Testo dell'articoloVigente
Art. 325 DPR 495/1992 – Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B: a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B…, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie; d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B….
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto….
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D.
In sintesi
Indice dei contenuti
La patente speciale: ratio e inquadramento normativo
L'articolo 325 del DPR 495/1992 disciplina i requisiti visivi per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D. La patente speciale è quella che viene rilasciata a soggetti affetti da menomazioni fisiche o sensoriali che non raggiungono i requisiti standard per la patente ordinaria, ma che possono guidare in sicurezza grazie a veicoli adattati o, come nel caso della vista, grazie a correzioni ottiche o alla compensazione funzionale dell'occhio sano.
La norma si colloca nell'alveo dell'articolo 119 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce i requisiti sanitari minimi. Il DPR 495/1992 ne definisce l'aspetto tecnico-operativo con la necessaria precisione numerica.
L'articolo 325 risponde a un'esigenza di bilanciamento tra due valori: da un lato la sicurezza della circolazione stradale, che richiede capacità visive adeguate per percepire pericoli, segnali e distanze; dall'altro il diritto alla mobilità individuale delle persone con disabilità visiva, che in molti contesti non dispongono di alternative ai mezzi propri.
La categoria dei monocoli: il caso più frequente
La lettera a) del comma 1 disciplina il caso del monocolo - soggetto che ha perso la funzionalità di un occhio o è nato con un solo occhio funzionante. Il monocolo può conseguire la patente speciale di categoria A e B se nell'occhio superstite ha un'acutezza visiva non inferiore a 8/10, raggiungibile anche con qualsiasi correzione ottica (occhiali o lenti a contatto).
La soglia di 8/10 è significativamente più elevata rispetto ai minimi previsti per la patente ordinaria, che richiedono un visus binoculare di 5/10 con almeno 2/10 nell'occhio peggiore. Questa asimmetria è giustificata dal fatto che il monocolo, avendo un solo occhio funzionante, non beneficia della visione stereoscopica e ha un campo visivo ridotto: la maggiore acutezza visiva compensa parzialmente queste limitazioni.
Il monocolo deve inoltre avere campo visivo normale, senso cromatico sufficiente e adeguata visione notturna nell'occhio superstite (comma 4). Queste condizioni aggiuntive sono fondamentali per la sicurezza: la visione notturna ridotta è un fattore di rischio particolarmente rilevante nella guida serale e notturna, quando i monocoli sono statisticamente più vulnerabili rispetto ai normovisionali.
L'occhio con visus inferiore a 1/10: la deroga della lettera b)
La lettera b) del comma 1 estende la possibilità di ottenere la patente speciale a soggetti che non hanno perso completamente l'uso di un occhio, ma in cui un occhio ha un visus inferiore a 1/10 non correggibile con lenti, e l'altro raggiunge almeno 8/10 con qualsiasi correzione.
La condizione «non correggibile con lenti» è cruciale: non basta che il visus di un occhio sia basso, occorre che tale limitazione non sia rimediabile con la correzione ottica. Se invece la bassa visione è correggibile (es. miopia molto elevata ma compensabile con lenti), il soggetto rientra nelle valutazioni ordinarie o nel caso della lettera c), non in quello della lettera b).
Anche per questa categoria valgono i requisiti di campo visivo, senso cromatico e visione notturna dell'occhio migliore (comma 4).
La casistica della lettera c): visus complessivo e differenza diottrica
La lettera c) del comma 1 è la più articolata e disciplina i soggetti che pur non raggiungendo i minimi ordinari per la patente A e B hanno un visus complessivo non inferiore a 8/10, con un minimo di 1/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, a condizione che la differenza di rifrazione tra le lenti dei due occhi non superi le 3 diottrie.
Il limite delle 3 diottrie di differenza tra i due occhi (anisometropia) è motivato da ragioni fisiologiche: una differenza diottrica elevata tra i due occhi produce immagini retiniche di dimensioni diverse (aniseiconia), che il cervello fatica a fondere in un'immagine unica. Questo fenomeno può causare diplopia o affaticamento visivo, con conseguenti rischi nella guida prolungata.
Per questa categoria, i requisiti di campo visivo, senso cromatico e visione notturna devono essere soddisfatti in entrambi gli occhi, non solo nel migliore, e il soggetto deve avere adeguata visione binoculare (comma 4, seconda parte). Questo requisito supplementare compensa la maggiore complessità visiva di questa casistica rispetto al monocolo.
Le lenti a contatto come strumento di correzione
I commi 1 (lettera d) e 5 precisano che i requisiti visivi previsti possono essere raggiunti anche con lenti a contatto, a condizione che siano tollerate ed efficaci. Questa precisazione, apparentemente ovvia, ha rilevanza pratica perché le lenti a contatto offrono alcuni vantaggi rispetto agli occhiali nei soggetti con anisometropia elevata: eliminano la differenza di ingrandimento delle immagini prodotta da lenti di potere diverso (aniseiconia indotta da occhiali), consentendo in certi casi il superamento dei limiti diottrico della lettera c).
La condizione di «tolleranza ed efficacia» significa che il soggetto deve essere in grado di indossare le lenti per periodi prolungati (tutta la durata della guida) senza disturbi, e che le lenti devono effettivamente correggere il difetto visivo in modo stabile. Un soggetto che tollera le lenti a contatto solo per brevi periodi o in cui le lenti producono visione instabile non soddisfa questo requisito.
Le categorie C e D: nessuna deroga aggiuntiva
Il comma 6 stabilisce che per la patente speciale di categorie C (veicoli pesanti) e D (trasporto persone) i requisiti visivi richiesti sono gli stessi previsti per la patente ordinaria delle medesime categorie, senza alcuna deroga aggiuntiva. Questo significa che chi non raggiunge i minimi visivi per la patente ordinaria C e D non può ottenere nemmeno la patente speciale di tali categorie.
