Testo dell'articoloVigente
Art. 200 DPR 495/1992 – Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli: a) attrezzati con scala; b) attrezzati con pompa; c) attrezzati con gru; d) attrezzati con pedana o cestello elevabile; e) attrezzati per mostra pubblicitaria; f) attrezzati con spazzatrici; g) attrezzati con innaffiatrici; h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i) attrezzati con saldatrici; l) attrezzati con scavatrici; m) attrezzati con perforatrici; n) attrezzati con sega; o) attrezzati con gruppo elettrogeno; p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.
3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: art. 53 CdS e la classificazione dei veicoli speciali
L'art. 200 del DPR 495/1992 costituisce la norma di dettaglio che dà attuazione all'art. 53, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), il quale, nel disciplinare la categoria dei motoveicoli, rinvia espressamente al regolamento per la specificazione delle sottocategorie «per trasporti specifici» e «per uso speciale». La distinzione non è meramente classificatoria: ha rilevanza pratica diretta in materia di immatricolazione, carta di circolazione, calcolo delle tasse automobilistiche e regime delle autorizzazioni alla circolazione.
Per «motoveicoli» si intendono, ai sensi dell'art. 53 CdS, i veicoli a motore a due, tre o quattro ruote, distinti dagli autoveicoli per la loro massa a pieno carico non superiore a determinati limiti regolamentari. L'art. 200 riguarda specificatamente quei motoveicoli che, per la carrozzeria o l'attrezzatura installata, non si limitano al trasporto di persone o merci generiche, ma svolgono funzioni specializzate ben definite.
I motoveicoli per trasporti specifici
Il comma 1 elenca tassativamente le tipologie di carrozzeria permanentemente installata che qualificano un motoveicolo come «per trasporti specifici». La caratteristica comune è che la carrozzeria è concepita e costruita per il trasporto di una determinata categoria di merci o materiali, che richiedono condizioni particolari di contenimento, temperatura o manipolazione.
Il furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, è il classico «moto-frigo» usato per le consegne di prodotti alimentari in regime di catena del freddo (ad esempio: carne, pesce, gelati, medicinali termosensibili). Deve essere riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate a temperatura controllata, il che implica il rispetto della normativa ATP (Accordo internazionale sul trasporto di prodotti deperibili) per quanto applicabile.
Il contenitore ribaltabile chiuso con apertura sul solo lato superiore o posteriore è il tipico cassone per la raccolta di rifiuti solidi urbani: la chiusura sul lato superiore o posteriore previene la dispersione del materiale durante il trasporto. Le cisterne per liquidi o liquami coprono applicazioni che vanno dalla distribuzione di carburanti in contesti agricoli al trasporto di liquami fognari. Le cisterne o contenitori per materiali sfusi o pulverulenti (cemento, farine, granuli plastici) hanno un sistema di carico/scarico pneumatico o meccanico. Per tutte queste categorie, la classificazione è confermata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIT) su richiesta del costruttore o dell'importatore.
I motoveicoli per uso speciale
Il comma 2 elenca i motoveicoli dotati di attrezzature operative che li qualificano come «per uso speciale». A differenza dei motoveicoli per trasporti specifici, questi non trasportano merci ma svolgono operazioni: scalano, pompano, sollevano, spazzano, innaffiano, scavano, saldano, perforano. L'elenco del comma 2 è esemplificativo e aperto: la lettera p) prevede la possibilità che il Ministero riconosca idonee per usi speciali altre attrezzature non espressamente elencate.
Tra i più diffusi nella pratica quotidiana: i motoveicoli attrezzati con gru trovano impiego nelle operazioni di installazione di piccoli manufatti in aree urbane o in cantieri con accesso ristretto; quelli con pedana o cestello elevabile sono usati per la manutenzione dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale in aree dove un automezzo pesante non potrebbe entrare; i motoveicoli con ambulatorio o laboratorio mobile sono impiegati in attività sanitarie di prossimità, screening o prelievi decentrati.
La portata fittizia ai fini fiscali
Il comma 3 introduce un meccanismo tecnico-fiscale specifico per i motoveicoli ad uso speciale: poiché questi veicoli non trasportano merci ma svolgono operazioni, non hanno una «portata» nel senso proprio del termine (differenza tra massa complessiva e tara in configurazione standard). Per equipararli a fini fiscali ai veicoli trasportatori - evitando che l'assenza di portata reale azzeri la base imponibile della tassa automobilistica - il regolamento prevede l'attribuzione di una portata fittizia, determinata nella carta di circolazione.
La portata fittizia si calcola come differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara del veicolo attrezzato con carrozzeria cassone - ovvero, se tale versione non esiste per quel modello, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%. L'incremento del 20% serve ad approssimare il peso che avrebbe la carrozzeria cassone standard, in modo da ottenere un valore di portata fittizia il più possibile aderente alla realtà costruttiva del veicolo base. La portata fittizia è annotata nella carta di circolazione del veicolo specifico e viene usata esclusivamente per la determinazione della tassa di proprietà, non per autorizzazioni di carico o ai fini delle masse ammissibili su asse.
Implicazioni pratiche: immatricolazione e circolazione
La corretta classificazione come motoveicolo per trasporti specifici o per uso speciale è fondamentale già al momento dell'immatricolazione. Il tipo di carrozzeria o attrezzatura deve essere presente nella documentazione tecnica del costruttore e approvato dalla Direzione generale della M.C.T.C. La carta di circolazione riporterà la categoria specifica del veicolo, che condiciona: il regime di revisione periodica, le eventuali autorizzazioni alla circolazione in specifiche aree o orari, il calcolo della tassa automobilistica (usando la portata fittizia per i veicoli ad uso speciale), e - per alcune tipologie - le abilitazioni professionali richieste al conducente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un motoveicolo per trasporti specifici e uno per uso speciale?
I motoveicoli per trasporti specifici hanno una carrozzeria permanente dedicata al trasporto di particolari merci (frigo, cisterna, rifiuti). Quelli per uso speciale sono invece dotati di attrezzature operative (gru, scala, pompa, spazzatrice) e non trasportano merci ma eseguono lavori.
Un tre ruote con cassone isotermico deve avere un'autorizzazione speciale?
Deve essere correttamente classificato come motoveicolo per trasporti specifici (art. 200 c.1 lett. a) e avere la documentazione tecnica di idoneità rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C. per il trasporto di derrate a temperatura controllata.
Come si calcola la portata fittizia di un motoveicolo per uso speciale?
Si sottrae dalla massa complessiva del veicolo la tara della versione con carrozzeria cassone; se tale versione non esiste, si usa la tara dell'autotelaio aumentata del 20%. Il risultato è annotato nella carta di circolazione ai soli fini fiscali.
La portata fittizia influisce sui limiti di carico del veicolo?
No. La portata fittizia è una convenzione fiscale usata per il calcolo della tassa automobilistica. Non ha alcuna rilevanza per le masse ammissibili sulla rete stradale, che rimangono quelle tecniche omologate indicate nella carta di circolazione.
Un motoveicolo con attrezzatura non presente nell'elenco dell'art. 200 può essere classificato per uso speciale?
Sì, se la Direzione generale della M.C.T.C. (lettera p) del comma 2) riconosce l'idoneità dell'attrezzatura per usi speciali su istanza motivata del richiedente, corredata dalla documentazione tecnica del costruttore.