Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 214 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.

2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. 5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

In sintesi

  • I veicoli d'epoca iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art. 60, comma 2, del Codice della Strada ottengono, per le manifestazioni e i raduni autorizzati, un foglio di via e una targa provvisoria.
  • Il foglio di via indica il percorso, la durata della manifestazione e la velocità massima consentita: al massimo 40 km/h, ridotta a 25 km/h se il freno di soccorso agisce su una sola ruota, e a 15 km/h in assenza di pneumatici.
  • La richiesta è presentata dall'ente organizzatore all'ufficio provinciale della motorizzazione nella cui circoscrizione si svolge il raduno (o dove ha inizio, se coinvolge più province).
  • L'autorizzazione alla circolazione è subordinata alla partecipazione di almeno 15 veicoli, al nulla osta degli enti stradali competenti e alla presenza della scorta degli organi di Polizia.
  • L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei veicoli d'epoca sono soggette a tariffe fissate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.
Indice dei contenuti

I veicoli d'epoca nel sistema del Codice della Strada

L'art. 214 del DPR 495/1992 disciplina le modalità operative per la circolazione dei motoveicoli e degli autoveicoli d'epoca, in attuazione dell'art. 60, comma 2, e dell'art. 99 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice riconosce la peculiarità dei veicoli storici - che non possono essere adeguati agli standard tecnici dei veicoli moderni senza snaturarne l'identità - e consente loro di circolare su percorsi limitati e in occasioni specifiche (raduni, manifestazioni storiche, eventi culturali) attraverso un regime autorizzatorio speciale.

Il veicolo d'epoca è iscritto in un apposito elenco gestito dalla Direzione generale della Motorizzazione (oggi Direzione generale per la motorizzazione e la sicurezza del trasporto su strada, struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). L'iscrizione attesta il valore storico del mezzo e la sua appartenenza alla categoria dei veicoli che non seguono le ordinarie prescrizioni tecniche della circolazione stradale. Non è un registro di omologazione ma un registro di tutela del patrimonio storico automobilistico.

Il foglio di via e la targa provvisoria: natura e contenuto

Per ogni manifestazione o raduno, il veicolo d'epoca ottiene due documenti: il foglio di via e la targa provvisoria. Questi sostituiscono i normali documenti di circolazione (carta di circolazione e targa definitiva) per la durata dell'evento.

Il foglio di via è il documento centrale dell'autorizzazione: riporta la validità temporale (limitata alla durata della manifestazione), il percorso consentito (che non può essere esteso oltre l'itinerario indicato), e la velocità massima specifica del veicolo. Quest'ultima è determinata in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal mezzo, con tre soglie fissate dalla norma: 40 km/h come limite massimo assoluto; 25 km/h se l'impianto frenante di soccorso agisce su una sola ruota (impianti frenanti arcaici tipici di veicoli ante guerra); 15 km/h per i veicoli privi di pneumatici (veicoli su ruote con cerchione pieno o pneumatici insufficienti). Queste limitazioni riflettono le reali capacità di frenata e di manovrabilità di veicoli costruiti con tecnologie del passato.

Il procedimento autorizzatorio: chi presenta la domanda e a chi

Il comma 3 individua il soggetto legittimato a richiedere il foglio di via e le targhe: è l'ente organizzatore della manifestazione (club automobilistici storici, associazioni di collezionisti, fondazioni, enti locali), non il singolo proprietario del veicolo. La domanda è presentata all'ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio - quello della provincia in cui si svolge il raduno - oppure quello della provincia in cui il raduno ha inizio, se il percorso coinvolge più circoscrizioni provinciali.

La domanda deve indicare, per ciascun veicolo: nome del proprietario, marca, tipo, numero di telaio o di motore, percorso e durata della manifestazione. Queste informazioni consentono all'ufficio di emettere un foglio di via individuale per ciascun mezzo partecipante, legato all'evento specifico.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Il comma 4 stabilisce tre condizioni cumulative per il rilascio dell'autorizzazione. La prima è il requisito numerico: la manifestazione deve coinvolgere almeno 15 partecipanti. Questa soglia minima esclude i semplici spostamenti individuali o le uscite di gruppo di ridottissime dimensioni, riservando il regime speciale alle manifestazioni con una certa dimensione collettiva. La seconda condizione è il nulla osta degli enti proprietari delle strade interessate: il Comune, la Provincia, ANAS o il Concessionario autostradale, ciascuno per la propria rete, devono espressamente autorizzare il transito del corteo storico sulle loro strade. La terza condizione è la scorta degli organi di Polizia - Polizia Stradale, Polizia Municipale o altra forza di polizia competente - che accompagna il corteo per garantire la sicurezza della circolazione, disciplinare il traffico ordinario e assicurare che i veicoli d'epoca non si discostino dal percorso autorizzato.

Tariffe di iscrizione e cancellazione dall'elenco

Il comma 5 rinvia alla determinazione ministeriale per le tariffe di iscrizione e cancellazione dall'elenco dei veicoli d'epoca, fissate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. Queste tariffe hanno natura amministrativa: coprono i costi del procedimento di iscrizione, della verifica documentale e della gestione del registro. Non vanno confuse con le eventuali tariffe per le autorizzazioni alla circolazione in occasione di specifiche manifestazioni, che sono definite separatamente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come può circolare un veicolo d'epoca su strada pubblica?

Solo con foglio di via e targa provvisoria rilasciati in occasione di una manifestazione o raduno autorizzato. La circolazione ordinaria su strada pubblica non è consentita con i documenti speciali per veicoli d'epoca: occorre l'iscrizione all'elenco e la partecipazione a un evento specificamente autorizzato.

Chi deve richiedere l'autorizzazione per un raduno di veicoli d'epoca?

L'ente organizzatore della manifestazione (club, associazione, fondazione), non il singolo proprietario. La domanda va presentata all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per il territorio in cui si svolge il raduno o in cui questo ha inizio se interessa più province.

Quanti veicoli devono partecipare per ottenere l'autorizzazione?

Almeno 15. È una condizione minima fissata dalla norma per distinguere le manifestazioni collettive dalle uscite individuali, alle quali il regime speciale dei veicoli d'epoca non si applica.

Perché la velocità massima varia da veicolo a veicolo nel foglio di via?

Perché dipende dalle caratteristiche tecniche del mezzo: il limite massimo assoluto è 40 km/h; scende a 25 km/h se il freno di soccorso agisce su una sola ruota, e a 15 km/h in assenza di pneumatici. La limitazione riflette le reali capacità di frenata e sicurezza di ciascun veicolo storico.

È obbligatoria la scorta della Polizia durante il raduno?

Sì. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato alla prescritta scorta degli organi di Polizia. La scorta garantisce la sicurezza del corteo storico, disciplina il traffico ordinario e assicura il rispetto del percorso autorizzato.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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