Art. 200 DPR 495/1992 — Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli: a) attrezzati con scala; b) attrezzati con pompa; c) attrezzati con gru; d) attrezzati con pedana o cestello elevabile; e) attrezzati per mostra pubblicitaria; f) attrezzati con spazzatrici; g) attrezzati con innaffiatrici; h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i) attrezzati con saldatrici; l) attrezzati con scavatrici; m) attrezzati con perforatrici; n) attrezzati con sega; o) attrezzati con gruppo elettrogeno; p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.
3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 200 Codice Civile: Locazioni
- Articolo 200 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 200 C.d.S.: Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
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