La scelta legislativa è coerente con il maggior rischio connesso alla guida professionale di veicoli pesanti e di trasporto persone, dove una riduzione delle capacità visive ha conseguenze potenzialmente più gravi sia per il conducente sia per i passeggeri e gli altri utenti della strada.
Il procedimento di accertamento e la conferma di validità
La norma si applica non solo al conseguimento iniziale della patente speciale, ma anche alla sua conferma di validità (rinnovo) e alla sua revisione. Questo significa che i requisiti visivi devono essere mantenuti per tutta la vita del titolare della patente e verificati periodicamente dalle commissioni mediche locali.
Le patenti speciali hanno di norma una durata ridotta rispetto alle patenti ordinarie, proprio per consentire un monitoraggio più frequente delle condizioni fisiche del titolare. La commissione medica locale può prescrivere limitazioni o condizioni particolari (uso obbligatorio di occhiali, lenti a contatto, correzioni specifiche) che vengono riportate nel codice armonizzato della patente.
Quando il medico di base o uno specialista oculistico rileva un peggioramento del visus che potrebbe non soddisfare più i requisiti minimi, ha l'obbligo di segnalarlo alla competente struttura sanitaria, che può avviare la procedura di revisione della patente. Il titolare, d'altra parte, non è tenuto ad autocertificare la propria idoneità visiva salvo al momento del rinnovo.
Codici armonizzati e restrizioni sulla patente
Quando la commissione medica locale certifica l'idoneità alla guida di un soggetto con disabilità visiva, le condizioni imposte vengono trascritte nella patente mediante codici armonizzati europei, previsti dalla direttiva comunitaria recepita nell'ordinamento italiano. I codici più rilevanti per i requisiti visivi sono: il codice 01 (correzione o protezione oculare), che può essere specificato come 01.01 (occhiali), 01.02 (lente a contatto), 01.06 (occhiale per monocoli). Questi codici hanno valore vincolante: guidare senza indossare le lenti prescritte non è solo un rischio personale, ma una violazione delle condizioni di validità della patente, sanzionabile al pari della guida senza patente.
Il conducente con patente speciale soggetta al codice 01 è tenuto a indossare la correzione prescritta per tutta la durata della guida, non soltanto quando ritiene di averne bisogno. In caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, l'assenza degli occhiali o delle lenti previste costituisce un'infrazione autonoma, indipendentemente dall'esito di altri accertamenti sulla guida.
Il rapporto tra patente speciale e veicolo adattato
I requisiti visivi dell'art. 325 riguardano la sola componente sensoriale dell'idoneità alla guida. La patente speciale per disabilità visiva non implica necessariamente l'uso di veicoli adattati: il soggetto con bassa visione compensata da lenti guida normalmente un'autovettura di serie. Il veicolo adattato - con comandi modificati, specchi supplementari o altri dispositivi - si rende necessario solo quando la disabilità riguarda anche gli arti o la coordinazione motoria, non la vista.
Questa distinzione è rilevante in sede assicurativa: la polizza RC auto e le coperture accessorie non richiedono comunicazioni aggiuntive per la sola disabilità visiva coperta dalla patente speciale, a meno che l'assicuratore non ponga una specifica domanda in fase di stipula. La reticenza su condizioni di salute che abbiano determinato l'obbligo di patente speciale potrebbe tuttavia rilevare come dichiarazione inesatta rilevante ai fini dell'art. 1892 del codice civile in caso di sinistro.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un monocolo può prendere la patente?
Sì. Un soggetto che ha perso la funzionalità di un occhio (monocolo) può ottenere la patente speciale di categoria A e B se nell'occhio superstite raggiunge un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile anche con qualsiasi correzione ottica (occhiali o lenti a contatto), e ha campo visivo normale, senso cromatico sufficiente e adeguata visione notturna (art. 325, comma 1, lett. a) e comma 4, DPR 495/1992).
Qual è il limite della differenza diottrica tra i due occhi per la patente speciale?
Per rientrare nella fattispecie della lettera c) dell'art. 325, la differenza di rifrazione tra le lenti dei due occhi non deve superare 3 diottrie. Questa limitazione è motivata dal rischio di aniseiconia (immagini di dimensioni diverse sui due occhi), che può causare diplopia o affaticamento visivo durante la guida.
Le lenti a contatto sono accettate per il conseguimento della patente speciale?
Sì. L'art. 325 prevede espressamente che i requisiti visivi possano essere raggiunti anche con lenti a contatto, a condizione che siano tollerate ed efficaci. Il loro uso obbligatorio durante la guida viene indicato come condizione nella patente rilasciata.
La patente speciale C e D ha requisiti visivi diversi dalla patente ordinaria?
No. Per le categorie C e D, l'art. 325, comma 6, del DPR 495/1992 stabilisce che i requisiti visivi richiesti per la patente speciale sono gli stessi di quelli previsti per le corrispondenti patenti ordinarie. Non è quindi possibile ottenere la patente speciale C o D con requisiti visivi inferiori ai minimi ordinari.
Cosa succede se il visus peggiora dopo aver ottenuto la patente speciale?
I requisiti visivi devono essere mantenuti per tutta la durata della patente e verificati ad ogni rinnovo. Se in sede di conferma di validità il titolare non raggiunge più i minimi previsti dall'art. 325, la commissione medica locale non può rilasciare la conferma e la patente speciale non viene rinnovata. In caso di grave e repentino peggioramento, il medico curante o lo specialista è tenuto a segnalarlo.