Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 322 DPR 495/1992 – Requisiti visivi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche posi- tive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto…. 9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.

10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

In sintesi

  • L'art. 322 fissa i requisiti visivi minimi per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida, differenziando tra categorie A/B e categorie C/D/E.
  • Per le patenti A e B è richiesta un'acutezza visiva complessiva di almeno 10 decimi, con non meno di 2 decimi nell'occhio peggiore, raggiungibile con lenti correttive sferiche.
  • Per le patenti C, D, E il requisito è più severo: almeno 14 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno e visus non corretto di almeno 1 decimo per ciascun occhio.
  • Sono richiesti inoltre campo visivo normale, senso cromatico sufficiente per riconoscere i colori della segnaletica, visione notturna adeguata e visione binoculare.
  • In presenza di malattie dell'apparato visivo, la commissione medica locale può ridurre la validità della patente a periodi non superiori a due anni e prescrivere esami periodici.
Indice dei contenuti

Finalità della norma e raccordo con il Codice della Strada

L'art. 322 del DPR 495/1992 costituisce la norma tecnica di dettaglio che specifica i requisiti visivi minimi richiesti per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida, in attuazione delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sulle condizioni di idoneità psicofisica del conducente (artt. 119 e seguenti del Codice). La vista è la principale fonte di informazione sensoriale per il conducente: si stima che oltre il 90% delle informazioni necessarie alla guida sicura provenga dall'apparato visivo. La norma traduce questa evidenza scientifica in requisiti misurabili e verificabili.

La disciplina si articola su due livelli principali: requisiti qualitativi (campo visivo, senso cromatico, visione notturna, visione binoculare) e requisiti quantitativi di acutezza visiva, differenziati per categoria di patente. La differenziazione riflette la diversa pericolosità e complessità dei veicoli che ciascuna categoria autorizza a condurre: un conducente di autocarri pesanti o autobus deve avere standard visivi più elevati rispetto a chi guida solo autovetture.

Requisiti comuni a tutte le categorie: campo visivo, senso cromatico, visione notturna e binoculare

Il comma 1 elenca i requisiti visivi di base validi per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente per qualsiasi categoria. Il campo visivo deve essere normale: un campo visivo ristretto (ad esempio per glaucoma, distacco di retina, o lesioni neurologiche) compromette la percezione periferica, fondamentale per intercettare pedoni, ciclisti e veicoli che si avvicinano lateralmente. Il senso cromatico deve essere sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori usati nella segnaletica stradale: rosso, giallo, verde sono i colori fondamentali dei semafori e di molti segnali verticali, e un daltonismo severo che impedisca la loro distinzione rappresenta un rischio reale per la circolazione. La visione notturna adeguata consente al conducente di operare in condizioni di scarsa illuminazione, comune in molte situazioni di guida. La visione binoculare - la capacità di usare i due occhi in modo coordinato per ottenere la percezione della profondità - è essenziale per valutare correttamente le distanze, fondamentale nelle manovre di sorpasso, nelle intersezioni e nei parcheggi.

Acutezza visiva per le categorie A e B: i limiti e le correzioni ammesse

Il comma 2 fissa i requisiti di acutezza visiva per le patenti di categoria A (motocicli) e B (autovetture, furgoni leggeri): acutezza complessiva di almeno 10 decimi, con non meno di 2 decimi nell'occhio che vede di meno. Il limite di 2 decimi nell'occhio peggiore è volto a garantire che il conducente mantenga un'adeguata percezione anche in caso di improvvisa perdita della vista dell'occhio dominante (ad esempio per abbagliamento o lesione). Questi requisiti possono essere raggiunti con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non superi tre diottrie. Il vincolo sulla differenza diotttrica è finalizzato a evitare anisometropie (differenza di potere refrattivo tra i due occhi) troppo marcate, che pur correggendo il visus possono deteriorare la visione binoculare.

Requisiti più severi per le categorie C, D, E: la ratio della distinzione

Il comma 3 stabilisce requisiti più elevati per i conducenti di veicoli pesanti (categoria C), autobus (categoria D) ed equivalenti (categoria E per i relativi rimorchi): acutezza visiva minima di 14 decimi complessivi, con almeno 5 decimi nell'occhio peggiore e acutezza non corretta di almeno 1 decimo per ciascun occhio. Quest'ultimo requisito - visus naturale minimo di 1 decimo per ciascun occhio - non ha equivalente per le categorie A/B: il conducente di veicoli pesanti deve quindi avere un residuo visivo naturale anche senza correzione, perché si vuole garantire una capacità visiva minima anche in caso di rottura o perdita delle lenti correttive durante la guida. La maggiore severità dei requisiti per queste categorie è giustificata dalla maggiore massa e inerzia dei veicoli, dalla lunghezza degli spazi di frenata, dall'ampiezza degli angoli morti e dalla pericolosità di un incidente con veicoli pesanti rispetto a uno con autovetture.

Regole per le correzioni ottiche e casi particolari di refrazione

I commi 4-10 affrontano una serie di casistiche tecniche relative alle correzioni ottiche: il caso di vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro (commi 4-5), l'associazione di lenti cilindriche alle lenti sferiche di base (comma 6), il solo astigmatismo (comma 7), l'uso di lenti a contatto (comma 8), l'impianto di lenti endoculari artificiali (comma 9). La previsione del comma 9 - per cui il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti endoculari è considerato come visus naturale - è particolarmente rilevante per i pazienti operati di cataratta, che dopo l'intervento possono aver recuperato un'acutezza visiva sufficiente per la guida. In tutti i casi, il comma 10 ribadisce che le correzioni devono essere «efficaci e tollerate»: una lente che corregge teoricamente il visus ma che il conducente non tollera e non indossa non soddisfa il requisito.

Patologie visive, limitazioni di validità e revisioni periodiche

I commi 11-13 disciplinano le situazioni patologiche più complesse. Il comma 11 prevede che le patenti C, D, E non debbano essere rilasciate né confermate in presenza di campo visivo ridotto, diplopia (visione doppia) o visione binoculare difettosa. Per le altre categorie, il comma 12 prevede che in presenza di malattia visiva in atto o pregressa - che abbia causato o possa causare menomazioni - la commissione medica locale prescriva esami della vista periodici a intervalli non superiori a due anni, subordinando il rinnovo ai loro esiti. Il comma 13 introduce la possibilità, per la commissione medica locale, di ridurre la validità della patente a periodi non superiori a due anni quando la riduzione del visus dipende da una malattia in corso: in questo modo il sistema mantiene un controllo continuativo sulle condizioni visive del conducente senza dover adottare provvedimenti di revoca totale in situazioni borderline.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è il visus minimo per la patente B?

Per le patenti di categoria A e B è richiesta un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10 decimi, con non meno di 2 decimi nell'occhio che vede di meno. Il requisito può essere raggiunto con lenti correttive sferiche di qualsiasi potere diottrico, purché la differenza tra le due lenti non superi 3 diottrie.

Perché per la patente C servono requisiti visivi più alti rispetto alla B?

I conducenti di veicoli pesanti (categoria C), autobus (D) e combinazioni (E) devono rispettare requisiti più severi - 14 decimi complessivi con almeno 5 decimi nell'occhio peggiore e 1 decimo naturale per ciascun occhio - perché la massa, l'inerzia e la pericolosità di questi veicoli rendono necessario un livello visivo superiore, incluso un residuo visivo naturale minimo in caso di perdita delle lenti durante la guida.

Chi è operato di cataratta può guidare?

Sì. Il comma 9 dell'art. 322 stabilisce che il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato come visus naturale in sede di esame. Se il conducente ha recuperato un'acutezza visiva sufficiente dopo l'intervento di cataratta, può conseguire o rinnovare la patente alle stesse condizioni di chi non ha avuto l'intervento.

Cosa succede se si ha una malattia degli occhi in corso?

In presenza di malattia visiva in atto o pregressa che abbia causato menomazioni, la commissione medica locale può prescrivere esami della vista periodici (ogni due anni al massimo) e ridurre la validità della patente fino a periodi non superiori a due anni. Il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di questi esami.

Il daltonismo impedisce il conseguimento della patente?

Non necessariamente: l'art. 322, comma 1, richiede un senso cromatico «sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale». Un daltonismo lieve che non compromette la distinzione dei colori fondamentali (rosso, verde, giallo) può essere compatibile con il requisito. La valutazione è rimessa alla commissione medica in base al tipo e al grado di discromatopsia.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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