Testo dell'articoloVigente
Art. 336 DPR 495/1992 – Vigilanza tecnica sulle autoscuole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo: a) la capacità didattica del personale; b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature; c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; d) l'idoneità dei locali; e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi; f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami; g) la regolare esecuzione dei corsi; h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinchè adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema di vigilanza sulle autoscuole: struttura e finalità
L'art. 336 del DPR 495/1992 costituisce l'articolazione regolamentare del sistema di vigilanza sulle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica, in attuazione dell'art. 123 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Quest'ultimo articolo del Codice fissa i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'autoscuola e rimette al regolamento la disciplina delle modalità di vigilanza tecnica. Il legislatore ha scelto un modello di vigilanza continuativa e non meramente documentale: l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (M.C.T.C.) non si limita a verificare i requisiti formali al momento del rilascio dell'autorizzazione, ma esercita un controllo permanente nel tempo, anche mediante ispezioni a sorpresa durante lo svolgimento ordinario delle attività.
Gli otto profili di controllo ispettivo
Il comma 1 elenca gli otto profili che sono oggetto di verifica in sede ispettiva. Il primo è la «capacità didattica del personale»: gli istruttori devono possedere non solo la qualifica formale ma anche le competenze concrete per insegnare in modo efficace la guida e la normativa stradale. Il secondo è «l'efficienza e la completezza delle attrezzature»: simulatori, proiettori, materiale didattico teorico e pratiche di guida devono essere funzionanti e aggiornati. Il terzo è «la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti»: le autovetture e i motocicli usati per le esercitazioni devono essere in regola con le revisioni, equipaggiati con i doppi comandi e conformi alle specifiche tecniche previste per i veicoli scuola. Il quarto è «l'idoneità dei locali»: le aule devono avere le dimensioni, l'illuminazione e le condizioni igieniche adeguate. Il quinto e il sesto profilo riguardano indicatori statistici di qualità: la percentuale degli allievi che non hanno superato l'esame nell'arco di sei mesi e la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati. Questi dati, se molto elevati, possono rivelare gravi carenze nella preparazione degli allievi o pratiche commerciali scorrette. Il settimo profilo è la «regolare esecuzione dei corsi»: il monte ore teorico e pratico deve corrispondere a quanto previsto dal piano formativo. L'ottavo è il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del Codice.
La procedura di contestazione: il verbale e la notifica
Il comma 2 disciplina le modalità di contestazione delle irregolarità. Il verbale ispettivo deve evidenziare le irregolarità riscontrate e deve essere contestato immediatamente al titolare dell'autoscuola, al legale rappresentante, al socio amministratore o al responsabile del centro. La contestazione immediata è una garanzia fondamentale per il destinatario: egli viene messo a conoscenza in tempo reale di ciò che è stato rilevato e può già, in sede di verbale, fornire chiarimenti o indicare le giustificazioni che intende presentare. Le modalità di notifica sono due: la consegna diretta della copia del verbale, da sottoscrivere per ricevuta (che fa data certa sulla conoscenza del provvedimento), oppure l'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine per le giustificazioni e la diffida
Il comma 3 scanisce la sequenza procedurale successiva alla contestazione. Il titolare ha 15 giorni dalla consegna del verbale (o dalla ricezione della raccomandata) per presentare le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale. Il termine di 15 giorni è congruo ma non eccessivamente ampio: l'ufficio ispettivo ha già effettuato la verifica sul campo e il titolare conosce la propria situazione; il tempo è sufficiente per raccogliere la documentazione di supporto e formulare una risposta motivata. Se le giustificazioni presentate non sono ritenute sufficienti, ovvero se il titolare non risponde nel termine, l'ufficio emette una diffida formale: lo invita a eliminare le irregolarità entro un termine ulteriore che «in ogni caso non potrà essere inferiore a quindici giorni». Anche qui il termine minimo è garantistico: non si può pretendere che le irregolarità vengano eliminate in un giorno o in pochi giorni se richiedono interventi strutturali (sostituzione di veicoli, ristrutturazione dei locali, reclutamento di nuovo personale).
L'inottemperanza alla diffida e le misure sanzionatorie
Il comma 4 regola la fase finale della procedura in caso di mancata ottemperanza alla diffida. L'ufficio provinciale non adotta direttamente il provvedimento sanzionatorio - che spetta all'«autorità competente al rilascio dell'autorizzazione» - ma la informa dell'inottemperanza, trasmettendo la documentazione del procedimento. L'autorità competente (che varia in funzione del tipo di strada e della categoria di veicoli per cui è abilitata l'autoscuola) ha poi 30 giorni per adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 123, commi 8 e 9, del Codice della Strada: tali disposizioni contemplano sanzioni che possono arrivare fino alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio. La separazione tra l'ufficio tecnico che accerta le irregolarità e l'autorità che adotta le sanzioni risponde a una logica di separazione delle funzioni di controllo e di decisione.
Le misure urgenti cautelari
Il comma 5 introduce una clausola di salvaguardia per le situazioni di urgenza: «nelle more dell'espletamento della procedura» - ovvero mentre la sequenza ordinaria contestazione-giustificazioni-diffida-sanzione è ancora in corso - il direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. può adottare le «misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente». Si tratta di un potere cautelare atipico, analogo ai provvedimenti d'urgenza previsti in altri settori del diritto amministrativo: serve a impedire che, nel tempo necessario a completare la procedura ordinaria, l'autoscuola continui ad operare in condizioni di irregolarità grave. Un esempio tipico è la sospensione cautelativa dell'attività in presenza di veicoli scuola in stato di non sicurezza o di istruttori privi di qualifica aggiornata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti