← Torna a Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese e i consorzi che effettuano revisioni di veicoli in regime di concessione (art. 80, comma 8, del Codice della Strada) devono essere dotati delle attrezzature indicate nell'appendice X al titolo del Regolamento.
  • Le attrezzature principali devono essere approvate od omologate nel tipo dai competenti uffici del Ministero dei trasporti.
  • Alcune attrezzature specifiche (sicurezza sul lavoro e metrologia) richiedono il riconoscimento rispettivamente dell'ISPESL e della Camera di commercio.
  • Il Ministero dei trasporti può aggiornare la normativa tecnica sulle attrezzature in relazione all'evoluzione tecnologica dei veicoli.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 241 DPR 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

Commento

Il contesto: la revisione dei veicoli affidata ai privati in concessione

L'art. 241 del DPR 495/1992 si inserisce nel sistema della revisione periodica dei veicoli disciplinato dall'art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). L'art. 80 CdS stabilisce l'obbligo di sottoporre periodicamente i veicoli a motore a revisione per verificarne la conformità alle prescrizioni tecniche e la sicurezza. Accanto alle revisioni effettuate direttamente dagli uffici statali della Motorizzazione Civile, il Codice prevede — al comma 8 dell'art. 80 — la possibilità di affidare in concessione l'attività di revisione a imprese private e consorzi.

L'art. 241 del Regolamento disciplina i requisiti minimi che questi soggetti privati devono possedere per poter esercitare l'attività di revisione: in particolare, le attrezzature e le strumentazioni che devono essere presenti nei loro centri di revisione.

Le attrezzature richieste dall'appendice X

Il Regolamento non elenca direttamente le singole attrezzature nel corpo dell'art. 241, ma rinvia all'appendice X del titolo relativo alle revisioni. Questo rinvio è tecnico e necessario: le attrezzature per la revisione dei veicoli sono numerose, variano in base al tipo di veicolo revisionato, e soprattutto evolvono nel tempo man mano che cambiano le tecnologie dei veicoli e le metodologie di controllo.

L'appendice X elenca categorie di attrezzature che, nella struttura della norma, sono distinte in base all'ente competente per la loro approvazione. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 — nonché quelle di cui al comma 1-bis — devono essere approvate od omologate nel tipo dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione). Le attrezzature di cui alla lettera h) — tipicamente quelle legate alla sicurezza del lavoro — devono essere riconosciute idonee dall'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oggi confluito nell'INAIL). Le attrezzature di cui alla lettera l) — tipicamente quelle di misura — devono essere riconosciute idonee dal competente ufficio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che esercita le funzioni metriche in applicazione della normativa sugli strumenti di misura.

L'approvazione e l'omologazione nel tipo: cosa significa

Il comma 2 dell'art. 241 distingue tra approvazione e omologazione nel tipo, espressioni che meritano una spiegazione. L'approvazione è un atto amministrativo con cui l'autorità competente dichiara che uno specifico strumento o attrezzatura è conforme alle prescrizioni tecniche richieste. L'omologazione nel tipo è invece un'approvazione riferita a un modello (tipo) di strumento: una volta che un tipo di attrezzatura è omologato, tutte le unità prodotte in serie secondo quel tipo sono automaticamente conformi, senza necessità di verifica individuale.

Questo sistema garantisce che le revisioni effettuate dai privati concessionari siano attendibili e comparabili a quelle effettuate dagli uffici della Motorizzazione: se gli strumenti di misura non fossero affidabili e standardizzati, le revisioni prive sarebbero prive di valore tecnico reale.

L'aggiornamento normativo e l'evoluzione tecnologica

Il comma 3 dell'art. 241 attribuisce al Ministero dei trasporti il potere di aggiornare la normativa sulle attrezzature con propri provvedimenti, in relazione all'evolversi della tecnologia dei veicoli e delle strumentazioni. Questa previsione è di grande importanza pratica.

Il mondo dei veicoli ha subito trasformazioni radicali negli ultimi decenni: dai motori a benzina e diesel tradizionali si è passati ai veicoli ibridi, elettrici e a idrogeno; i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) sono diventati sempre più sofisticati; i sistemi frenanti, di illuminazione e di segnalazione hanno raggiunto livelli di complessità impensabili quando il Regolamento fu redatto nel 1992. Un elenco fisso di attrezzature diventa rapidamente obsoleto: il potere ministeriale di aggiornamento consente di adeguare i requisiti senza dover modificare il testo del Regolamento attraverso l'iter normativo ordinario.

La rilevanza pratica per le imprese concessionarie

Per le imprese e i consorzi che intendono ottenere la concessione per effettuare revisioni, l'art. 241 definisce un requisito non negoziabile: il possesso delle attrezzature previste dall'appendice X, correttamente approvate o omologate. La mancanza anche di una sola delle attrezzature obbligatorie può precludere il rilascio della concessione o determinarne la revoca.

Va ricordato che le province sono, secondo la norma, l'ambito territoriale di riferimento: il Ministro dei trasporti individua le province in cui le revisioni possono essere affidate in concessione ai privati. Questo significa che non necessariamente tutto il territorio nazionale è coperto da centri di revisione privati concessionari: la distribuzione dipende dalla programmazione ministeriale e dalle esigenze del servizio pubblico.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa deve possedere un'impresa per effettuare revisioni in concessione?

Deve essere dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X del Regolamento. Alcune devono essere approvate od omologate nel tipo dal Ministero dei trasporti; quelle legate alla sicurezza sul lavoro devono avere il riconoscimento ISPESL (ora INAIL); quelle di misura devono essere riconosciute dalla Camera di commercio.

La revisione effettuata da un centro privato concessionario è valida come quella della Motorizzazione?

Sì. I centri di revisione privati operano in regime di concessione ai sensi dell'art. 80, comma 8, del Codice della Strada e devono rispettare i requisiti tecnici dell'art. 241 del Regolamento. L'esito della revisione ha piena validità amministrativa.

Il Ministero può aggiornare le attrezzature richieste senza modificare il Regolamento?

Sì. Il comma 3 dell'art. 241 attribuisce al Ministero dei trasporti il potere di aggiornare la normativa sulle attrezzature con propri provvedimenti, in relazione all'evolversi della tecnologia dei veicoli e delle strumentazioni. Questo consente adeguamenti rapidi senza dover ricorrere all'iter normativo ordinario.

Cosa succede se un centro di revisione privato non ha tutte le attrezzature richieste?

La mancanza delle attrezzature obbligatorie può impedire il rilascio della concessione o determinarne la revoca. Le attrezzature devono essere presenti, funzionanti e correttamente approvate od omologate: non è sufficiente possederle in modo formale se non sono operative o se le omologazioni sono scadute.

Chi controlla che i centri di revisione privati rispettino i requisiti dell'art. 241?

La vigilanza compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale per la motorizzazione) e agli uffici periferici della Motorizzazione Civile. I centri concessionari sono soggetti a verifiche ispettive periodiche e straordinarie che accertano il possesso e l'idoneità delle attrezzature previste dall'appendice X.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.