Art. 221 DPR 495/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.
2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.
3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.
4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 221 Cod. Amb. — Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
- Art. 221 D.Lgs. 209/2005 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
- Art. 221 Codice Civile: Locazioni
- Articolo 221 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 221 Codice della Strada: Connessione obiettiva con un reato
- Art. 221 c.p.c.: Modo di proposizione e contenuto della querela