la sigla distintiva di nazionalità. Entrambi rispondono all'esigenza, fondamentale nei trasporti stradali internazionali, di rendere immediatamente identificabile la nazionalità di un veicolo da parte delle forze dell'ordine e degli altri utenti della strada di tutto il mondo.
La norma attua l'art. 132, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che prevede la conformità del contrassegno di immatricolazione alle norme stabilite da convenzioni internazionali e accordi di reciprocità. Il riferimento principale è la Convenzione di Ginevra del 1949 e, soprattutto, la Convenzione di Vienna del 1968 sulla circolazione stradale, ratificata dall'Italia con legge 17 aprile 1975, n. 308. Queste convenzioni internazionali hanno standardizzato le caratteristiche delle targhe e delle sigle di nazionalità proprio per consentire la circolazione transfrontaliera senza ambiguità di identificazione.
Il contrassegno in caratteri latini: il principio della leggibilità universale
Il comma 1 affronta un problema pratico di grande rilievo: non tutti i Paesi del mondo usano le cifre arabe e i caratteri latini per i propri sistemi di scrittura. Grecia, Armenia, Georgia, Paesi arabi, Cina, Giappone e molti altri Stati adottano sistemi alfabetici o sillabici propri. Un veicolo immatricolato in questi Paesi che circoli in Italia potrebbe recare una targa completamente illeggibile per gli operatori italiani — polizia stradale, autorità giudiziaria, assicuratori.
La norma stabilisce quindi che, quando il contrassegno di immatricolazione non impieghi cifre arabe e caratteri latini, esso deve essere ripetuto in tali cifre e caratteri. Questa «traslitterazione» o duplicazione in caratteri latini consente alle autorità del Paese ospitante di leggere e registrare correttamente l'identificativo del veicolo straniero. Il contrassegno ripetuto deve in ogni caso essere conforme alle norme stabilite dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte o dagli accordi di reciprocità con lo Stato di immatricolazione.
La sigla «I»: caratteristiche tecniche della nazionalità italiana
Il comma 2 fissa le caratteristiche tecniche della sigla distintiva «I» che identifica i veicoli immatricolati in Italia quando circolano all'estero. Si tratta dell'ovale bianco con la lettera «I» in nero, da apporre sulla parte posteriore del veicolo:
Queste misure non sono arbitrarie: corrispondono agli standard fissati dalla Convenzione di Vienna del 1968, che uniforma in tutta l'area di applicazione della Convenzione le sigle di nazionalità (I per Italia, F per Francia, D per Deutschland/Germania, GB per Gran Bretagna, ecc.) e le loro caratteristiche cromatiche e dimensionali. La leggibilità a distanza — soprattutto nelle condizioni di visibilità tipiche del traffico autostradale — dipende dalle dimensioni minime prescritte.
Modalità di apposizione: dipinto o targhetta
Il comma 3 prevede due modalità alternative di apposizione della sigla:
In entrambi i casi, la posizione perpendicolare al piano di simmetria garantisce che la sigla sia leggibile frontalmente da chi segue il veicolo, e non distorta o inclinata rispetto alla direzione di marcia.
Evoluzione normativa: dalla sigla ovale alla targa europea
È opportuno notare che, nell'ambito dell'Unione Europea, la sigla di nazionalità in ovale bianco è stata progressivamente sostituita — o resa opzionale — dall'introduzione delle targhe europee con la bandiera UE e il codice di nazionalità a sinistra (in Italia «I» bianco su sfondo blu). Con il Regolamento UE n. 540/2014 e le successive disposizioni, i veicoli immatricolati in Italia che recano la targa con la banda blu europea e il codice «I» sono esentati dall'obbligo di esporre separatamente la sigla di nazionalità negli altri Paesi dell'Unione. L'art. 339 del DPR 495/1992 mantiene tuttavia piena rilevanza per la circolazione al di fuori dell'Unione Europea, dove la targa europea non è riconosciuta come identificativo di nazionalità sufficiente in base alle convenzioni internazionali.
Per i veicoli di Paesi terzi in circolazione in Italia, la norma del comma 1 conserva tutta la sua attualità: un veicolo immatricolato in uno Stato con alfabeto non latino deve recare la ripetizione in caratteri latini del proprio codice identificativo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti