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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli accertamenti tecnici previsti dal Codice della Strada sono effettuati dai dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. secondo i profili professionali della tabella III.1.
  • Gli accertamenti riservati agli ingegneri direttori coordinatori, ingegneri direttori e ingegneri possono essere svolti con la collaborazione di funzionari abilitati agli accertamenti delle lettere d) ed e) della stessa tabella.
  • Il Ministro dei trasporti individua con provvedimento gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere.
  • In caso di riorganizzazione dei profili professionali della M.C.T.C., il Ministro stabilisce con decreto l'equiparazione tra vecchi e nuovi profili.
  • Le medesime equiparazioni si applicano anche a seguito di innovazioni dello stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 242 DPR 495/1992 — Profili professionali che dànno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nelle lettere a) e b) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ingegneri, possono essere effettuati con la collaborazione dei funzionari, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.

2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere.

3. Nel caso che i profili professionali indicati nella tabella III.1 siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati.

4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento.

Commento

Il sistema degli accertamenti tecnici nel Codice della Strada

L'art. 242 del DPR 495/1992 si colloca nel titolo dedicato alle revisioni e agli accertamenti tecnici sui veicoli, e disciplina un aspetto organizzativo di rilievo: la competenza per profilo professionale a effettuare gli accertamenti tecnici previsti dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il sistema è costruito attorno alla Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione), struttura del Ministero dei trasporti che nel tempo si è evoluta nel Dipartimento per i trasporti e la navigazione. L'accertamento tecnico è l'attività mediante la quale i funzionari competenti verificano la conformità tecnica di un veicolo, di un impianto o di una condizione di circolazione ai requisiti stabiliti dal Codice e dal Regolamento, con funzione sia di certificazione (revisione, omologazione) sia sanzionatoria (accertamento di irregolarità).

La tabella III.1: il riferimento per le competenze per profilo

La norma rinvia integralmente alla tabella III.1 allegata al Regolamento, che individua per ciascuna tipologia di accertamento tecnico (lettere da a) a e)) il profilo professionale minimo richiesto. La struttura è gerarchica: gli accertamenti più complessi (lettere a) e b)) sono riservati ai profili di maggiore qualificazione, ossia all'ingegnere direttore coordinatore, all'ingegnere direttore e all'ingegnere, nonché ai dirigenti tecnici ingegneri. Si tratta tipicamente di accertamenti che richiedono una valutazione tecnica discrezionale di alto livello, quali le omologazioni di nuovi veicoli o componenti, le perizie su veicoli con caratteristiche particolari o le verifiche di conformità in casi controversi. Il comma 1 prevede peraltro che anche questi accertamenti di vertice possano essere effettuati «con la collaborazione» dei funzionari abilitati agli accertamenti delle lettere d) e e) della stessa tabella, ossia di figure professionali di livello inferiore che possono supportare l'istruttoria pur senza essere titolari dell'accertamento finale.

La flessibilità ministeriale: accertamenti non riservati e adeguamento ai nuovi profili

Il comma 2 (nella parte non soppressa dal DPR 610/1996) attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di individuare con proprio provvedimento gli accertamenti tecnici che non sono riservati ai diversi profili di ingegnere. Questo consente all'Amministrazione di adeguare nel tempo l'allocazione delle competenze in funzione dell'evoluzione tecnologica (nuovi tipi di veicoli, nuove prove tecniche), senza dover modificare il testo regolamentare. Il comma 3 affronta il caso in cui i profili professionali indicati nella tabella III.1 vengano sostituiti da nuovi profili a seguito di riforme dell'ordinamento del personale: in tal caso il Ministro stabilisce con decreto l'equiparazione tra i profili precedenti e quelli nuovi, garantendo continuità nell'attribuzione delle competenze senza vuoti normativi. Il comma 4 estende la stessa logica alle innovazioni dello stato giuridico del personale M.C.T.C., come riorganizzazioni interne, fusioni di ruoli o creazione di nuove qualifiche.

Rilevanza pratica: chi firma le revisioni e i certificati di idoneità

Per l'utente della strada, l'art. 242 ha rilevanza indiretta ma concreta: è questa disposizione che garantisce che le revisioni, le omologazioni, i certificati di idoneità tecnica e gli altri accertamenti ufficiali siano firmati da personale tecnicamente qualificato. Quando un'automobile supera la revisione periodica presso la Motorizzazione, la conformità tecnica è certificata da funzionari inquadrati nei profili previsti dalla tabella III.1. Un eventuale accertamento effettuato da personale non abilitato potrebbe inficiare la validità del provvedimento, con conseguenze sul piano sia amministrativo sia della responsabilità in caso di sinistro. La norma tutela quindi anche l'utente finale, assicurando che i giudizi tecnici sui veicoli provengano da soggetti con la preparazione adeguata.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi ha la competenza per effettuare gli accertamenti tecnici sulle auto?

Gli accertamenti tecnici sono effettuati dai dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (oggi Dipartimento per i trasporti) secondo i profili professionali della tabella III.1 allegata al Regolamento. I profili più qualificati (ingegneri e dirigenti tecnici) hanno competenza sugli accertamenti più complessi; quelli di livello inferiore possono collaborare nell'istruttoria.

Un accertamento tecnico effettuato da personale non competente è valido?

L'art. 242 riserva ciascun tipo di accertamento a specifici profili professionali. Un accertamento effettuato da un funzionario non abilitato potrebbe essere viziato sul piano amministrativo, con possibili conseguenze sulla validità del provvedimento (revisione, omologazione, certificato). La questione va valutata caso per caso in base all'effettiva incidenza del vizio.

Cosa succede se i profili professionali della Motorizzazione vengono riorganizzati?

Il comma 3 dell'art. 242 prevede che il Ministro dei trasporti emani un decreto di equiparazione tra i vecchi e i nuovi profili. In questo modo non si creano vuoti di competenza e gli atti già compiuti dai funzionari con i vecchi profili restano validi, mentre quelli futuri vengono attribuiti ai nuovi profili equiparati.

I funzionari di livello inferiore possono effettuare accertamenti riservati agli ingegneri?

Non in modo autonomo. Possono collaborare nell'istruttoria degli accertamenti riservati agli ingegneri, seguendo le istruzioni della Direzione generale, ma la responsabilità e la firma del provvedimento finale restano in capo al profilo professionale superiore competente.

Il Ministro dei trasporti può modificare l'elenco degli accertamenti riservati agli ingegneri?

Sì. Il comma 2 dell'art. 242 attribuisce al Ministro la facoltà di individuare con proprio provvedimento gli accertamenti che non sono riservati ai diversi profili di ingegnere. Questo meccanismo consente di aggiornare la distribuzione delle competenze in risposta all'evoluzione tecnologica e alle nuove tipologie di veicoli, senza dover modificare il Regolamento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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